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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28405/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva condannati per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) a 1 anno e 4 mesi di reclusione ciascuno. Denunciavano: 1) violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. per mancata comunicazione agli imputati, dopo la rinunzia del difensore di fiducia, con conseguente privazione della possibilità di nominare un nuovo difensore; 2) tardività della querela relativa al reato presupposto (art. 491 c.p.) rispetto ai fatti di maggio-giugno 2015, con conseguente insussistenza del reato di calunnia; 3) carenza del dolo specifico nella condotta loro attribuita e mancata precisa individuazione dell'autore del reato presupposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata, rilevando che dalla documentazione emergono avvisi tempestivi agli imputati e la possibilità di nominare nuovo difensore. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per essere la questione sollevata per la prima volta in Cassazione (art. 606, comma 3, ultima parte c.p.p.), non essendo stata dedotta in sede di gravame e dunque non sottoposta al vaglio di merito. Sul terzo motivo ha ritenuto infondato il rilievo, poiché i giudici del merito avevano adeguatamente motivato la configurabilità del reato contestato e l'elemento soggettivo (dolo). In conseguenza è stata disposta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di calunnia; la sentenza conferma che gli elementi costitutivi sono stati ritenuti provati in base alla ricostruzione probatoria dei giudici di merito

  • art. 491 cod. pen.

    Richiamato come reato presupposto (riguardante i titoli cambiari): la tardività della querela relativa a questo reato è stata allegata dai ricorrenti ma la questione è stata ritenuta non dedotta tempestivamente e dunque non valutabile in Cassazione

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiama le garanzie relative alla nomina del difensore; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla mancata informazione agli imputati dopo la rinunzia del difensore di fiducia, avendo la Corte d'appello documentato gli avvisi e la possibilità di nominare altro difensore

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Attinente alle modalità di sostituzione del difensore; la Corte ha ritenuto che le formalità e gli avvisi siano stati osservati e adeguatamente documentati

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020

    Norma che ha autorizzato il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (esame collegiale in composizione ridotta o altra modalità prevista dal decreto)

  • art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    Principio per cui sono inammissibili i motivi di cassazione fondati su questioni non dedotte nei gradi precedenti; applicato per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla tardività della querela del reato presupposto

Massime di principio

  • Questioni procedurali relative alla mancata comunicazione dopo la rinunzia del difensore vanno tempestivamente documentate e sollevate nei gradi immediati: se gli atti dimostrano l'avviso e la possibilità di nominare un nuovo difensore la censura sarà respinta
  • Non è possibile sollevare in Cassazione questioni nuove che non siano state dedotte e valutate nei gradi di merito; tali motivi sono generalmente dichiarati inammissibili ex art. 606 c.p.p.
  • Per la configurabilità della calunnia è necessario che il giudice del merito motivi sull'esistenza del reato presupposto e sul dolo dell'accusatore: una motivazione estesa e coerente da parte dei giudici di merito rende difficile la censura in sede di legittimità
  • Chi impugna deve curare la tempestività e completezza delle eccezioni processuali nei gradi di merito, perché l'omissione priva la Cassazione della possibilità di valutare il profilo di fatto
  • Le condanne per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende, disincentivando impugnazioni stratagemmatiche

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