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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7485/2020 del 23/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un professionista, dopo il pensionamento di vecchiaia, aveva continuato a svolgere attività autonoma abituale di perito industriale. Per tale attività versava all’ente previdenziale privato di categoria soltanto il contributo integrativo, senza essere tenuto al contributo soggettivo idoneo a costituire una posizione previdenziale. L’ente previdenziale pubblico gli aveva richiesto, mediante cartella esattoriale, i contributi dovuti alla Gestione separata. Il professionista aveva proposto opposizione, accolta in primo grado e confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza depositata il 17 aprile 2014, sul presupposto che l’esclusione dall’iscrizione alla Gestione separata prevista dall’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011 valesse per i pensionati che esercitano attività professionale iscritta ad albo. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 11 e 12, del D.L. n. 98 del 2011: sosteneva che il professionista, non versando alla cassa di categoria contributi suscettibili di costituire una posizione previdenziale, fosse tenuto all’iscrizione e alla contribuzione presso la Gestione separata anche dopo il pensionamento.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso. Ha chiarito che l’esclusione dalla Gestione separata per i pensionati che svolgono attività professionale iscritta ad albo opera quando l’ente previdenziale di categoria impone il versamento del contributo soggettivo idoneo a costituire una posizione previdenziale; se, invece, il professionista è tenuto soltanto al contributo integrativo e non matura presso la cassa una posizione previdenziale, permane l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, in coerenza con la sua funzione universalistica rispetto ai redditi non altrimenti assoggettati a contribuzione previdenziale. La Corte ha inoltre escluso che il pensionamento o la mancanza di un beneficio pensionistico correlato ai contributi versati costituiscano, di per sé, ragioni di esonero. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98/2011, conv. con L. n. 111/2011

    Detto altrimenti, il fatto che il legislatore, nel dettare la norma d’interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, abbia escluso dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata i pensionati che svolgano attività lavorativa libero-professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo e che versino all’ente previdenziale di categoria il contributo soggettivo, significa a contrario che costoro, qualora non fossero stati (come nella specie) tenuti a versare il contributo soggettivo all’ente esponenziale di categoria, dovevano iscriversi alla Gestione separata.

    L’esclusione dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il pensionato che esercita una professione ordinistica presuppone il versamento alla cassa di categoria del contributo soggettivo. Se tale contributo non è dovuto, resta l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    Pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata al consolidato principio di diritto secondo cui l’iscrizione alla Gestione separata deve considerarsi obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49 (ora 53), comma 1, TUIR, l’esercizio della quale, se subordinato all’iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

    La Gestione separata copre i redditi da lavoro autonomo abituale che non siano altrimenti assoggettati a contribuzione idonea a costituire una posizione previdenziale. L’obbligo opera anche per l’attività subordinata all’iscrizione a un albo quando la cassa di categoria non richieda un contributo soggettivo con tale effetto.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. con L. n. 326/2003

    Detto altrimenti, la relazione tra le casse professionali e la Gestione separata non può essere costruita come una relazione di alternatività, cioè postulando che la L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, abbiano fissato in abstracto un rigido riparto di competenze, ma piuttosto come una relazione di complementarità, tale per cui se una cassa professionale di categoria, nell’esercizio della sua potestà di autoregolamentazione, decide di escludere taluni professionisti dal versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, tale esclusione sarà sufficiente a riespandere la vocazione universalistica della Gestione separata (sempre che ci si trovi in presenza di attività libero-professionali svolte in modo abituale, ancorchè non esclusivo, oppure di attività che, se svolte in forma occasionale, diano luogo ad un reddito pari o superiore a 5.000 Euro, per come indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003).

    Per l’attività autonoma svolta occasionalmente, il testo richiama la soglia di reddito pari o superiore a 5.000 euro quale condizione rilevante per l’operatività della Gestione separata; la pronuncia colloca tale ipotesi nella relazione complementare tra la previdenza di categoria e la gestione pubblica.

Massime di principio

  • L’iscrizione alla Gestione separata è dovuta per l’attività professionale abituale, anche se non esclusiva e soggetta a iscrizione ad albo, quando l’attività non è assoggettata presso la cassa di categoria a un contributo idoneo a costituire una posizione previdenziale.
  • La relazione tra casse professionali e Gestione separata è di complementarità, non di alternatività: l’esclusione dalla contribuzione previdenziale di categoria, quando non produce una posizione previdenziale, fa operare la funzione universalistica della Gestione separata sui redditi non altrimenti assoggettati a contribuzione.
  • Il pensionamento già conseguito non esonera dall’obbligo contributivo per l’attività autonoma successiva quando ricorrono i presupposti di iscrizione alla Gestione separata; non è necessario che al versamento corrisponda un beneficio pensionistico immediato o ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza

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