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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12048/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per l'omicidio di Antonio Barbieri e reati connessi. FORNATARO deduce mancata valutazione della confessione stragiudiziale, carenza del dolo e dell'elemento psicologico, errore sull'intenzione del coimputato (invocando anche l'art. 48 c.p. o, in subordine, la qualificazione come concorso anomalo ex art. 116 c.p.), mancato riconoscimento delle attenuanti (provocazione, minima importanza, generiche) e vizio nel trattamento sanzionatorio. FILADORO deduce omessa e viziata valutazione delle attenuanti (provocazione, generiche), errata applicazione della recidiva e vizi nella determinazione della pena e nelle valorizzazioni della continuazione tra reati satellite.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha confermato le valutazioni di merito: FILADORO è riconosciuto autore materiale dell'omicidio e responsabile della detenzione/porto dell'arma; FORNATARO è riconosciuto concorrente materiale nella fase precedente, concomitante e successiva (concorso anomalo ex art. 116 c.p.), ma assolto dal porto/detenzione dell'arma. Sono state escluse le aggravanti inizialmente contestate. Le circostanze invocate dai ricorrenti (errore sulle intenzioni, art. 48 c.p., provocazione, minima importanza, attenuanti generiche) sono ritenute infondate o inammissibili: l'art. 48 non è applicabile perché l'errore dedotto riguardava le intenzioni dell'autore materiale e non un errore sul fatto costitutivo del reato; la prevedibilità dell'evento più grave da parte di FORNATARO è ritenuta provata sulla base del coordinamento delle condotte, delle comunicazioni durante il viaggio, del comportamento sul luogo e della successiva attività di occultamento; la provocazione è esclusa per evidente sproporzione; l'attenuante della minima importanza non è compatibile con il concorso anomalo. Sono state confermate le pene: per FORNATARO anni 9, mesi 9 e giorni 10; per FILADORO anni 18 (con continuazione e recidiva), oltre alla condanna al risarcimento dei danni alle parti civili e al pagamento delle spese processuali e civili solidalmente tra imputati.

Norme richiamate

  • art. 116 cod. pen.

    Applicato per qualificare FORNATARO come concorrente anomalo: la Corte valorizza il nesso psicologico e la prevedibilità dell'evento più grave in relazione al contesto fattuale, al coordinamento delle condotte e alla consapevolezza delle intenzioni violente dell'altro concorrente

  • art. 48 cod. pen.

    Ritenuto inapplicabile nel caso concreto perché disciplina l'errore sul fatto che costituisce reato determinato dall'inganno (autore mediato/deceptus): qui l'errore dedotto riguardava le intenzioni dell'autore materiale e non un errore sul fatto costitutivo, quindi non estingue la responsabilità del concorrente

  • art. 575 cod. pen.

    Norma di riferimento per il reato di omicidio: confermata la responsabilità di FILADORO quale autore materiale dell'omicidio

  • art. 62 n. 2 cod. pen.

    La circostanza attenuante della provocazione è esclusa per sproporzione tra le presunte offese verbali (in realtà riferite) e la spedizione punitiva culminata in omicidio; la giurisprudenza richiede adeguatezza della reazione

  • art. 114 cod. pen.

    L'attenuante della minima importanza non è compatibile con la figura del concorso anomalo prevista dall'art. 116 c.p.; i giudici l'hanno esclusa ritenendo il contributo del ricorrente non minimale

  • art. 47, 111, 112 e 119 cod. pen.

    Richiamate nella motivazione come principi di riferimento sulla responsabilità per concorso di persone e sugli aggravamenti applicabili anche nei casi di partecipi non imputabili; servono a chiarire la funzione dell'art. 48 e la disciplina del concorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento per il rigetto dei ricorsi

Massime di principio

  • Per configurare il concorso anomalo ex art. 116 c.p. è necessario non solo l'adesione del concorrente a una condotta meno grave, ma anche la prevedibilità concreta del reato più grave commesso dall'altro: valutazione basata su contesto, comportamenti e personalità degli attori.
  • L'art. 48 c.p. (autore mediato/deceptus) riguarda l'errore sul fatto costitutivo del reato determinato da inganno; non si applica quando l'errore riguarda esclusivamente le reali intenzioni dell'altro concorrente.
  • La circostanza attenuante della provocazione richiede un nesso di proporzionalità e di connessione causale: offese verbali riferite o marginali difficilmente legittimano una reazione sproporzionata quale una spedizione punitiva sfociata in omicidio.
  • L'attenuante per minima importanza dell'opera prestata (art. 114) non è compatibile con la qualificazione del contributo come concorso anomalo; se il contributo è riconosciuto come rilevante per l'organizzazione o l'esecuzione, non può essere considerato minimale.
  • Le confessioni tardive o parziali hanno valore attenuante limitato: la loro efficacia dipende da tempestività, completezza e contesto; la presenza di precedenti e la condotta successiva (es. occultamento) possono neutralizzare l'effetto favorevole.
  • Questioni di prova che implicano diversa lettura dei fatti (es. affidamento sull'assenza di arma, 'induzione in errore' sulle intenzioni) richiedono approfondita ricostruzione fattuale; in sede di legittimità la revisione delle valutazioni di merito è limitata se fondata su elementi concreti non contrastati

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