Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06215/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES e IVA per il periodo d'imposta 2012, emessa a seguito della decadenza dal beneficio della rateazione. La CTP aveva accolto il ricorso; successivamente la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo che l'Ufficio avesse disposto lo sgravio del ruolo relativo alla cartella impugnata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c. e dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che lo sgravio era stato effettuato solo per dare esecuzione alla sentenza di primo grado favorevole al contribuente e per evitare ulteriori spese di precetto ed esecuzione, senza alcuna rinuncia alla pretesa erariale né acquiescenza alla decisione. L'Ufficio ha quindi contestato che da tale comportamento potesse desumersi la cessazione della materia del contendere; secondo il ricorrente, questa sarebbe stata configurabile solo in caso di annullamento totale del ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, lo sgravio del ruolo disposto dopo una sentenza di primo grado favorevole al contribuente non integra acquiescenza alla sentenza né preclude l'impugnazione, poiché può essere disposto anche solo per evitare ulteriori spese esecutive. La Corte ha precisato che l'acquiescenza tacita richiede atti inequivoci e assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare, requisito non ricavabile dal mero sgravio eseguito in ottemperanza alla pronuncia di merito sfavorevole all'Ufficio. Di conseguenza, la decisione della CTR che aveva desunto dal solo sgravio la cessazione della materia del contendere è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per verificare i presupposti dello sgravio, riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, lo sgravio del ruolo eseguito dall'Ufficio dopo una sentenza favorevole al contribuente non comporta automaticamente acquiescenza alla sentenza né determina di per sé cessazione della materia del contendere.
  • L'acquiescenza tacita alla sentenza impugnata richiede atti univoci e incompatibili con la volontà di proporre impugnazione; non basta un comportamento esecutivo o prudenziale dell'Amministrazione finalizzato a evitare ulteriori costi.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata solo sulla base del venir meno formale della pretesa iscritta a ruolo, se occorre verificare la reale ragione dello sgravio e la persistenza dell'interesse all'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.