Sentenza del 22/03/2023 n. 8214 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a Secortex Srl un avviso di accertamento per l'anno 2010, ricostruendo le vendite sulla base dei prodotti inventariati in magazzino e applicando un ricarico medio ponderato del 16,08% (la società aveva usato 15,23%), con conseguente maggior IRES, IRAP e IVA. Secortex ricorse e la CTP lo accolse; l'Agenzia impugnò in CTR che rigettò l'appello rilevando, tra l'altro, che i dati dell'ufficio non erano corretti, mancava motivazione sui criteri adottati e l'amministrazione si era limitata all'applicazione degli studi di settore senza ulteriori elementi presuntivi. L'Agenzia ricorse in Cassazione censurando la qualificazione dell'accertamento (sostenendo fosse analitico-induttivo e non basato sugli studi di settore). Per il socio A.A. l'accertamento IRPEF era fondato sull'avviso alla società; il ricorso della società e l'esito favorevole a quest'ultima hanno inciso anche sul procedimento contro il socio.
La decisione
Per R.G. 26025/2016 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia per mancata specificità del motivo e per l'assenza di allegazione dei presupposti che giustificano l'accertamento analitico-induttivo (in particolare la dimostrazione dell'inattendibilità della contabilità o di presunzioni gravi, precise e concordanti), confermando l'esito favorevole alla società e condannando l'Agenzia al pagamento delle spese di lite (Euro 5.000,00 più Euro 200,00 per esborsi, oneri forfettari e accessori). Per R.G. 23208/2017, essendo venuta meno la pretesa nei confronti della società, il procedimento nei confronti del socio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973
Art. 39 consente rettifiche in aumento mediante metodi analitico-contabili, extracontabili o misti (analitico-induttivo) purché le presunzioni siano gravi, precise e concordanti; la Corte ricorda che l'accertamento analitico-induttivo richiede prova della inattendibilità della contabilità o di elementi documentali che giustifichino la ricostruzione.
D.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina l'uso del metodo misto anche ai fini IVA, ancorando la rettifica alle risultanze delle registrazioni contabili e permettendo rettifiche su singoli corrispettivi non dichiarati.
Codice di procedura civile
art. 365 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Art. 365: sottolineata l'irregolarità dei controricorsi firmati da soggetti non abilitati; Art. 360, comma 1, n. 3: motivo di cassazione invocato per violazione di norme di diritto, ma dichiarato inammissibile per mancata specificità e autosufficienza del ricorso.
Massime di principio
- Per poter reggere un accertamento analitico-induttivo l'Amministrazione deve indicare e documentare i presupposti: inattendibilità della contabilità o presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti; non basta affermare genericamente il metodo usato.
- In sede di impugnazione in Cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non è ammesso rinviare semplicemente al contenuto dell'atto impositivo senza spiegare quali dati o elementi giustificano la diversa qualificazione dell'accertamento.
- Se la pretesa tributaria nei confronti della società viene annullata, la pretesa derivata nei confronti del socio può perdere interesse e il giudizio contro il socio può estinguersi per cessazione della materia del contendere.
- L'ufficio che applica il ricarico medio ponderato deve motivare e rendere verificabili i dati e i criteri adottati; la mera applicazione di parametri senza motivazione può essere sufficiente per la soccombenza dell'Amministrazione.
- I controricorsi e gli atti processuali devono essere sottoscritti da soggetti muniti dei requisiti professionali richiesti (art. 365 c.p.c.), altrimenti possono esserci rilievi formali suscettibili di ledere la regolarità della difesa.
- Sulle spese processuali: il rigetto del ricorso in Cassazione comporta la condanna alle spese a carico del ricorrente; se il giudizio è estinto per sopravvenuta carenza di interesse le spese possono essere compensate.
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