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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12065/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un lavoratore nei confronti di due soggetti indicati come eredi del defunto datore di lavoro, per ottenere il pagamento di differenze retributive. In primo grado la domanda veniva respinta, ma i convenuti venivano comunque condannati alle spese. La Corte d'appello confermava tale statuizione, ritenendo giustificata la deroga alla soccombenza in base all'art. 92, comma 1, c.p.c., per asserita violazione del dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., valorizzando il fatto che i pretesi eredi, pur avendo avuto conoscenza della richiesta stragiudiziale, non avevano comunicato tempestivamente la propria posizione successoria, contribuendo così all'insorgenza della lite. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 92, comma 1, c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che: a) la condanna alle spese non poteva essere giustificata con il richiamo all'art. 88 c.p.c., perché i comportamenti valorizzati erano tutti extraprocessuali e anteriori al giudizio; b) in una controversia promossa contro il preteso erede per debiti del de cuius, gravava sull'attore l'onere di provare l'effettiva qualità di erede del convenuto; c) la condotta contestata poteva al più rilevare, sul piano causale, ai fini della compensazione delle spese, non già come violazione processuale idonea a derogare al criterio della soccombenza. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, osservando che la violazione dei doveri di lealtà e probità rileva solo se commessa nel contesto processuale, mentre condotte extraprocessuali possono incidere solo sul criterio di causalità e quindi, al più, sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese di lite dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la motivazione della Corte d'appello perché aveva ancorato la deroga alla soccombenza a condotte extraprocessuali, estranee al perimetro dell'art. 88 c.p.c.; tali circostanze potevano semmai incidere solo sulla compensazione delle spese in base al criterio di causalità nella instaurazione della lite. Il ricorso è stato quindi accolto, con vittoria del ricorrente sul solo capo delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità per errata applicazione delle norme sulle spese e sull'onere della prova.

  • art. 92, comma 1, c.p.c.

    La deroga al criterio della soccombenza può essere giustificata nei limiti previsti dalla legge; non può fondarsi su condotte extraprocessuali, che al più rilevano per la compensazione delle spese.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'onere di provare la qualità di erede del convenuto grava sull'attore che agisce per debiti del de cuius.

  • art. 88 c.p.c.

    Il dovere di lealtà e probità opera nel solo contesto processuale; comportamenti estranei al giudizio non integrano la violazione idonea a derogare alla soccombenza.

  • art. 481 c.c.

    Richiamato nel fatto come norma che disciplina la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità.

  • art. 749 c.p.c.

    Richiamato nel fatto come norma processuale collegata alla fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito.

Massime di principio

  • In materia di spese processuali, la deroga al principio di soccombenza per violazione dei doveri di lealtà e probità è ammissibile solo quando il comportamento scorretto si sia verificato nel processo; le condotte meramente extraprocessuali restano fuori dall'art. 88 c.p.c.
  • Le circostanze extraprocessuali che abbiano contribuito all'insorgenza della lite possono, al più, giustificare una compensazione delle spese secondo il criterio di causalità, ma non una condanna alle spese in deroga alla soccombenza fondata sull'art. 88 c.p.c.
  • Quando la controversia è promossa contro il preteso erede per debiti del de cuius, la prova della qualità di erede grava sull'attore che intende agire nei suoi confronti.
  • Se la censura riguarda esclusivamente il capo delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito disponendo direttamente la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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