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Ordinanza

Ordinanza n. 4374/2026 - Napoli, Sezione 8

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Della Determinazione dirigenziale n. 197/2026, del 28/04/2026 pubblicata il 30/04/2026 – dell’Area Tecnica Manutentiva – Città di Aversa, con cui è stata disposta l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio d’igiene urbana del Comune di Aversa per la durata di sette mesi – “gara ponte” ai fini della continuità del servizio – CUP I39I26000110004-CIG BA9DE92270- alla ditta Win Ecology S.r.l.; - della Determinazione dirigenziale - nota prot. 0033660 del 30.04.2026 – dell’Area Tecnica Manutentiva - Città di Aversa avente ad oggetto la comunicazione di aggiudicazione; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi tutti i verbali di gara e in particolare i verbali nn. 2 e 3 nonché del verbale n. 4 contenente la proposta di aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente, Nonché - per la declaratoria d’inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto ai sensi degli artt. 121-122 c.p.a.; - per la reintegra in forma specifica mediante aggiudicazione della gara Nonché in subordine per la condanna al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore della Ris.am S.r.l. –ricorrente- ex artt. 30 e 124 c.p.a. Nonché in via ulteriormente subordinata rispetto a tutte le domande su indicate Per l’annullamento della Determina a contrarre n. 81/2026 del 23.02.2026 – dell’Area 3 Urbanistica, Governo del Territorio – Citta di Aversa e di tutti gli atti con la stessa approvati con conseguente obbligo per l’amministrazione di riedizione della procedura di gara. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RIS.AM SRL il 29\5\2026: -degli atti già impugnati nell’ambito dell’originario ricorso n. 2972/2026 R.G che, in via cautelativa, si tornano a impugnare a seguire con i presenti motivi aggiunti, e precisamente: della Determinazione dirigenziale n. 197/2026, del 28/04/2026 pubblicata il 30/04/2026 – dell’Area Tecnica Manutentiva – Città di Aversa, con cui è stata disposta l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio d’igiene urbana del Comune di Aversa per la durata di sette mesi – “gara ponte” ai fini della continuità del servizio – CUP I39I26000110004-CIG BA9DE92270- alla ditta Win Ecology S.r.l; della Determinazione dirigenziale - nota prot. 0033660 del 30.04.2026 – dell’Area Tecnica Manutentiva - Città di Aversa avente ad oggetto la comunicazione di aggiudicazione; di tutti i verbali di gara e in particolare i verbali nn. 2 e 3 (doc. 3 e 4) nonché del verbale n. 4 contenente la proposta di aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata; nonché di ogni atto/verbale/provvedimento attinente al procedimento di anomalia dell’offerta ex art. 110, comma 5, lett. d), D.lgs 36/2023 svolto dal Comune di Aversa avuto riguardo all’offerta della Win Ecology conclusosi con esito positivo per la Win Ecology, in violazione dei più elementari principi di pubblicità e trasparenza e dei principi che governano le procedure di gara e in generale il procedimento amministrativo; di ogni altro atto connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, inerente l’istruttoria svolta dal Comune per valutare il costo della manodopera offerto dall’aggiudicataria Win Ecology; ove occorra, della comunicazione del 20.04.2026 prot. n. 0030571 (doc.6) con cui il Comune di Aversa ha chiesto alla Win Ecology la documentazione comprovante il rispetto dell’art. 110 comma 5, lett. d) del D.lgs. 36/2023; in via subordinata, ove occorra, della Determina a contrarre n. 81/2026 del 23.02.2026 – dell’Area 3 Urbanistica, Governo del Territorio – Citta di Aversa e di tutti gli atti con la stessa approvati; e per l’accoglimento -della già proposta, con il ricorso introduttivo e in questa sede confermata, domanda principale tesa al conseguimento dell’aggiudicazione, previa esclusione della Win Ecology per avere (pur essendo esplicitamente vietato dalla lex specialis di gara) ribassato i costi della manodopera e, comunque, per avere offerto un costo della manodopera non sostenibile rispetto ai servizi dalla stessa offerti e inferiore a quello realmente ricavabile dall’offerta prodotta in gara dalla Win Ecology e dai giustificativi trasmessi in data 24/04/2026 alla Stazione appaltante, e al più per l’attribuzione del corretto punteggio a questa attribuibile sensibilmente inferiore e tale da non risultare prima in graduatoria, e alla sottoscrizione del contratto, con declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente nelle more sottoscritto con la controinteressata e di subentro dell’odierna ricorrente, ovvero, in subordine della domanda di risarcimento del danno per equivalente subito e provato dall’odierna ricorrente anche in corso di causa; in subordine, alla luce delle censure già oggetto del ricorso introduttivo, per la ripetizione dell’intera procedura. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Win Ecology S.r.l. il 9/6/2026: Nell’ambito del giudizio proposto dalla Società RIS.AM s.r.l.., “Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, anche ex art. 56 c.p.a. della Determinazione dirigenziale n. 197/2026, del 28/04/2026 pubblicata il 30/04/2026 (doc. 1) – dell’Area Tecnica Manutentiva – Città di Aversa, con cui è stata disposta l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio d’igiene urbana del Comune di Aversa per la durata di sette mesi “gara ponte” ai fini della continuità del servizio – CUP I39I26000110004-CIG BA9DE92270- alla ditta Win Ecology S.r.l.” unitamente agli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali; nonchè in via incidentale per l’annullamento dei seguenti atti: A – della Determinazione dirigenziale n. 197/2026, del 28/04/2026 pubblicata il 30/04/2026 solo nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla procedura di gara della società RISAM; B - dei verbali di gara solo in parte qua ovvero laddove non hanno disposto la esclusione dalla gara della società RISAM; C – ove lesiva, della lex specialis, solo in parte qua ovvero laddove non ha previsto la esclusione dalla gara della società RISAM, nonostante la carenza di requisiti; D – ove lesivi, di tutti gli altri atti di gara ancora non conosciuti (con riserva espressa di esperire motivi integrativi/aggiuntivi) solo in parte qua ovvero laddove non hanno disposto la esclusione dalla gara della società RISAM.

Giustizia amministrativa202602972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR n. 1470/2026, quanto alla richiesta di correzione del dispositivo di rigetto della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio promosso da Ris.Am S.r.l. contro l’aggiudicazione del servizio di igiene urbana del Comune di Aversa a Win Ecology S.r.l., la ricorrente ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale contenuto nell’ordinanza cautelare n. 1470/2026. Secondo la ricorrente, l’espressione utilizzata nella motivazione, relativa alla necessità di “mantenere la res adhuc integra”, avrebbe manifestato l’intenzione del Collegio di conservare la situazione esistente, incluso il regime di proroga del servizio in capo alla ricorrente, mentre il dispositivo aveva rigettato la domanda cautelare. La richiesta mirava quindi a sostituire il dispositivo di rigetto con una decisione di accoglimento.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’istanza di correzione. In via preliminare ha ritenuto la domanda inammissibile, poiché l’ordinanza cautelare n. 1470/2026 era stata superata, quale fonte di regolazione del rapporto processuale, dall’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2658/2026, che aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo la tutela cautelare e, implicitamente, confermando il rigetto originario della domanda cautelare. Nel merito, il TAR ha comunque ritenuto l’istanza manifestamente infondata: la correzione di errore materiale può operare soltanto in presenza di un contrasto certo e univoco tra motivazione e dispositivo. L’espressione “res adhuc integra” non aveva significato univoco e, nel contesto dell’ordinanza, si riferiva alla conservazione degli effetti dell’assetto di interessi derivante dagli atti impugnati, ai quali poteva essere data esecuzione in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa. La pronuncia cautelare non poteva invece costituire la fonte di un rapporto di prosecuzione temporanea del precedente contratto in proroga. Il TAR ha inoltre fissato l’udienza pubblica del 3 dicembre 2026 per la trattazione del merito, in esecuzione dell’ordinanza cautelare d’appello.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato nell’ambito della domanda cautelare proposta nel giudizio principale; il testo non ne sviluppa uno specifico esame.

  • art. 121 c.p.a.

    Richiamato nella domanda principale per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nella domanda principale per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato nella domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente connessa alla controversia sull’aggiudicazione.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nella domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente.

  • art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023

    Richiamato nei motivi aggiunti con riferimento alla verifica del costo della manodopera e dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria; la presente ordinanza non decide nel merito tali censure.

Massime di principio

  • La correzione di errore materiale non può essere utilizzata per sostituire il contenuto decisorio di un’ordinanza cautelare con una decisione diversa, quando il contrasto tra motivazione e dispositivo non sia certo, oggettivo e univoco.
  • Un’ordinanza cautelare successiva emessa dal giudice d’appello, che riformi la pronuncia cautelare di primo grado, supera quest’ultima quale fonte di regolazione del rapporto processuale e rende inammissibile una richiesta di correzione riferita al provvedimento ormai sostituito.
  • L’espressione relativa alla conservazione della situazione ancora integra deve essere interpretata in rapporto all’assetto di interessi determinato dagli atti impugnati e non può essere automaticamente riferita alla conservazione di una situazione di fatto estranea al thema decidendum.
  • La pronuncia cautelare non può costituire autonomamente la fonte istitutiva di un nuovo rapporto sostanziale di prosecuzione temporanea di un precedente contratto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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