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Sentenza

Sentenza del 22/03/2023 n. 8221 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per IVA (anni 2009-2010) relativi a vendite di vasche da bagno con apertura laterale per le quali la società aveva applicato l'aliquota IVA agevolata del 4%. Le Commissioni tributarie di primo grado avevano rigettato i ricorsi per mancata prova che gli acquirenti fossero portatori di handicap; la CTR aveva parzialmente riformato riconoscendo il 4% quando l'autodichiarazione di invalidità ai sensi della L. n. 104/1992 era accompagnata almeno dal certificato medico di prescrizione autorizzativa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione e l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la decisione della Commissione regionale nella parte in cui aveva accolto parzialmente i ricorsi e aveva demandato all'Amministrazione il ricalcolo delle imposte, rinviando la causa alla Corte tributaria regionale di secondo grado dell'Emilia Romagna in diversa composizione per nuovo esame e per la determinazione delle spese. La Corte ha inoltre affermato il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% per cessioni a soggetti portatori di handicap, è necessaria la certificazione di invalidità rilasciata dall'ASL o dalla commissione medica integrata e che l'autocertificazione, da sola, non è sufficiente; ha riconosciuto che le autodichiarazioni possono avere valore come elemento indiziario ma non bastano a fondare il diritto all'agevolazione. Infine ha censurato la CTR per aver indebitamente delegato la quantificazione dell'imposta all'Amministrazione invece di pronunciarsi nel merito e, se necessario, nominare consulente tecnico d'ufficio.

Norme richiamate

  • D.L. n. 669 del 1996, art. 2, comma 9 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30 del 1997)

    "La disposizione ... prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti ... Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota"

    Stabilisce la spettanza dell'aliquota IVA ridotta del 4% per ausili destinati a portatori di handicap e rinvia a un decreto ministeriale per le condizioni e modalità; quindi l'applicazione dipende dalle condizioni previste dal DM attuativo.

  • D.M. 14 marzo 1998, art. 2

    "Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento ... le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente"

    Richiede espressamente la produzione del certificato rilasciato dall'ASL (o commissione integrata) attestante l'invalidità funzionale permanente; se dal certificato non risulta il collegamento funzionale occorre anche la certificazione del medico curante.

  • L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 39

    "I soggetti riconosciuti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, attestano, mediante autocertificazione ... l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini ... di agevolazioni fiscali"

    Consente l'autocertificazione dello status di portatore di handicap, ma non abroga né sostituisce le disposizioni settoriali che richiedono certificazioni sanitarie quando espressamente previste.

  • D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47

    "L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti ... è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo"

    Regola le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (autocertificazioni), cui può essere riconosciuto valore documentale nei rapporti con la PA, ma la loro utilizzabilità è soggetta ai limiti previsti dall'art. 49.

  • D.P.R. n. 445 del 2000, art. 49

    "I certificati medici, sanitari ... non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore"

    Limita la sostituibilità delle certificazioni mediche: se la normativa di settore richiede il certificato sanitario (qui il DM 1998) l'autocertificazione non può sostituirlo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 35

    Regole del processo tributario: art. 7 disciplina mezzi di prova e limiti (esclude prova testimoniale/giuramento in alcuni casi), art. 35 impone al giudice tributario, quando annulla o ritiene invalido l'atto per motivi sostanziali, di pronunciarsi nel merito e, se necessario, quantificare la pretesa (divieto di pronuncia di condanna indeterminata).

Massime di principio

  • Per ottenere l'aliquota IVA agevolata del 4% su beni che possono essere utilizzati anche da soggetti normodotati (es. vasche con apertura laterale) è necessario produrre la certificazione di invalidità rilasciata dall'ASL o dalla commissione medica integrata che attesti l'invalidità funzionale permanente; l'autocertificazione da sola non è sufficiente.
  • Le autodichiarazioni dei clienti possono essere utilizzate come elementi indiziari/probatori nel processo tributario, ma non bastano da sole a fondare il diritto all'agevolazione quando la normativa di settore esige espressamente certificazioni mediche.
  • Il venditore/cedente è responsabile dell'IVA dovuta e deve verificare la documentazione richiesta dalla normativa per applicare l'agevolazione; in mancanza di documenti prescritti non è sicuro applicare l'aliquota ridotta.
  • Se il bene è un ausilio che, per sua natura, è destinato esclusivamente a persone con menomazioni ("per vocazione"), potrebbe non essere necessaria la certificazione sanitaria; ma per beni di comune reperibilità che sono utilizzabili anche da normodotati occorre dimostrare il nesso funzionale.
  • Nel processo tributario il giudice d'appello non può limitarsi ad annullare o parzialmente accogliere l'atto demandando la quantificazione dell'imposta all'Amministrazione: deve esaminare il merito e, se necessario, quantificare la posizione (anche avvalendosi di consulente tecnico d'ufficio).
  • Se il certificato sanitario prodotto non contiene il collegamento funzionale tra menomazione e ausilio, può essere richiesta integrazione (es. attestazione del medico curante) nei casi previsti dalla normativa.

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