Cassazione Penale, Sentenza n. 00503/2026 del 08/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali a lei contestato in qualità di legale rappresentante pro tempore della G.EMME s.r.l. i motivi di ricorso sono: (1) la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società antecedente all'avviso di accertamento INPS e la conseguente tesi che l'obbligo fosse del curatore, con effetto liberatorio nei suoi confronti; (2) carenza dell'elemento soggettivo, con rilievo della notifica dell'avviso come irrilevante; (3) impossibilità oggettiva di adempiere per dissesto societario (documenti bancari non allegati in atti); (4) illegittimo diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, motivato dal fatto che la pensione della ricorrente era pignorata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi ritenendoli infondati: la giurisprudenza consolidata stabilisce che l'obbligo di adempiere alla diffida ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12/9/1983 n.463 grava su colui che era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito contributivo anche se successivamente abbia perso la rappresentanza, salvo che questi abbia tempestivamente adempiuto o provato attivazioni efficaci presso il curatore; la situazione di dissesto non scrimina il reato di omesso versamento; la notifica dell'avviso è rilevante ai fini dell'elemento soggettivo. È invece accolto il quarto motivo: la Corte ha ritenuto errato il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria basato sulle condizioni economiche (pensione pignorata), richiamando il principio secondo cui la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce solo alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni e non alla pena pecuniaria. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al punto riguardante l'applicabilità della pena sostitutiva e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio; per il resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, comma 1-bis
la norma disciplina la diffida e individua colui che, al momento dell'insorgenza del debito contributivo, è tenuto ad adempiere: l'obbligo grava su chi era obbligato al versamento quando è sorto il debito anche se successivamente ha perso la rappresentanza; può sussistere una causa personale di non punibilità solo se l'autore ha adempiuto tempestivamente
richiamata in relazione alla non scriminabilità del reato per la situazione economica: la semplice difficoltà finanziaria non integra lo stato di necessità idoneo a escludere la responsabilità penale per omesso versamento
richiamato come parametro interpretativo secondo cui il pagamento in nome e per conto dell'altrui obbligazione può legittimare la causa personale di non punibilità dell'ex amministratore che adempie all'obbligo
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, secondo comma
la pronosi di inadempimento ostativa alla sostituzione di pena si riferisce, secondo la giurisprudenza, alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (semidetenzione, libertà controllata) e non alla pena pecuniaria
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 71 (riferimento a art. 56-quater della legge n. 689)
la riforma consente di calibrare la misura della pena pecuniaria sulla complessiva situazione economica dell'imputato, rendendo meno coerente il diniego della pena pecuniaria basato esclusivamente su condizioni di difficoltà
d.lgs. 74/2000, art. 10-bis (richiamato dalla difesa)
citato dalla difesa come riferimento giurisprudenziale su reati tributari e fallimento, ma la Corte ha escluso la trasposizione automatica di principi tributari ai reati di omesso versamento contributivo
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento della società non esonera automaticamente il legale rappresentante pro tempore dall'obbligo penale di versamento delle ritenute: rileva la qualità soggettiva al momento dell'insorgenza del debito e l'effettivo comportamento successivo (adempimento o attivazione efficace verso il curatore).
- La situazione economica o il dissesto della società non costituiscono, di per sé, causa di giustificazione o scriminante per il reato di omesso versamento delle ritenute: il legislatore privilegia la tutela del diritto dei lavoratori ai versamenti previdenziali rispetto ad altre destinazioni delle somme disponibili.
- La notifica dell'avviso di accertamento all'ex rappresentante è rilevante ai fini dell'elemento soggettivo: la conoscenza dell'obbligo e la mancata iniziativa concreta per adempiere o per sollecitare l'intervento del curatore possono aggravare la responsabilità.
- Il giudice non può rifiutare automaticamente la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla sola base delle difficoltà economiche dell'imputato o del pignoramento della pensione: la prognosi di inadempimento ostativa riguarda le pene sostitutive con prescrizioni, mentre la pena pecuniaria va valutata anche sulla base della situazione economica complessiva e può essere calibrata di conseguenza.
- In situazioni analoghe è importante allegare e documentare tempestivamente qualsiasi elemento probatorio (es. estratti conto, prove di tentativi di pagamento o contatti con il curatore) per dimostrare l'avvenuto adempimento, l'impossibilità sopravvenuta di procedere o l'attivazione verso i soggetti ora responsabili (curatore).
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