Cassazione Civile, Ordinanza n. 19448/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
In primo grado il tribunale aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, il pagamento di euro 34.250,00 eseguito dalla società poi fallita in favore del ricorrente nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. La corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 67 legge fallimentare, sostenendo che il giudice di merito aveva fondato il convincimento solo sulla presenza di protesti a carico della società, mentre incombeva sulla curatela l'onere di provare la effettiva conoscenza, in capo all'accipiens, dello stato di insolvenza della debitrice.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nella revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, legge fallimentare, il requisito soggettivo è la conoscenza effettiva dello stato d'insolvenza, ma tale conoscenza può essere provata indirettamente mediante presunzioni desunte da eventi sintomatici, secondo un criterio di normalità. Ha quindi reputato corretta la valorizzazione dei protesti, soprattutto perché riguardavano cambiali emesse dalla fallita proprio in favore del soggetto poi percettore del pagamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 67, secondo comma, legge fallimentare
Nella revocatoria fallimentare il presupposto soggettivo è la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza, non la mera conoscibilità; tale conoscenza può però essere dimostrata indirettamente tramite presunzioni basate su fatti sintomatici.
Richiamato per l'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla corte d'appello.
Richiamato per l'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla corte d'appello.
Fondamento dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, ritenuto conforme a un orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, il presupposto per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella revocatoria fallimentare, il requisito soggettivo richiesto dall'art. 67, secondo comma, legge fallimentare è la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, e non la mera conoscibilità dello stesso.
- La prova della conoscenza dello stato di insolvenza, trattandosi di uno stato psicologico, può essere fornita per presunzioni mediante fatti e condotte sintomatiche, valutati secondo un criterio di normalità.
- I protesti costituiscono un indice presuntivo idoneo a dimostrare la conoscenza dell'insolvenza, soprattutto quando riguardano titoli emessi dalla fallita proprio in favore del soggetto che ha ricevuto il pagamento.
- In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso che contrasti con un orientamento di giurisprudenza consolidato e che censuri una motivazione di merito sorretta da presunzioni ritenute legittime e coerenti con i principi applicabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19380/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19383/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19384/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19385/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19386/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19387/2021 del 08/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →