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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7702/2020 del 06/04/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla società con lettera del 24 ottobre 2015 nell’ambito di una procedura di mobilità. L’accordo sindacale del 4 agosto 2015 stabiliva, in ordine, il criterio del pensionamento, riferito ai lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi di età e contribuzione necessari per accedere alla pensione al momento della cessazione o durante o al termine della mobilità; il criterio della volontarietà, per chi avesse manifestato la volontà di non opporsi al recesso; e, in via residuale, i criteri legali di cui all’art. 5, comma 1, della L. n. 223 del 1991. Il Tribunale di Frosinone, pronunciandosi sui ricorsi in opposizione nella procedura ex L. n. 92 del 2012, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per l’omessa puntuale indicazione, nella comunicazione finale del 30 ottobre 2015, delle modalità di applicazione dei criteri di scelta; aveva tuttavia riconosciuto la tutela indennitaria, liquidata in 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, escluso che la corretta applicazione dei criteri avrebbe comportato la scelta di altri lavoratori e dichiarato risolto il rapporto dal 1° novembre 2015. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31 maggio 2018, ha respinto il reclamo del lavoratore. Con il primo motivo di cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., sostenendo che il criterio del pensionamento dovesse includere anche chi possedeva i requisiti per la pensione di anzianità e che il collegamento tra età e contribuzione dovesse essere inteso in senso disgiuntivo, anziché richiedere la presenza simultanea dei due requisiti. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, contestando la considerazione secondo cui pensione di vecchiaia e pensione anticipata avrebbero inciso diversamente sui beneficiari, e osservando che il raggiungimento dei limiti di età non garantiva il trattamento pensionistico massimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo perché il lavoratore proponeva una diversa lettura dell’accordo aziendale, mentre la Corte d’appello aveva plausibilmente interpretato il testo nel senso che il criterio pensionistico richiedesse la compresenza dei requisiti di età e contribuzione. L’interpretazione del giudice di merito, sorretta da motivazione congrua e non viziata, non è sindacabile in cassazione solo perché sia possibile una lettura alternativa; il tenore letterale, quando esprime con chiarezza la volontà comune e non lascia ambiguità residue, prevale e non impone il ricorso ad altri criteri ermeneutici. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la diversa incidenza dei trattamenti pensionistici era un’argomentazione svolta ad abundantiam, non necessaria alla decisione, autonomamente fondata sull’interpretazione letterale dell’accordo non efficacemente censurata; la circostanza dedotta era comunque priva di decisività. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.

    E tale interpretazione contestata è stata giustificata sulla base del “tenore letterale dell’accordo” e pertanto del criterio ermeneutico che deve prevalere, quando riveli con chiarezza ed univocità la volontà comune delle parti, sicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti.

    Nell’interpretazione dell’accordo collettivo o aziendale, il criterio letterale prevale quando il testo manifesta in modo chiaro e univoco la comune volontà delle parti e non residuano divergenze tra il significato letterale e l’intento effettivo; in tal caso non è necessario ricorrere a criteri ermeneutici ulteriori.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente contrappone la sua lettura dell’accordo, basata essenzialmente sulla necessità, in tesi, di intendere la congiunzione “e”, che lega il requisito dell’età a quello contributivo nella definizione del criterio “pensionistico” per l’individuazione degli esuberi, come se invece si trattasse di una “o”, a quella della Corte territoriale, che, nel ritenere necessaria per il funzionamento del criterio “pensionistico” la compresenza del requisito di età e di quello contributivo, si è basata sul tenore letterale dell’accordo.

    La denuncia di violazione delle regole ermeneutiche non consente di sostituire alla lettura plausibile del giudice di merito una diversa interpretazione della clausola: nel caso concreto, il testo dell’accordo richiedeva la compresenza dei requisiti di età e contribuzione per l’applicazione del criterio pensionistico.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Inammissibile è il secondo motivo, che attiene ad una considerazione – quella secondo cui l’accomunamento sotto la medesima previsione di trattamenti pensionistici quale quello di vecchiaia e quello anticipato, che incidono sui beneficiari in modo assai diverso, avrebbe richiesto una previsione chiara ed espressa, per essere opponibile ai pensionandi per anzianità, che, al contrario di quelli per vecchiaia, avrebbero subito una decurtazione del trattamento pensionistico loro spettante in futuro – svolta ad abundantiam dalla sentenza impugnata, per cui la doglianza non potrebbe in ogni caso condurre alla cassazione di questa, che si regge autonomamente sulla ragione del decidere non efficacemente censurata con il primo motivo. In ogni caso la circostanza manca di decisività.

    La censura per omesso esame non può condurre alla cassazione quando riguarda un’argomentazione ad abundantiam e la decisione si fonda autonomamente su una diversa ratio non efficacemente impugnata; inoltre, il fatto dedotto deve essere decisivo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’interpretazione di un accordo collettivo o aziendale compete al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua ed esente da vizi logici o giuridici; non basta prospettare una lettura alternativa, anche se astrattamente possibile o ritenuta preferibile dalla parte.
  • Quando il testo negoziale esprime con chiarezza e univocità la volontà comune delle parti e non residuano divergenze tra tenore letterale e intento effettivo, il criterio letterale è prevalente e non occorre ricorrere a ulteriori criteri ermeneutici.
  • Una censura relativa a un’argomentazione svolta ad abundantiam è inammissibile se non può incidere sull’esito, perché la decisione poggia autonomamente su un’altra ratio decidendi non efficacemente impugnata; il fatto dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve inoltre essere decisivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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