Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1733/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di 500 euro per ciascun anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di 1.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 19 settembre 2025 ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha chiesto l'attivazione della Carta con accredito della somma dovuta, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era stata validamente notificata come titolo esecutivo, era passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo oggetto della condanna, pari a 1.500 euro, esclusi ulteriori accessori, non trattandosi di voci retributive. Ha nominato, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, ove necessario, prevedere lo stanziamento in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa costituire impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti dell'amministrazione, la penalità è stata ritenuta non necessaria alla luce della nomina del commissario ad acta e comunque non dovuta in ragione delle altre ragioni ostative considerate rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuate nella crisi della finanza pubblica, nell'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla Carta elettronica e nella complessità del procedimento, articolato tra Ministero, uffici territoriali, SO.GE.I. e CONSAP. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di ottenere davanti al giudice amministrativo l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non vi si conformi.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative, valutabili in relazione alla posizione del debitore pubblico, alle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza di interessi pubblici.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine era decorso inutilmente.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'amministrazione è stata ritenuta idonea, alla luce della disciplina vigente, ai fini dell'esecuzione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel caso concreto anche per gli anni di servizio a tempo determinato in forza del giudicato da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Rileva per l'organizzazione del procedimento di predisposizione della Carta elettronica tramite SO.GE.I. e CONSAP, elemento considerato dal TAR nella valutazione delle ragioni ostative all'astreinte.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto alla pubblica amministrazione un obbligo specifico di dare o fare, quando l'amministrazione non si conformi spontaneamente al giudicato.
  • Una volta accertati la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'esecuzione esatta e integrale del giudicato entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inerzia, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere anche gli atti contabili e finanziari necessari all'esecuzione; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'attuazione del giudicato.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta assicuri uno strumento concreto di esecuzione e ricorrano ulteriori ragioni ostative, quali la complessità del procedimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti attuatori, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e le difficoltà connesse alla finanza pubblica.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'importo dovuto in esecuzione del giudicato deve essere corrisposto secondo la specifica modalità stabilita dal titolo giudiziale; somme riconosciute per l'attivazione di un beneficio non possono essere automaticamente qualificate come voci retributive né maggiorate degli accessori propri della retribuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.