Sentenza del 22/03/2023 n. 124 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento imposte - Reddito lavoro dipendente estero non dichiarato - Residente estero di fatto -- Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notifica di avviso di accertamento IRPEF e addizionali relativo all'anno 2015 per un maggior imponibile di € 18.033,00 corrispondente a redditi da lavoro dipendente percepiti all'estero e non dichiarati. Il contribuente ha eccepito di essere stato residente di fatto nella Repubblica Ceca, di aver prodotto e tassato il reddito lì e di aver prodotto documentazione (contratto di lavoro, contratto di locazione, certificazioni delle ritenute estere e certificazione di residenza fiscale rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Praga). L'Agenzia ha contestato la non iscrizione all'AIRE e la mancata dichiarazione in Italia del reddito estero, negando pertanto il riconoscimento delle imposte estere.
La decisione
Il Collegio d'appello (Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria) ha respinto l'appello del contribuente. Ha ritenuto applicabile l'art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR): ai fini fiscali sono considerati residenti in Italia coloro che per la maggior parte del periodo d'imposta risultano iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato domicilio o residenza ai sensi del codice civile. Poiché il contribuente per il 2015 risultava residente in Italia e non iscritto all'AIRE, è stato considerato soggetto passivo d'imposta in Italia e il trasferimento di fatto non è stato ritenuto idoneo a prevalere. Inoltre, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera l'iscrizione all'AIRE una presunzione preclusiva e la Cassazione n. 1355/2022. Sul punto delle imposte estere, il Collegio ha affermato che la prescrizione tassativa di cui al comma 8 dell'art. 165 TUIR impedisce la detrazione/riconoscimento delle imposte pagate all'estero in presenza di omissione della relativa indicazione nella dichiarazione. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 2
Definisce i soggetti passivi e stabilisce il criterio per la residenza fiscale: sono considerati residenti in Italia coloro che per la maggior parte del periodo d'imposta risultano iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato domicilio o residenza ai sensi del codice civile. La registrazione nell'anagrafe italiana fa prevalere la residenza fiscale in Italia.
TUIR art. 165 comma 8
Prevede regole tassative per la detrazione/riconoscimento delle imposte pagate all'estero; in mancanza di indicazione del reddito estero nella dichiarazione italiana è precluso il riconoscimento della detrazione delle imposte estere secondo quanto richiamato dal Collegio.
Giurisprudenza: Cassazione n. 1355 del 18/01/2022
Conferma il principio secondo cui l'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente costituisce presunzione preclusiva (di fatto assoluta) della residenza fiscale italiana, impedendo in sede tributaria di far valere prove contrarie fino alla cancellazione dall'anagrafe e iscrizione all'AIRE.
Massime di principio
- La residenza fiscale segue primariamente criteri formali: l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente fa presumere la residenza fiscale in Italia per la maggior parte dell'anno.
- Il trasferimento di residenza all'estero ha effetti fiscali rilevanti solo se accompagnato dalla cancellazione dall'anagrafe italiana e dall'iscrizione all'AIRE per periodi superiori a 12 mesi; l'assenza di tali formalità rende inefficace, ai fini fiscali italiani, il trasferimento 'di fatto'.
- Secondo la giurisprudenza consolidata, le prove documentali di effettiva dimora o lavoro all'estero difficilmente scardinano la presunzione derivante dalla mancata iscrizione all'AIRE.
- Per ottenere il riconoscimento del credito/detrazione per imposte pagate all'estero è necessario dichiarare il reddito estero nella dichiarazione italiana e dimostrare la definitività dell'imposizione estera; l'omissione in dichiarazione può impedire il riconoscimento del credito.
- Chi intende trasferirsi stabilmente all'estero deve curare le formalità di cancellazione dall'anagrafe e iscrizione all'AIRE prima dell'inizio del periodo di riferimento per evitare contestazioni fiscali italiane.
- In situazioni di trasferimenti di breve durata (<12 mesi) o incertezza sulla durata, è prudente mantenere la documentazione di supporto e notificare tempestivamente le variazioni anagrafiche per prevenire contenziosi.
- La difesa in giudizio deve considerare l'orientamento giurisprudenziale prevalente: la strategia probatoria contro la presunzione derivante dall'anagrafe è scarsamente efficace salvo modifica della posizione anagrafica.
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