Cassazione Civile, Sentenza n. 7566/2020 del 27/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La società datrice di lavoro aveva licenziato per giusta causa la lavoratrice con lettera del 23 settembre 2014, contestandole assenze ingiustificate per più giorni consecutivi. Dopo un’assenza per malattia superiore a sessanta giorni continuativi e il superamento del periodo di comporto, la lavoratrice non si era presentata al lavoro, ritenendo che il rientro dovesse essere preceduto dalla visita medica prevista dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter), del D.Lgs. n. 81/2008. Aveva inoltre sostenuto di essersi collocata in ferie per interrompere il decorso del comporto. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva respinto la domanda di annullamento del licenziamento e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 8138/2017 depositata il 27 novembre 2017, aveva confermato la decisione. In cassazione la lavoratrice ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione anche su assenze già oggetto di precedenti procedimenti disciplinari, eccedendo i limiti della domanda e delle prove; (2) violazione dell’art. 18, comma 4, e dell’art. 7 della L. n. 300/1970, perché le assenze non sarebbero state ingiustificate, essendo espressione del legittimo rifiuto della prestazione ai sensi dell’art. 1460 c.c., in mancanza della visita medica; (3) violazione degli artt. 2119 e 1460 c.c. e dell’art. 41, comma 2, lett. e-ter), del D.Lgs. n. 81/2008, sostenendo che la visita dovesse precedere il rientro della lavoratrice nel sistema produttivo. È stata inoltre in rilievo la mancata richiesta di autorizzazione a fruire delle ferie e la presenza, nella contrattazione collettiva applicata, di un istituto di aspettativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il richiamo alle precedenti lettere di addebito non ha modificato i fatti posti a fondamento del licenziamento né ha determinato una pronuncia oltre i limiti della domanda, poiché le ragioni decisive erano autonome rispetto ai precedenti procedimenti disciplinari. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La visita medica successiva a un’assenza per malattia superiore a sessanta giorni deve precedere la concreta assegnazione alle mansioni già svolte, non la mera presentazione del lavoratore in azienda. Se il lavoratore viene destinato alle medesime mansioni senza visita, può legittimamente rifiutare di eseguirle ai sensi dell’art. 1460 c.c.; non può invece astenersi anche dal presentarsi al lavoro, poiché il datore può assegnarlo provvisoriamente ad altre mansioni in attesa della visita. Venuto meno il titolo giustificativo dell’assenza per superamento del comporto, la lavoratrice non poteva sostituire unilateralmente la malattia con le ferie: non risulta che avesse chiesto tale conversione o l’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi e euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 112 e 115 c.p.c.
Nella specie, la Corte di merito si è invece limitata a richiamare le diverse lettere di addebito, con i giorni di assenza ingiustificata specificamente indicati in ciascuna, che hanno preceduto la contestazione del 3 settembre 2014 e la conseguente comunicazione del recesso datoriale, intimato con lettera del 23 settembre 2014, senza che da ciò sia derivato alcun riflesso nè sulla decisione assunta nè sulle ragioni che hanno condotto alla sua adozione, le quali risultano indipendenti sul piano fattuale e logico-giuridico rispetto ai presupposti dei pregressi procedimenti disciplinari.
Il richiamo a precedenti contestazioni disciplinari non determina ultrapetizione quando non incide sui fatti costitutivi e sulle ragioni autonome poste a fondamento della decisione.
art. 18, comma 4, L. 20 maggio 1970, n. 300
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
La norma è stata invocata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla qualificazione del fatto disciplinare, ma la sentenza non ne espone né applica una specifica interpretazione.
art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
La disposizione è menzionata come parametro della censura della lavoratrice, ma la Corte non ne sviluppa una distinta interpretazione.
art. 41, comma 2, lett. e-ter), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
La norma va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.
La visita medica dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi deve precedere la concreta riassegnazione alle stesse mansioni, non la semplice presentazione del lavoratore in azienda.
art. 1460 c.c.
Ne deriva che, ove nuovamente destinato alle stesse mansioni assegnategli prima dell’inizio del periodo di assenza, egli può astenersi ex art. 1460 c.c. dall’eseguire la prestazione dovuta, posto che l’effettuazione della visita medica prevista dalla norma si colloca all’interno del fondamentale obbligo imprenditoriale di predisporre e attuare le misure necessarie a tutelare l’incolumità e la salute del prestatore di lavoro, secondo le previsioni della normativa specifica di prevenzione e dell’art. 2087 c.c.; sicchè la sua omissione, integrando un inadempimento della parte datoriale di rilevante gravità, risulta tale da determinare una rottura dell’equilibrio sinallagmatico e da conferire, pertanto, al prestatore di lavoro una legittima facoltà di reazione.
Il lavoratore può sospendere l’esecuzione delle mansioni già svolte se, dopo un’assenza sanitaria superiore a sessanta giorni, il datore lo assegna a tali mansioni senza la visita preventiva; la facoltà non comprende il rifiuto di presentarsi al lavoro.
art. 2087 c.c.
Ne deriva che, ove nuovamente destinato alle stesse mansioni assegnategli prima dell’inizio del periodo di assenza, egli può astenersi ex art. 1460 c.c. dall’eseguire la prestazione dovuta, posto che l’effettuazione della visita medica prevista dalla norma si colloca all’interno del fondamentale obbligo imprenditoriale di predisporre e attuare le misure necessarie a tutelare l’incolumità e la salute del prestatore di lavoro, secondo le previsioni della normativa specifica di prevenzione e dell’art. 2087 c.c.; sicchè la sua omissione, integrando un inadempimento della parte datoriale di rilevante gravità, risulta tale da determinare una rottura dell’equilibrio sinallagmatico e da conferire, pertanto, al prestatore di lavoro una legittima facoltà di reazione.
L’obbligo datoriale di tutela della salute comprende l’adempimento della visita preventiva prevista dalla normativa di sicurezza prima della riassegnazione alle mansioni interessate; la sua omissione, nelle circostanze indicate, costituisce grave inadempimento.
art. 2109, comma 2, c.c.
E’, d’altra parte, consolidato il principio (Cass. n. 5521/2003; conforme, fra altre, n. 21385/2004), secondo il quale “il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell’assenza per malattie in ferie, e nell’esercitare il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109 c.c., comma 2), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale armonizzando le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto; tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita (nella specie, la S.C., enunciando tale principio e dando altresì conto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la correttezza del comportamento datoriale sul presupposto che il lavoratore, pur a fronte di avvisi inviatigli dal datore di lavoro, non aveva inteso richiedere la conversione in ferie del proprio periodo di malattia e neppure avvalersi del periodo di aspettativa previsto contrattualmente)”
Il lavoratore non può convertire unilateralmente la malattia in ferie per interrompere il comporto. A fronte di una specifica richiesta di conversione il datore deve valutare adeguatamente la posizione del lavoratore, ma tale obbligo non è configurabile quando il lavoratore può avvalersi di un istituto legale o contrattuale, come l’aspettativa, idoneo a evitare la cessazione del rapporto.
art. 2119 c.c.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
La disposizione è indicata tra le norme invocate nel terzo motivo, ma la Corte non ne formula una specifica interpretazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Il comma è richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La visita medica prevista dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter), del D.Lgs. n. 81/2008 dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi deve essere effettuata prima della concreta assegnazione alle mansioni già svolte, e non necessariamente prima della mera presentazione del lavoratore sul luogo di lavoro.
- Se, dopo un’assenza sanitaria superiore a sessanta giorni, il datore assegna il lavoratore alle medesime mansioni senza la visita preventiva, il lavoratore può rifiutare l’esecuzione di quelle mansioni ai sensi dell’art. 1460 c.c.; non può invece rifiutare di presentarsi al lavoro, poiché il datore può disporre una diversa collocazione provvisoria in attesa della visita e della verifica di idoneità.
- Il lavoratore assente per malattia non può sostituire unilateralmente la malattia con ferie allo scopo di interrompere il periodo di comporto. In presenza di una richiesta di conversione il datore deve valutarla adeguatamente considerando il rischio di perdita del posto; tale obbligo non è ragionevolmente configurabile quando sia disponibile un istituto legale o contrattuale, come l’aspettativa, che consenta di evitare la cessazione del rapporto.
- Non sussiste ultrapetizione per il solo richiamo, nella motivazione, a precedenti contestazioni disciplinari, se la decisione resta fondata su ragioni fattuali e giuridiche autonome e tale richiamo non modifica il petitum o la causa petendi.
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