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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34048/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 9/7/2020 che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto (12/05/2020) con cui il Presidente del Tribunale dispose il trattenimento di un telegramma inviato dal detenuto al proprio difensore. Il Tribunale di Locri aveva integrato la motivazione mancante sostenendo il pericolo per l'ordine pubblico dovuto all'ambiguita' e all'incoerenza del testo del telegramma; il ricorrente ha contestato la legittimità del trattenimento, sostenendo che la corrispondenza con il difensore era finalizzata alla predisposizione dell'appello e che la normativa consente il trattenimento solo di comunicazioni di contenuto illecito o pericoloso per la sicurezza pubblica. Il Procuratore Generale chiese l'annullamento con rinvio. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-quater lett. E) fu sollevata e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 18/2022, dichiarò l'illegittimita' nella parte in cui non escludeva la corrispondenza con i difensori dalla sottoposizione a visto di censura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame. L'annullamento si e' reso necessario perche' il Tribunale aveva applicato una disposizione (art. 41-bis, comma 2-quater, lett. E) ) che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale nella parte pertinente; il giudice del rinvio dovra' riesaminare il reclamo alla luce del nuovo quadro normativo e procedurale (tenendo conto, tra l'altro, degli artt. 103, comma 6, c.p.p. e 35 disp. att. c.p.p.) e verificare se sussistano condizioni per l'inoltro del telegramma al difensore.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lettera E), legge 26 luglio 1975, n. 354

    La norma prevedeva la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per i detenuti sottoposti al regime 41-bis; la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che non esclude la corrispondenza con i difensori, rendendo quindi non applicabile tale previsione nei confronti delle comunicazioni difensore/detenuto

  • artt. 3, 15, 24, 111, 117 Cost.

    Gli articoli costituzionali sono stati invocati nella questione di legittimita' come fondamento dei profili di tutela dei diritti fondamentali (uguaglianza, liberta', diritto di difesa, giusto processo, competenza normativa) connessi al controllo della corrispondenza

  • art. 6 CEDU

    Rilevanza del diritto ad un equo processo e della corrispondenza con il difensore quale elemento essenziale per l'esercizio del diritto di difesa garantito dalla Convenzione

  • art. 103, comma 6, cod. proc. pen.

    Norma processuale rilevante per la valutazione procedurale delle comunicazioni e delle modalita' di trattenimento/inoltro nel procedimento penale; il giudice del rinvio dovra' tenerne conto nella nuova valutazione

  • art. 35 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione di coordinamento procedurale evocata dalla sentenza per l'esame delle condizioni di inoltro delle comunicazioni dopo la declaratoria di incostituzionalita'

  • Cass. Sez. V^, n. 32452 del 2019 (giurisprudenza citata)

    Precedente secondo cui il detenuto, anche se sottoposto al regime 41-bis, deve poter conoscere in modo sintetico le ragioni del trattenimento della corrispondenza, con particolare attenzione quando si tratta di corrispondenza con il difensore

Massime di principio

  • Dopo la declaratoria di incostituzionalita' della parte contestata dell'art. 41-bis, la corrispondenza tra detenuto e difensore non puo' essere automaticamente sottoposta a visto di censura; ogni trattenimento richiede una motivazione specifica e compatibile con il diritto di difesa
  • Il trattenimento della corrispondenza puo' avvenire solo se il contenuto e' effettivamente illecito o costituisce un concreto pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica; l'ambiguita' o l'incoerenza formale del testo non giustifica di per se il trattenimento senza adeguata prova del rischio
  • Il giudice che dispone o conferma il trattenimento deve fornire una motivazione non meramente formale: non e' ammissibile una motivazione totalmente assente o generica; il detenuto deve poter conoscere, anche in forma sintetica, le ragioni del provvedimento
  • In situazioni di comunicazioni dirette al difensore per finalita' processuali (es. predisposizione di appello), grava sull'amministrazione o sull'autorita' che trattiene la comunicazione l'onere di dimostrare che il contenuto sia incompatibile con il diritto di difesa e pericoloso per la sicurezza
  • Se viene impugnato il trattenimento, il ricorso deve essere valutato alla luce del quadro normativo residuo dopo eventuali declaratorie di incostituzionalita' e il giudice di rinvio deve procedere a nuova istruttoria/valutazione collegando le norme procedurali applicabili
  • Per tutelarsi in casi analoghi, il detenuto deve tempestivamente proporre reclamo e, se necessario, ricorso in Cassazione invocando la tutela del diritto di difesa e della corrispondenza confidenziale con il legale

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