Sentenza del 22/03/2023 n. 3807 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale ai fini IRES dei dividendi incassati da BNL (10.766.666,67?) derivanti dalla partecipazione del 2,83% nel capitale della Banca d'Italia dopo la riforma del 2013. L'Agenzia ha recuperato a tassazione 10.228.333,34? (corrispondenti al 95% dei dividendi) sostenendo che l'art. 6, comma 6, del DL 133/2013 avesse immediata efficacia fiscale imponendo la classificazione legale delle quote nel comparto "attività finanziarie detenute per la negoziazione" (portafoglio trading) con conseguente integrale tassazione ai sensi dell'art. 89, comma 2-bis TUIR; ha inoltre irrogato sanzioni per dichiarazione infedele. BNL aveva invece iscritto inizialmente le quote in trading ma successivamente le aveva classificate come AFS (available for sale) e ha sostenuto che l'art. 6(6) ha valenza esclusivamente contabile, che gli effetti fiscali sono disciplinati dall'art. 1, comma 148, della legge 147/2013 (imposta sostitutiva del 26% sui maggiori valori del 2013) e che, quindi, i dividendi dovevano beneficiare del regime di esclusione del 95% ex art. 89 TUIR e, a determinate condizioni, della PEX per le plusvalenze.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'art. 6, comma 6, del DL 133/2013 abbia natura contabile e non imponga una classificazione fiscale ex lege delle partecipazioni della Banca d'Italia. Ha confermato che gli effetti fiscali sono rimessi alle norme fiscali specifiche (tra cui l'art. 1, comma 148, L. 147/2013 che ha regolato l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti nel 2013). Sulla base di art. 83 TUIR e delle successive disposizioni di coordinamento (in particolare il Decreto MEF 10.1.2018 raccordato all'IFRS 9), la classificazione contabile effettivamente adottata in bilancio determina la rilevanza fiscale: quindi le società IAS adopter che hanno mantenuto la classificazione AFS o non hanno iscritto le partecipazioni come detenute per la negoziazione possono beneficiare dell'esclusione dal reddito imponibile del 95% sui dividendi (fino all'esercizio 2017) e, ove ricorrano i requisiti, della PEX sulle plusvalenze; per gli OIC adopter analoghe conseguenze se classificate come immobilizzazioni finanziarie secondo i requisiti storici. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
Decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, art. 6, comma 6
"A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia iscrivono le quote ... nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori"
La Corte interpreta la disposizione come norma di natura contabile che impone un obbligo di iscrizione in bilancio, non una classificazione fiscale automatica; il secondo periodo che rinvia agli IAS/IFRS conferma la valenza contabile.
Legge 23 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), art. 1, comma 148
"Ai maggiori valori iscritti nel bilancio ... si applica un'imposta sostitutiva ... in misura del 26 per cento"
Regola gli effetti fiscali della rivalutazione iscritta nel 2013: prevede una imposta sostitutiva (una tantum) sui maggiori valori iscritti in bilancio e dimostra che la disciplina dell'art. 6(6) è stata intesa come contabile, mentre gli effetti fiscali sono stati disciplinati separatamente.
Tuir (D.P.R. 917/1986), art. 83
Stabilisce che i criteri di classificazione contabile secondo i principi internazionali assumono valenza fiscale quando non vi sia deroga espressa: da ciò deriva che la classificazione contabile effettiva del titolo decide la disciplina fiscale, salvo diversa disposizione normativa.
Prevede il regime d'imposizione integrale per i proventi delle attività finanziarie classificate come detenute per la negoziazione; la Corte ha stabilito che tale trattamento si applica solo se la classificazione contabile in bilancio è effettivamente trading.
D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, art. 4 (principi contabili internazionali)
Il rinvio a tali principi nell'art. 6(6) del DL 133/2013 evidenzia la portata contabile della norma e, per gli IAS adopter, l'obbligo di conformarsi agli IAS/IFRS impedisce una classificazione fiscale diversa dalla contabile.
Decreto Ministero Economia e Finanze 10 gennaio 2018, art. 2 (coord. IFRS 9 e regole fiscali)
Ha chiarito che, dopo l'adozione dell'IFRS 9, per considerare un'attività "detenuta per la negoziazione" occorrono due requisiti contabili (definizione IFRS 9 e rilevazione in bilancio come tali), rafforzando il principio per cui la classificazione contabile guida la qualificazione fiscale.
D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni) e L. n. 212/2000 art. 12 (contraddittorio)
Richiamate nella controversia: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sul contraddittorio formale e ha valutato la legittimità delle sanzioni alla luce dell'assenza di un debito d'imposta consolidato e dell'incertezza normativa.
Massime di principio
- La classificazione contabile delle partecipazioni nel bilancio (trading vs AFS/immobilizzazioni) determina, di regola, la rilevanza fiscale: una norma che impone un'iscrizione in bilancio ha natura contabile se non reca espressi richiami fiscali.
- L'art. 6, comma 6, del DL 133/2013 è stato interpretato come norma contabile: gli effetti fiscali sono stati invece disciplinati separatamente dalla legge di stabilità (imposta sostitutiva 26% sui maggiori valori del 2013).
- Per le società IAS adopter l'art. 83 TUIR assegna valenza fiscale ai criteri contabili internazionali: pertanto, se in bilancio le partecipazioni non sono classificate come "detenute per la negoziazione" (secondo IFRS/IFRS9), i dividendi possono beneficiare del regime di esclusione del 95% e le plusvalenze della PEX se ricorrono i requisiti.
- Dopo l'adozione dell'IFRS 9 e il decreto MEF di coordinamento, per qualificare contabilmente come trading occorrono due requisiti (definizione IFRS e rilevazione in bilancio come tali): non basta una classificazione fiscale ex lege.
- Se l'Amministrazione fiscale intende tassare integralmente dividendi o plusvalenze, deve dimostrare che la classificazione contabile in bilancio fosse effettivamente trading o che una norma fiscale espressa impone una diversa qualificazione; l'assenza di tale prova favorisce il contribuente.
- In situazioni di incertezza normativa rilevante, la contestazione fiscale integrale e l'applicazione di pesanti sanzioni possono essere attenuate o negate: documentazione contabile e motivazione chiara sono fondamentali per difendersi.
- Pratica consigliata: mantenere coerente, motivata e documentata la classificazione contabile delle partecipazioni; conservare pareri, verbali assembleari e valutazioni che giustifichino la mancata destinazione alla negoziazione; al contempo, valutare l'opzione per l'imposta sostitutiva quando applicabile e verificare le implicazioni IRES/IRAP.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mar 2023Sentenza del 22/03/2023 n. 74 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 22 mar 2023Sentenza del 22/03/2023 n. 77 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 22 mar 2023Sentenza del 22/03/2023 n. 124 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 22 mar 2023Sentenza del 22/03/2023 n. 8200 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 mar 2023Sentenza del 22/03/2023 n. 8214 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 mar 2023Sentenza del 22/03/2023 n. 8221 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →