Cassazione Civile, Sentenza n. 7703/2020 del 06/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente, frequentemente impegnato in trasferte, chiedeva alla datrice di lavoro il rimborso delle relative spese. A seguito di controlli, la società rilevava anomalie nelle richieste e contestava al lavoratore di avere alterato le somme indicate nell’autodichiarazione relativa a un soggiorno del 15 marzo 2014, occultando la presenza di un accompagnatore e addebitando alla società le spese di quest’ultimo. La contestazione disciplinare fu inviata il 7 aprile successivo, dopo un’indagine estesa a tredici mesi, più ampia e accurata del normale controllo a campione; l’indagine comprendeva anche l’acquisizione di informazioni presso gli esercizi interessati e della fattura relativa al soggiorno. Il Tribunale di Pesaro respingeva la domanda di illegittimità del licenziamento e la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 20 luglio 2018, confermava tale decisione. Il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 7 della L. n. 300/1970 e del principio di immediatezza della contestazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse privilegiato le esigenze organizzative di controllo aziendale rispetto alla certezza delle regole disciplinari e all’effettività del contraddittorio; violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per mancata tutela dell’affidamento incolpevole circa l’irrilevanza disciplinare di condotte non contestate tempestivamente; nullità ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per avere la Corte valorizzato un elemento di fatto asseritamente rilevato d’ufficio senza previo avviso alle parti e senza contraddittorio.
La decisione
La Cassazione rigetta tutti e tre i motivi, trattati congiuntamente perché connessi. Ritiene corretta la valutazione della Corte d’appello: la consapevolezza del lavoratore della rilevanza disciplinare delle condotte era corroborata da un precedente provvedimento disciplinare relativo al periodo di giugno 2013; l’indagine successiva, più ampia e accurata di un controllo ordinario a campione, era plausibile e giustificava il tempo impiegato, sicché tale intervallo non rendeva tardiva la contestazione né lesivo l’affidamento. La fattura decisiva non era stata rilevata d’ufficio, ma risultava dagli atti prodotti e sottoposti al contraddittorio; pervenuta alla società (la data è oscurata nel testo), essa confermava la tempestività della contestazione inviata il 7 aprile successivo e il carattere fraudolento della condotta. In particolare, l’autodichiarazione presentata il 15 marzo 2014 dissimulava, mediante l’alterazione degli importi imputati alle diverse voci, la presenza di un accompagnatore e l’addebito alla società delle relative spese, circostanza ritenuta idonea a fondare la giusta causa di recesso. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.500 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; la Corte dà inoltre atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 300/1970
Tutti gli esposti motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, risultando nella specie correttamente applicato il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, anche riguardato sotto il peculiare profilo della tempestività della contestazione disciplinare, per basarsi la pronunzia della Corte territoriale sul dato della piena consapevolezza da parte dell’odierno ricorrente della rilevanza disciplinare delle condotte addebitate, per essere state le stesse poste a base di altro provvedimento disciplinare assunto dalla Società a carico del ricorrente relativamente al periodo giugno 2013 e sulla ritenuta plausibilità di un accertamento, non solo più vasto di quello che avrebbe richiesto l’esecuzione del normale controllo a campione che ha interessato il ricorrente relativamente al periodo 24 agosto/5 ottobre 2014 e perciò esteso fino ad un periodo contiguo a quello per il quale era stato adottato il provvedimento disciplinare, ma anche più accurato, fino ad implicare l’assunzione di informazioni presso gli stessi esercizi ove erano state effettuate quelle spese, dai suddetti elementi la Corte territoriale fa discendere la legittimità, anche sotto il profilo della tutela dell’affidamento, del controllo successivo involgente ben tredici mesi e l’irrilevanza, ai fini del giudizio di tempestività della contestazione, del tempo decorso per lo svolgimento del peculiare tipo di indagine
Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va valutato considerando le caratteristiche e la durata dell’indagine necessaria, quando un accertamento più ampio e accurato sia plausibile; il tempo impiegato per tale indagine non determina, di per sé, tardività della contestazione.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Tutti gli esposti motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, risultando nella specie correttamente applicato il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, anche riguardato sotto il peculiare profilo della tempestività della contestazione disciplinare, per basarsi la pronunzia della Corte territoriale sul dato della piena consapevolezza da parte dell’odierno ricorrente della rilevanza disciplinare delle condotte addebitate, per essere state le stesse poste a base di altro provvedimento disciplinare assunto dalla Società a carico del ricorrente relativamente al periodo giugno 2013 e sulla ritenuta plausibilità di un accertamento, non solo più vasto di quello che avrebbe richiesto l’esecuzione del normale controllo a campione che ha interessato il ricorrente relativamente al periodo 24 agosto/5 ottobre 2014 e perciò esteso fino ad un periodo contiguo a quello per il quale era stato adottato il provvedimento disciplinare, ma anche più accurato, fino ad implicare l’assunzione di informazioni presso gli stessi esercizi ove erano state effettuate quelle spese, dai suddetti elementi la Corte territoriale fa discendere la legittimità, anche sotto il profilo della tutela dell’affidamento, del controllo successivo involgente ben tredici mesi e l’irrilevanza, ai fini del giudizio di tempestività della contestazione, del tempo decorso per lo svolgimento del peculiare tipo di indagine
La buona fede nell’esecuzione del rapporto, anche rispetto alla tempestività della contestazione disciplinare e alla tutela dell’affidamento, va valutata alla luce della consapevolezza del lavoratore circa la rilevanza disciplinare della condotta e della plausibilità dell’indagine aziendale svolta.
art. 101, comma 2, c.p.c.
tali valutazioni si rivelano sorrette dal riferimento che, altrettanto correttamente, la Corte territoriale ha inteso operare alla circostanza per la quale l’ultimo elemento di fatto acquisito all’indagine, ovvero la copia della fattura emessa dal (OMISSIS) in relazione alle spese di soggiorno del ricorrente di cui all’autodichiarazione del 15 marzo 2014, elemento dunque, non emerso sulla base di un accertamento d’ufficio, come pretenderebbe il ricorrente con il terzo motivo, ma desunto dagli atti prodotti in causa e dunque inclusi nel contraddittorio delle parti e suscettibili di essere fatti oggetto delle difese di parte
Non ricorre la violazione del contraddittorio per l’utilizzo di un elemento fattuale desunto dagli atti prodotti in causa e quindi già incluso nel contraddittorio delle parti e suscettibile delle loro difese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Il contributo aggiuntivo previsto dal comma 1-quater è pari a quello previsto per il ricorso secondo il comma 1-bis, se dovuto.
Massime di principio
- La tempestività della contestazione disciplinare va apprezzata tenendo conto delle caratteristiche dell’indagine necessaria e della plausibilità della sua estensione e accuratezza; il tempo ragionevolmente impiegato per verifiche più ampie del normale controllo a campione non rende, da solo, tardiva la contestazione.
- La valutazione della tutela dell’affidamento del lavoratore circa l’irrilevanza disciplinare della condotta deve considerare anche la sua comprovata consapevolezza della rilevanza disciplinare di comportamenti analoghi, desumibile da un precedente provvedimento disciplinare.
- Non viola il contraddittorio la decisione che valorizzi un elemento fattuale ricavato dagli atti prodotti in causa, se tale elemento è già compreso nel contraddittorio delle parti ed è suscettibile di essere oggetto delle loro difese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 6 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7701/2020 del 06/04/2020
- Sentenza lavoro · 6 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7702/2020 del 06/04/2020
- Sentenza lavoro · 6 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7698/2020 del 06/04/2020
- Sentenza lavoro · 27 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7567/2020 del 27/03/2020
- Sentenza lavoro · 27 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7566/2020 del 27/03/2020
- Sentenza lavoro · 23 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7485/2020 del 23/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →