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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7698/2020 del 06/04/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore, collocato in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell’art. 31 della L. 300/1970, aveva chiesto che nella retribuzione figurativa utile ai fini pensionistici fossero incluse il premio di produzione, il compenso sostitutivo del cottimo e altri incentivi, il premio di risultato e l’indennità media turni, previsti dai contratti collettivi applicabili. Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 528/2014, depositata il 28 agosto 2014, aveva confermato il rigetto. Il ricorrente ha proposto due motivi, congiuntamente esaminati: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 31 della L. 300/1970, sostenendo che l’aspettativa lascia fermi i diritti non incompatibili con la temporanea assenza dal lavoro e che devono essere riconosciute le variazioni della base contributiva; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 3 del D.Lgs. 564/1996, contestando l’esclusione delle voci e richiamando la tutela dei diritti del lavoratore in aspettativa. Ha inoltre sostenuto che l’esclusione fosse penalizzante, mentre la prassi aziendale avrebbe riconosciuto tali emolumenti anche ai dipendenti assenti.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi, trattati congiuntamente perché connessi. Ha stabilito che la retribuzione figurativa è determinata sulla base delle retribuzioni previste dai contratti collettivi per la categoria e la qualifica del lavoratore, adeguate alla dinamica salariale e di carriera; non comprende, però, gli emolumenti collegati all’effettiva prestazione lavorativa o subordinati a produttività o risultati di lavoro. La disciplina non consente di attribuire agli usi aziendali o a pattuizioni individuali valore regolativo della retribuzione figurativa previdenziale. Poiché il giudice di merito aveva accertato, senza censura specifica sull’interpretazione della contrattazione collettiva, che le voci richieste presupponevano l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, la loro esclusione era conforme a diritto. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 1 e 3, L. 300/1970

    Durante l’aspettativa sindacale non retribuita il rapporto di lavoro passa in uno stato di temporanea quiescenza, con sospensione delle obbligazioni principali (prestazione di lavoro ed erogazione della retribuzione) che lo caratterizzano: il relativo periodo è considerato tuttavia utile a fini pensionistici, con onere posto a carico delle gestioni previdenziali.

    L’aspettativa sindacale non retribuita sospende le obbligazioni principali del rapporto di lavoro, ma il periodo è utile ai fini pensionistici secondo le regole che disciplinano l’accredito figurativo.

  • art. 8, comma 8, L. 155/1981

    Dalla normativa riportata si evince che le retribuzioni da accreditare figurativamente sono commisurate a quelle della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa, che vanno adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica, quale prevista dai contratti collettivi di lavoro della categoria.

    La base della retribuzione figurativa è quella prevista per la categoria e la qualifica possedute al momento dell’aspettativa, adeguata secondo la dinamica salariale e di carriera prevista dalla contrattazione collettiva.

  • art. 3, comma 4, D.Lgs. 564/1996

    Dalla normativa riportata si evince che le retribuzioni da accreditare figurativamente sono commisurate a quelle della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa, che vanno adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica, quale prevista dai contratti collettivi di lavoro della categoria. Gli emolumenti e gli incrementi retributivi da accreditare inoltre sono unicamente quelli collegati dalla suddetta contrattazione collettiva alla qualifica e alla maturazione dell’anzianità di servizio: restano pertanto esclusi eventuali istituti retributivi non previsti dal contratto collettivo di lavoro, così come anche gli istituti retributivi collegati all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa.

    Sono accreditabili gli emolumenti e gli incrementi previsti dalla contrattazione collettiva e collegati alla qualifica o alla maturazione dell’anzianità; sono esclusi quelli subordinati all’effettiva prestazione lavorativa, alla produttività o a un risultato di lavoro.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • La retribuzione figurativa per i periodi di aspettativa sindacale non retribuita è commisurata alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria e la qualifica possedute al momento del collocamento in aspettativa, con gli adeguamenti salariali e di carriera stabiliti per la stessa categoria e qualifica.
  • Ai fini dell’accredito della retribuzione figurativa sono esclusi gli emolumenti collegati all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, alla produttività o al conseguimento di risultati di lavoro; sono invece rilevanti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e collegati alla qualifica o alla maturazione dell’anzianità di servizio.
  • Gli usi aziendali e le pattuizioni individuali non possono modificare la misura della retribuzione figurativa previdenziale, che è definita dalla disciplina legale e dalla contrattazione collettiva in ragione di esigenze di uniformità e prevedibilità e della natura indisponibile della materia previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza

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