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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07222/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 19/09/2025 che ha dichiarato l'inefficacia della detenzione domiciliare concessa con ordinanza del 29/10/2024, deducendo: (i) violazione di legge rispetto agli artt. 47, 47-ter e 51-ter ord. pen., perché la dichiarazione di "inefficacia" non sarebbe prevista per la detenzione domiciliare (essa è prevista solo per l'affidamento in prova) e in casi di impossibilità di prosecuzione/inizio la norma prevede la revoca della misura e non l'inefficacia; (ii) vizio di motivazione, perché il Tribunale si è limitato a richiamare l'irreperibilità del condannato senza spiegare adeguatamente le ragioni della decisione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha fatto riferimento agli artt. 47, 47-ter e 51-ter ord. pen. e alla disciplina speciale dell'affidamento in prova (art. 98 DPR 230/2000), affermando che la dichiarazione di inefficacia è prevista solo per l'affidamento in prova e non per la detenzione domiciliare; per la detenzione domiciliare la corretta misura è la revoca, adottata con provvedimento del Tribunale di sorveglianza dopo il contraddittorio (salvo la sospensione cautelativa prevista dall'art. 51-ter). Pur constatando che l'udienza era stata celebrata in contraddittorio e che la motivazione, seppure sintetica, è coerente con l'irreperibilità che rende incompatibile la prosecuzione della misura, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e, ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., ha dichiarato revocata la detenzione domiciliare concessa a Fernando De Santis.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Regola per l'affidamento in prova al servizio sociale e prevede la revoca della misura quando il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione della stessa; principio di revoca in caso di sopravvenuta inidoneità.

  • art. 47-ter ord. pen.

    "se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure"

    Per la detenzione domiciliare il comma 6 prevede la revoca se il comportamento è incompatibile; la disposizione conferma che la revoca, non l'inefficacia, è lo strumento per la cessazione della misura quando il beneficiario viola le prescrizioni o risulta inidoneo.

  • art. 51-ter ord. pen.

    Attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di disporre la sospensione cautelativa della misura in attesa della decisione del collegio e stabilisce che la decisione del tribunale vada assunta in contraddittorio tra le parti.

  • art. 51-bis ord. pen.

    Disciplina la sopravvenienza di un nuovo titolo di privazione della libertà: il pubblico ministero informa il magistrato di sorveglianza che valuta, anche in base al cumulo delle pene, se permangono le condizioni per la misura alternativa.

  • art. 98 DPR 230/2000

    Per l'affidamento in prova al servizio sociale prevede una disciplina specifica: il magistrato di sorveglianza può disporre la prosecuzione o la sospensione provvisoria e trasmettere gli atti al tribunale che può, tra l'altro, dichiarare l'inefficacia dell'applicazione in caso di venir meno delle condizioni; tale declaratoria di "inefficacia" è prevista solo per l'affidamento in prova.

  • art. 69-bis ord. pen.

    Prevede il rimedio impugnatorio avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza che decidono sulla prosecuzione, sospensione o revoca della misura; citato in relazione alla valutazione delle condizioni di applicabilità della misura dopo la segnalazione del PM.

  • art. 620 lett. l) c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari accertamenti ulteriori, di annullare senza rinvio e di pronunciare direttamente sulla questione, qui utilizzato per dichiarare revocata la detenzione domiciliare.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 51879 del 13/09/2016 (P.g. in proc. Hysi)

    Precedente che distingue tra inefficacia (tipica dell'affidamento in prova) e revoca (causata da irreperibilità o mancata presentazione), affermando che l'irreperibilità può costituire causa di revoca se sintomo di inidoneità al trattamento alternativo.

Massime di principio

  • La dichiarazione di "inefficacia" dell'applicazione di una misura alternativa è prevista in via specifica per l'affidamento in prova al servizio sociale; per la detenzione domiciliare la misura corretta in presenza di sopravvenuta incompatibilità è la revoca.
  • La revoca della misura alternativa deve essere decisa con provvedimento del tribunale di sorveglianza e, di regola, dopo il contraddittorio tra le parti; il magistrato di sorveglianza può comunque disporre una sospensione cautelativa ai sensi dell'art. 51-ter.
  • L'irreperibilità del condannato presso il domicilio comunicato integra, di norma, un fatto rilevante che può giustificare la revoca della misura alternativa se ritenuto indice di incompatibilità o inidoneità del soggetto al trattamento.
  • Nei casi in cui sopravvenga un nuovo titolo di privazione della libertà il pubblico ministero deve informare il magistrato di sorveglianza, che valuta il mantenimento o meno della misura alternativa tenendo conto del cumulo delle pene (art. 51-bis).
  • Provvedimenti giudiziali possono essere annullati senza rinvio e sostituiti quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 620 lett. l) c.p.p.), con la possibilità per la Corte di pronunciarsi direttamente sulla revoca della misura.

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