Cassazione Civile, Ordinanza n. 06173/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, dell'estratto di ruolo relativo a numerose cartelle esattoriali emesse per omesso versamento di imposte e tributi tra il 2005 e il 2010. In primo grado la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; in appello la contribuente aveva dedotto, tra l'altro, la mancata comunicazione del giorno dell'udienza di trattazione nel termine di legge. Nel corso del giudizio era intervenuto il fallimento della società, con interruzione del processo e successiva riassunzione da parte della società debitrice in persona del liquidatore, nell'inerzia del curatore. La concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dopo il fallimento, assumendo che il termine semestrale fosse decorso; 2) omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione processuale del legale rappresentante della società fallita, sostenendo che solo il curatore potesse stare in giudizio per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; 3) violazione dell'art. 31 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto nulla la sentenza di primo grado a causa del mancato rispetto del termine dilatorio per la comunicazione dell'udienza, nonostante l'asserita assenza di pregiudizio al diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, il termine per riassumere il processo interrotto decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione e, nel caso concreto, la riassunzione era avvenuta entro il termine semestrale. Ha respinto il secondo motivo perché, in materia tributaria, la perdita di capacità processuale del fallito non è assoluta: il contribuente fallito resta eccezionalmente legittimato a impugnare l'atto impositivo nell'inerzia del curatore. Ha respinto il terzo motivo perché la violazione del termine dilatorio per la fissazione dell'udienza nel processo tributario comporta nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa; inoltre, la CTR aveva corretto la nullità ma la statuizione di rimessione al primo giudice non era stata specificamente censurata. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese in favore della contribuente e compensazione delle spese con l'Agenzia delle Entrate; è stato altresì dichiarato l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni puramente processuali, quando la decisione adottata implica il rigetto implicito della questione o quando la questione può solo essere valutata alla luce della disciplina processuale.
Richiamato insieme alle norme sull'omessa pronuncia per sostenere il vizio denunciato; la Corte ne esclude la violazione alla luce del rigetto del primo motivo.
Nel processo tributario la riassunzione del giudizio interrotto deve avvenire entro il termine perentorio, che decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione, non dal mero verificarsi dell'evento interruttivo.
L'apertura del fallimento comporta l'interruzione del processo; tuttavia, in ambito tributario la perdita di capacità processuale del fallito non è assoluta e il contribuente può impugnare l'atto impositivo nell'inerzia del curatore.
art. 43 d.lgs. n. 546 del 1992
La norma speciale del processo tributario stabilisce che il termine per la riassunzione decorre da quando l'interruzione è dichiarata dal giudice; essa non elimina gli effetti dell'evento interruttivo, ma disciplina il dies a quo del termine di riassunzione.
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
Il mancato rispetto del termine dilatorio per la comunicazione/fissazione dell'udienza di trattazione integra nullità della sentenza nel processo tributario per violazione del diritto di difesa, anche se non si dimostri uno specifico pregiudizio concreto.
art. 59, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per escludere che la rimessione al primo giudice fosse censurabile nel caso concreto, trattandosi di nullità del procedimento e della sentenza di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando interviene il fallimento di una parte, il termine per la riassunzione del giudizio interrotto decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione e non dal solo verificarsi dell'evento fallimentare.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile, in quanto tale, rispetto a questioni meramente processuali: se il giudice tace, occorre verificare se la soluzione implicitamente adottata sia corretta alla luce della disciplina processuale.
- In materia tributaria la perdita di capacità processuale del fallito non è assoluta: il contribuente fallito conserva, in via eccezionale, legittimazione ad impugnare l'atto impositivo quando il curatore rimane inerte.
- Nel processo tributario, la violazione del termine dilatorio per la trattazione comporta nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, senza necessità di dimostrare un concreto pregiudizio ulteriore.
- Se la decisione di appello accerta la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, la censura in cassazione deve colpire specificamente anche l'eventuale statuizione di rimessione al primo giudice, non essendo sufficiente contestare solo il vizio processuale presupposto.
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