Cassazione Civile, Ordinanza n. 26558/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di liquidazione emessi in relazione a un atto di compravendita registrato il 14 luglio 2009, che l'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato come cessione d'azienda ai fini impositivi. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente e respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo non provata la pretesa fiscale perché l'atto di compravendita non risultava prodotto e, comunque, perché il documento era stato depositato dall'Agenzia solo al momento dell'impugnazione, considerandolo quindi tardivo e inutilizzabile. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, sostenendo che nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello e che la CTR aveva errato nel ritenerne tardiva la produzione; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo agli elementi che dimostrerebbero la cessione d'azienda. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che nel processo tributario l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello senza i limiti dell'art. 345 c.p.c., anche se i documenti erano già disponibili in primo grado. La sentenza di merito è stata quindi cassata perché aveva erroneamente considerato inutilizzabile il documento prodotto in appello e non si era attenuta a tale principio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti in appello; la norma speciale prevale sulla disciplina generale dell'art. 345 c.p.c. e non richiede l'impossibilità di produrre prima il documento.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
È richiamato il principio di specialità nel rapporto tra processo civile ordinario e processo tributario, con prevalenza della disciplina processuale tributaria.
Non si applicano al giudizio tributario i limiti alla produzione di nuovi documenti previsti dalla norma del processo civile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro formale del motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro formale del secondo motivo, relativo alla denunciata omessa pronuncia.
Invocato per censurare l'asserita omessa pronuncia del giudice di appello su un motivo di gravame.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è espressamente ammessa dall'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è soggetta ai limiti dell'art. 345 c.p.c.; pertanto il giudice di merito non può dichiarare inutilizzabile il documento solo perché prodotto per la prima volta in secondo grado o già disponibile in precedenza.
- La disciplina processuale tributaria ha natura speciale e prevale sulla disciplina processuale civile ordinaria quando regola specificamente la medesima questione processuale.
- Se il giudice di merito fonda la decisione sull'erroneo presupposto dell'inammissibilità o tardività di un documento che invece era legittimamente producibile in appello, la sentenza è cassabile per violazione di legge.
- L'accoglimento di un motivo che investe il regime di ammissibilità della prova documentale in appello può rendere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso relativi al merito o all'omessa pronuncia.
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