Sentenza del 22/03/2023 n. 77 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Studi di settore - Applicazione attività prevalente e secondaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Direzione Provinciale notificava alla F. sas un avviso di accertamento per l'anno 2014, rideterminando i ricavi da €82.868,00 a €113.787,00 (maggiori ricavi €30.919,00) e richiedendo maggiori imposte, Irap e Iva. Il contribuente proponeva ricorso denunciando, tra l'altro, nullità per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 1 del D.M. 11.02.2008 (divieto di applicare lo studio di settore dell'attività prevalente anche all'attività disomogenea non prevalente) e dell'art. 62-sexies, co. 3, DL 331/93 per aver basato l'atto sulle sole risultanze degli studi; segnalava altresì mancato adeguamento dei ricavi al valore minimo dell'intervallo di confidenza. La CTP accoglieva il ricorso; l'Ufficio proponeva appello eccependo che la rideterminazione derivava dall'esame della documentazione contabile e non da mera applicazione automatica dello studio di settore.
La decisione
La Commissione d'Appello ha rigettato l'appello dell'Ufficio confermando la sentenza di primo grado. Il giudice d'appello ha ritenuto centrale la questione della corretta applicabilità dello studio di settore: dal modello Unico emergeva la multiattività con l'indicazione di due diversi studi di settore (WG31U per l'attività prevalente di riparazione veicoli e VM43U per l'attività secondaria di vendita macchinari agricoli). Pertanto l'art. 2, co. 1 del DM 11.02.2008, che vieta l'applicazione dello studio dell'attività prevalente all'attività disomogenea non prevalente, non poteva essere invocato come impedimento nell'ipotesi in cui le due attività ricadono in studi differenti. Considerata l'infondatezza dei motivi d'impugnazione dell'Ufficio, l'appello è stato respinto e le spese compensate.
Norme richiamate
D.M. 11.02.2008 (art. 2, comma 1)
art. 2, co. 1, D.M. 11.02.2008
Stabilisce il divieto di applicare lo studio di settore dell'attività prevalente anche all'attività disomogenea non prevalente; nel caso concreto la norma è stata ritenuta non applicabile poiché le due attività della contribuente ricadono in due studi di settore distinti (WG31U e VM43U).
D.L. 31.05.1993, n. 331 (art. 62-sexies, co. 3)
art. 62-sexies, co. 3, DL 331/93
Disciplina i limiti all'utilizzo delle risultanze degli studi di settore per l'accertamento; un avviso fondato unicamente su output degli studi può essere viziato. Nel procedimento è rilevante se l'Ufficio si sia limitato alle risultanze degli studi o abbia esaminato la documentazione contabile.
D.P.R. 29.09.1973, n. 600 (art. 39, co. 1, lett. d)
art. 39, co. 1, lett. d), DPR 600/73
Attribuisce all'Ufficio poteri istruttori e di rettifica dei redditi; l'Ufficio ha invocato l'esame della documentazione contabile per giustificare la rettifica, ma il giudice d'appello ha ritenuto comunque decisivo il criterio di classificazione in studi differenti.
Massime di principio
- Controllare sempre il riquadro "multiattività" del modello Unico: se le attività sono classificate in due studi di settore diversi, ciascuno studio va valutato separatamente e non si applica il divieto di estendere lo studio dell'attività prevalente all'altra attività basandosi su art. 2 D.M. 11.02.2008.
- Il divieto di cui all'art. 2, co. 1 del DM opera per impedire che lo studio dell'attività prevalente sia esteso a un'attività disomogenea quando vi sia ragione di considerarla nell'ambito dello stesso studio; se invece le attività ricadono in studi differenti la norma non impedisce l'applicazione dei rispettivi studi.
- Un avviso di accertamento non può fondarsi automaticamente e soltanto sugli output degli studi di settore senza adeguata motivazione o esame documentale: l'Ufficio deve indicare le irregolarità e gli elementi probatori che giustificano la rettifica (art. 62-sexies DL 331/93).
- In contestazioni multiattività l'operatore deve verificare la natura economica concreta di ciascuna attività e produrre documentazione che dimostri la reale incidenza di ciascuna voce di ricavo per contestare l'applicabilità degli studi o l'adeguamento ai parametri (es. intervallo di confidenza).
- Quando l'Ufficio sostiene di aver effettuato un esame documentale, l'atto deve contenere riferimenti specifici alle anomalie riscontrate; il contribuente può altresì impugnare eventuali omissioni nel corretto adeguamento dei ricavi rispetto all'intervallo di confidenza previsto dagli studi.
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