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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33616/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall27impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF 2006, preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento effettuata dal messo comunale con la procedura prevista per l27irreperibilite0 assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva eccepito l27invalidite0 della notifica sostenendo di essersi trasferito in altro indirizzo del medesimo Comune e di aver svolto la propria attivite0 in un esercizio commerciale nello stesso Comune, sicche9 il notificatore avrebbe dovuto compiere ulteriori ricerche sul territorio comunale e non poteva limitarsi alla procedura per irreperibilite0 assoluta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto tale impostazione e rigettato l27appello dell27Agenzia. In Cassazione l27Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell27art. 60, comma 1, lett. e) e comma 3, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica fosse corretta perche9 il contribuente era irreperibile presso la residenza, non aveva comunicato il nuovo indirizzo e la relata dava conto delle ricerche svolte e della certificazione anagrafica; con il secondo motivo, in via subordinata, lamentava omesso esame di fatti decisivi relativi all27irreperibilite0 e alle ricerche eseguite.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la procedura per irreperibilite0 assoluta non era utilizzabile quando il contribuente aveva semplicemente mutato indirizzo restando nello stesso Comune e quando dalla relata non emergevano ricerche idonee a escludere la presenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perche9 i fatti allegati come omessi risultavano gie0 esaminati dal giudice di merito. Il ricorso e8 stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell27Agenzia delle entrate alle spese di lite; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    La notificazione degli avvisi e degli atti impositivi secondo il regime dell27irreperibilite0 assoluta presuppone che il notificatore abbia accertato, attraverso ricerche risultanti dalla relata, che il contribuente nel Comune del domicilio fiscale non abbia pif9 abitazione, ufficio o azienda e che non si tratti di un mero cambio di indirizzo nello stesso Comune.

  • art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel motivo di ricorso come disciplina della notifica eseguita dal messo comunale; la Corte ne conferma l27applicazione solo se ricorrono i presupposti sostanziali dell27irreperibilite0 assoluta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione di legge relativa alla disciplina della notificazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per dedurre l27omesso esame di fatti decisivi; il motivo e8 dichiarato inammissibile perche9 i fatti indicati erano stati comunque scrutinati dal giudice di merito.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La notificazione degli atti tributari con il rito dell27irreperibilite0 assoluta richiede un previo accertamento effettivo, da risultare in relata, che nel Comune del domicilio fiscale il destinatario non abbia pif9 abitazione, ufficio o azienda.
  • Se il contribuente si e8 semplicemente trasferito in un diverso indirizzo dello stesso Comune, non ricorre l27irreperibilite0 assoluta e il notificatore non puf2 usare la procedura semplificata prevista dall27art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973.
  • Le ricerche del notificatore non sono soggette a forme sacramentali, ma deve emergere chiaramente che siano state effettivamente svolte, siano riferibili al messo notificatore e siano pertinenti alla specifica notificazione.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo e8 inammissibile quando il fatto invocato risulta gie0 esaminato, anche solo implicitamente, dalla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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