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Sentenza

Sentenza del 22/03/2023 n. 74 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata

Condono liti fiscali pendenti - Documentazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a somme per ritardato/omesso versamento derivanti da condono (art. 9 L. 289/2002), contestando: violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi; infondatezza delle sanzioni per violazione dell'art. 13 co. I lett. b) D.Lgs. 472/97 (modificato dall'art. 1 L. 208/2015); natura delle somme come accessorie rispetto a imposta interamente sgravata; illegittimità degli oneri di riscossione. In appello ha dedotto inoltre la nullità della decisione di primo grado per non aver considerato la cessazione della materia del contendere ex art. 6 D.Lgs. 119/2018 a seguito della presentazione della domanda di adesione al "condono delle liti fiscali pendenti" e per mancato diniego entro il 31 luglio 2020.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che, perché la domanda di condono potesse essere considerata efficace e determinare la cessazione della materia del contendere, essa doveva essere redatta secondo la legge e, soprattutto, corredata dal pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Nel caso concreto anche l'imposta principale era dovuta, pertanto non si applicava l'ultimo comma dell'art. 6 richiamato dalla ricorrente. Poiché la domanda non risultava accompagnata dai pagamenti, era inammissibile/inesistente e non poteva formarsi alcun silenzio-rifiuto; di conseguenza non si era verificata cessazione della materia del contendere. Per questi motivi la sentenza di primo grado è stata confermata e la ricorrente condannata al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia (quantificate in € 1.500,00 oltre oneri di legge).

Norme richiamate

  • L. 289/2002 art. 9

    Riferimento alla normativa sul condono delle liti fiscali pendenti come fonte della pretesa e dell'oggetto della domanda di adesione; la cartella contestata riguarda somme derivanti da tale condono così come definite con provvedimento di sgravio.

  • L. 212/2000 art. 7

    La ricorrente ha invocato violazione dei diritti di difesa e trasparenza nelle comunicazioni (mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi). Il giudice non ha ritenuto questa eccezione decisiva alla cessazione della materia del contendere.

  • D.Lgs. 472/1997 art. 13 co. I lett. b)

    La ricorrente contestava la legittimità delle sanzioni richiamando questa norma (come modificata dall'art. 1 L. 208/2015). Il giudice non ha accolto la doglianza perché la questione principale riguardava l'irricevibilità della domanda di condono per mancanza di pagamenti.

  • L. 208/2015 art. 1

    Richiamata come modifica alla disciplina sanzionatoria; non ha inciso sull'esito, che si è fondato sull'assenza dei pagamenti richiesti per perfezionare la domanda di condono.

  • D.Lgs. 119/2018 art. 6

    La ricorrente sosteneva che l'assenza di diniego entro il termine previsto avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere per silenzio. Il giudice ha interpretato l'art. 6 nel senso che il meccanismo non opera se la domanda non è valida/complete (anche con riferimento ai pagamenti obbligatori): in presenza di somme a titolo di imposta, l'ultimo comma invocato non era applicabile e non si poteva dedurre un silenzio-rifiuto.

Massime di principio

  • Perché una domanda di adesione al condono delle liti fiscali pendenti produca effetti (compresa la cessazione della materia del contendere) deve essere correttamente redatta e accompagnata dai pagamenti dovuti, ovvero dalla prima rata; l'assenza dei pagamenti rende la domanda inammissibile o inesistente.
  • Non si può invocare il 'silenzio-assenso' o il silenzio-rifiuto a termini di legge quando la domanda amministrativa non è perfezionata per mancanza di requisiti essenziali (es. pagamenti); l'Amministrazione non è tenuta a considerare istanze incomplete.
  • Se la controversia riguarda anche imposte principali (non solo sanzioni), disposizioni favorevoli a trattare esclusivamente aspetti sanzionatori non sono applicabili: va verificato quali somme devono essere effettivamente versate per perfezionare l'adesione.
  • In giudizio chi invoca la cessazione della materia del contendere per domanda di condono deve provare non solo la presentazione della domanda ma anche l'avvenuto pagamento/documentazione attestante i versamenti nei termini e modi previsti dalla legge.
  • Per evitare il rigetto, è consigliabile conservare e depositare prova dei pagamenti (ricevute, quietanze, bollettini), presentare la domanda secondo il formato richiesto e, se opportuno, richiedere comunicazione espressa dall'Ufficio per evitare contestazioni su presunti silenzi.

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