Cassazione Penale, Sentenza n. 42630/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato non doversi procedere per il divieto di bis in idem (art. 649 c.p.p.). Essi sostenevano che il fatto contestato nel nuovo procedimento (omicidio doloso con allegata somministrazione di benzodiazepine, sosta in un campo, spargimento e appiccamento della benzina) fosse diverso rispetto al precedente procedimento concluso con applicazione di pena per omicidio colposo/omicidio in conseguenza di incidente (ipotesi di trasporto di tanica di benzina e sversamento accidentale). Si lamentava la violazione dell'art. 649 c.p.p., degli artt. 575 e 589 c.p., vizi di motivazione e si chiedeva rimessione alle Sezioni Unite per chiarire la nozione di "condotta" ai fini dell'idem factum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto le istanze di rimessione alle Sezioni Unite e ha dichiarato infondati i ricorsi. Ha confermato che, ai fini dell'art. 649 c.p.p., l'identità del fatto va valutata con il criterio della triade condotta - nesso causale - evento, confrontando il concreto contenuto del giudicato precedente con il capo di imputazione successivo. La Corte ha ritenuto che le differenze formali e le modalità descritte nel nuovo capo di imputazione (somministrazione di benzodiazepina, modalità di spargimento, apertura sportelli, ecc.) attengano alla diversa valutazione dell'elemento soggettivo e delle circostanze aggravanti e, pertanto, siano irrilevanti ai fini del divieto di bis in idem. Di conseguenza è stata confermata la declaratoria di non doversi procedere per identità del fatto e i ricorsi sono stati respinti.
Norme richiamate
Il divieto di nuovo giudizio si applica se vi è identità di fatto valutata con il criterio della triade condotta-nesso causale-evento; non rilevano le diverse qualificazioni dell'elemento soggettivo o la contestazione di nuove circostanze del reato
Norma che disciplina l'omicidio: richiamata nell'analisi della diversa qualificazione dell'elemento soggettivo tra i due procedimenti
Richiamato come norma relativa all'omicidio colposo originariamente applicato; la coincidenza del verbo "cagionare" non è di per sé sufficiente a escludere l'identità del fatto quando le differenze attengono al dolo/colpa
In tema di esecuzione, stabilisce che, in caso di violazione del divieto di bis in idem, si esegue la condanna con trattamento sanzionatorio meno grave; richiamata per spiegare l'esito pratico di sentenze concorrenti
Sentenza Corte costituzionale n. 200 del 2016 (richiamo al Protocollo n. 7 CEDU, art. 4)
Richiamata per il principio dell'idem factum e per la necessità di una valutazione storico-naturalistica del fatto nelle sue componenti condotta-nesso-evento
Articoli procedurali vari (art. 606 c.p.p., art. 572 c.p.p., art. 178 c.p.p.)
Richiamati nei ricorsi e nella valutazione dei motivi di cassazione relativi a tipi di vizio (violazione di legge, vizi di motivazione, istanza di parte civile)
Massime di principio
- Per valutare il divieto di bis in idem si applica il criterio della triade condotta-nesso causale-evento confrontando il concreto contenuto del giudicato precedente con il nuovo capo di imputazione, non le fattispecie astratte.
- Differenze che riguardano la qualificazione dell'elemento soggettivo (doloso vs colposo) o la contestazione di circostanze aggravanti non impediscono necessariamente l'operatività dell'art. 649 c.p.p.: se tali differenze sono, di fatto, una diversa valutazione del dolo o delle circostanze, esse risultano irrilevanti ai fini dell'idem factum.
- Elementi descrittivi ulteriori nel capo di imputazione (modalità di esecuzione, dettagli organizzativi) possono essere considerati 'sovrabbondanti' se servono a caratterizzare il dolo o le circostanze e non a individuare un fatto storicamente diverso.
- La mera coincidenza della vittima e della causa materiale dell'evento (es. il fuoco come causa della morte) può essere indice di identità del fatto quando condotta e nesso causale, nel loro nucleo operativo, coincidono.
- La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è ammissibile solo se sussiste un contrasto giurisprudenziale effettivo e attuale sul punto; questioni di interpretazione già consolidate non vengono rimesse.
- Nel dubbio pratico sul conflitto tra sentenze (una più favorevole precedente e una successiva più grave), lo strumento della revisione non può essere utilizzato per aggirare il divieto di bis in idem: la disciplina dell'esecuzione (art. 669 c.p.p.) previene cumuli ingiustificati, eseguendo la pena più lieve quando operi il divieto.
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