Cassazione Civile, Sentenza n. 7701/2020 del 06/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva contestato, ai sensi della L. n. 92 del 2012, il licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro con lettera del 21 ottobre 2015. Il Tribunale di Frosinone, all’esito della fase di opposizione, aveva dichiarato inefficace il licenziamento, risolto il rapporto alla data del licenziamento e condannato la società a corrispondere un’indennità pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, compensando le spese. La società aveva reclamato limitatamente alla misura dell’indennità, ritenendola eccessiva anche in confronto a quelle riconosciute ad altri dipendenti; la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 aprile 2018, aveva rigettato il reclamo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente: da un lato, perché la Corte d’appello avrebbe aderito alla motivazione di primo grado senza esporre adeguatamente le ragioni della condivisione; dall’altro, perché non avrebbe motivato logicamente la differente liquidazione rispetto a quella di colleghi che, secondo la ricorrente, avevano maggiore anzianità di servizio e, alcuni, carichi familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura che, intesa come denuncia di omesso esame ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non indicava alcun fatto decisivo non esaminato; inoltre, trattandosi di doppia conforme, operava la preclusione prevista dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Quanto alla denunciata nullità per motivazione apparente, la Corte ha escluso un’anomalia motivazionale riconducibile alla mancanza assoluta, all’apparenza, alla contraddittorietà irriducibile o all’incomprensibilità della motivazione: la Corte d’appello aveva dato conto delle critiche e spiegato perché confermare la decisione di primo grado. La contestazione della società mirava, in sostanza, a censurare la correttezza del percorso argomentativo e la valutazione delle circostanze considerate nella liquidazione, profili non sindacabili nei termini prospettati. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della società: euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali).
Il n. 5 consente il controllo di legittimità soltanto sull’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti e sulle anomalie motivazionali che incidono sull’esistenza stessa della motivazione; non permette di censurare la mera insufficienza o la correttezza logica dell’argomentazione.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In quanto venga effettivamente dedotto un vizio di “omesso esame” ai sensi del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la doglianza è inammissibile, come osserva il lavoratore controricorrente, giacchè, senza contare che siamo in presenza di una “doppia conforme”, perchè la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, onde ricorre l’ipotesi di cui dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, nessun fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso viene invocato.
Nel caso di doppia conforme, la censura di omesso esame non è ammissibile nei termini indicati dalla disposizione applicabile; nel caso concreto, inoltre, la ricorrente non aveva individuato alcun fatto decisivo il cui esame fosse stato omesso.
In questo caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c..
L’anomalia motivazionale che raggiunge la soglia della mancanza o apparenza della motivazione può essere denunciata come violazione della legge processuale; non basta invece contestare la sufficienza o la correttezza logica della motivazione.
Si doveva perciò considerare che lo stesso giudice avesse correttamente esercitato il potere discrezionale riservatogli dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.
Nel caso concreto, la determinazione dell’indennità è stata ricondotta al potere discrezionale del giudice di merito, che aveva considerato anzianità di servizio, dimensioni aziendali e condizioni personali delle parti.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile alla decisione, il vizio di motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti e alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione; non è consentito chiedere alla Cassazione una rivalutazione della sufficienza o della coerenza logica dell’argomentazione.
- La motivazione per relationem o la conferma della decisione di primo grado non determinano, di per sé, nullità: occorre che la sentenza d’appello dia conto delle questioni sottoposte al suo esame e renda comprensibili le ragioni della conferma.
- Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado, la censura di omesso esame soggiace alla preclusione prevista per la doppia conforme; in ogni caso il ricorrente deve individuare specificamente il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso.
- La mera contestazione della valutazione comparativa delle circostanze considerate dal giudice di merito nella determinazione dell’indennità non integra un’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione, se la decisione espone una motivazione comprensibile e non apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 6 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7702/2020 del 06/04/2020
- Sentenza lavoro · 6 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7703/2020 del 06/04/2020
- Sentenza lavoro · 6 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7698/2020 del 06/04/2020
- Sentenza lavoro · 27 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7567/2020 del 27/03/2020
- Sentenza lavoro · 27 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7566/2020 del 27/03/2020
- Sentenza lavoro · 23 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7485/2020 del 23/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →