Cassazione Civile, Ordinanza n. 26554/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione amministrativa con cui era stata irrogata una sanzione pecuniaria per la detenzione, nello stabilimento vinicolo del ricorrente, di vino denaturato con cloruro di sodio, ritenuto non destinato all'uso alimentare diretto ma impiegato come ingrediente di altri prodotti poi commercializzati. L'opponente aveva impugnato il provvedimento davanti al tribunale e poi in appello; in cassazione deduceva, da un lato, l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che mancassero alcuni elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria (in particolare, che il prodotto non fosse stato denaturato prima della commercializzazione e che non vi fosse stato un trattamento non consentito), e, dall'altro, la violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 35, commi 5 e 6, e 10, commi 1 e 3, della l. n. 82/2006. Prima dell'adunanza, il ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando che il Ministero, in autotutela, aveva riesaminato il provvedimento, riconoscendo che la condotta non ricadeva nel comma 5 ma nel diverso e meno grave comma 6 dell'art. 35 l. n. 82/2006, con conseguente sgravio parziale e rideterminazione della sanzione, poi pagata nella nuova misura.
La decisione
La Corte ha preso atto dello sgravio parziale disposto dal Ministero in autotutela e del pagamento dell'importo rideterminato, ritenendo che tale sopravvenienza avesse determinato la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, escludendo la possibilità di individuare una parte virtualmente soccombente alla luce del comportamento sopravvenuto delle parti e della complessità della questione.
Norme richiamate
art. 35, commi 5 e 6, l. 20 febbraio 2006, n. 82
La Corte non decide nel merito, ma richiama la ricostruzione del Ministero in autotutela secondo cui la condotta non rientrava nella fattispecie più grave del comma 5, bensì nel diverso trattamento sanzionatorio del comma 6.
art. 10, commi 1 e 3, l. 20 febbraio 2006, n. 82
Sono le disposizioni richiamate nei motivi di ricorso e nel provvedimento sanzionatorio originario, rispetto alle quali il ricorrente contestava il perfezionamento della fattispecie.
art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
È la norma processuale indicata come base dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo con cui si lamentava l'omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo con cui si denunciava la violazione di legge in relazione alla disciplina sanzionatoria.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, l'amministrazione provveda in autotutela a riesaminare l'atto impugnato, ne riduca la portata sanzionatoria e tale rideterminazione sia seguita dall'integrale definizione economica della pretesa, può sopravvenire la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta il venir meno dell'efficacia della decisione impugnata, con definizione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di una sopravvenienza che definisce sostanzialmente la lite e di una questione originaria complessa, le spese possono essere integralmente compensate, senza individuare una parte virtualmente soccombente.
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il riesame amministrativo dell'atto può incidere in modo decisivo sull'oggetto del contendere anche in sede di legittimità.
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