Cassazione Penale, Sentenza n. 24065/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo di un velivolo addebitato in relazione al reato di contrabbando doganale e omesso versamento dell'IVA all'importazione. Deduceva violazione di legge (art. 125, comma 3 c.p.p.) e carenza di motivazione, sostenendo che la societa ricorrente era terzo acquirente in buona fede: il velivolo sarebbe stato venduto a Gazzieri il 12/10/2020 e poi riacquistato dalla societa il 01/06/2022, quindi fuori dal periodo in cui si sarebbero consumati i fatti contestati (23/06/2021-18/01/2022). Perciò la difesa chiedeva che si riconoscesse la posizione di terzo di buona fede e si disponga la restituzione del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il provvedimento di sequestro preventivo fosse fondato su due rationes decidendi autonome: a) la funzionalizzazione del sequestro alla confisca obbligatoria; b) finalita impeditive (periculum in mora inteso come rischio concreto che la libera disponibilita del velivolo potesse favorire la reiterazione o l'aggravamento dell'attivita illecita). Il ricorso aveva censurato solo la prima ragione (rilevanza della buona fede del terzo rispetto alla confisca), trascurando la seconda. Inoltre la Corte ha rilevato che sussistono dubbi sull'effettivo trasferimento legittimo della proprieta del velivolo (mancanza di contratto o fattura) e sulla congruita del prezzo, elementi che mantengono il periculum in mora. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La norma e' stata richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione del giudice del riesame; la Corte ha ritenuto la censura insufficiente perche il ricorso contestava solo una delle ragioni poste a fondamento del sequestro
art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973
Richiamato in relazione alla confisca obbligatoria: il Tribunale aveva considerato il sequestro funzionale alla confisca ai sensi di tale disposizione; la Corte ha pero' osservato che anche ove la confisca fosse funzionale, cio' non esauriva le ragioni del sequestro
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alla possibilita' di disporre sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la difesa aveva sostenuto che la confisca obbligatoria fosse opponibile al terzo di buona fede, ma la Corte ha ritenuto che tale censura non incidesse sulle altre finalita del sequestro
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato che il GIP ha disposto il sequestro anche per finalita impeditive previste da questa disposizione (evitare la reiterazione/agevolazione di reati), finalita per le quali la buona fede del terzo proprietario e' irrilevante
Richiamato dalla difesa nella doglianza, invocando principi sulla responsabilita' e sugli effetti del trasferimento di proprieta'; la Corte ha osservato che l'applicabilita' di tali principi richiede accertamenti di merito sulla effettivita' e regolarita del trasferimento
Norma procedurale richiamata in riferimento alla richiesta di trattazione orale del ricorso in Cassazione; la richiesta e' risultata tempestiva e accolta ai sensi della norma
Massime di principio
- Se un provvedimento cautelare e' fondato su piu' ragioni autonome (rationes decidendi), la censura che riguarda solo una di esse e' inidonea a determinare l'annullamento: il ricorso deve contestare in modo specifico tutte le ragioni decisorie autoconsistenti
- La qualita' di terzo proprietario in buona fede puo' ostare alla funzionalizzazione del sequestro alla confisca obbligatoria, ma non elimina effetti cautelari posti per finalita' impeditive (pericolo di reiterazione o di aggravamento), ambito nel quale la buona fede del terzo e' irrilevante
- Perche' il terzo si veda riconosciuta la restituzione del bene e' necessario provare in modo credibile e documentale il legittimo trasferimento di proprieta' (contratto, fatture, prova del pagamento e congruita del prezzo); la mera intestazione formale senza documentazione puo' non essere sufficiente
- Il periculum in mora puo permanere anche dopo un trasferimento formale se permangono dubbi sull'effettivita' o regolarita dell'atto traslativo o sul valore del bene, e tali dubbi sono suscettibili di essere risolti solo con accertamenti di merito
- Nelle impugnazioni di provvedimenti cautelari e' fondamentale formulare censure specifiche e complete, rivolte a tutte le basi normative addotte dal giudice a fondamento del provvedimento, non limitandosi ad argomentare su una sola delle possibili ragioni
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