Cassazione Civile, Ordinanza n. 06215/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES e IVA per il periodo d'imposta 2012, emessa a seguito della decadenza dal beneficio della rateazione. La CTP aveva accolto il ricorso; successivamente la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo che l'Ufficio avesse disposto lo sgravio del ruolo relativo alla cartella impugnata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c. e dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che lo sgravio era stato effettuato solo per dare esecuzione alla sentenza di primo grado favorevole al contribuente e per evitare ulteriori spese di precetto ed esecuzione, senza alcuna rinuncia alla pretesa erariale né acquiescenza alla decisione. L'Ufficio ha quindi contestato che da tale comportamento potesse desumersi la cessazione della materia del contendere; secondo il ricorrente, questa sarebbe stata configurabile solo in caso di annullamento totale del ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, lo sgravio del ruolo disposto dopo una sentenza di primo grado favorevole al contribuente non integra acquiescenza alla sentenza né preclude l'impugnazione, poiché può essere disposto anche solo per evitare ulteriori spese esecutive. La Corte ha precisato che l'acquiescenza tacita richiede atti inequivoci e assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare, requisito non ricavabile dal mero sgravio eseguito in ottemperanza alla pronuncia di merito sfavorevole all'Ufficio. Di conseguenza, la decisione della CTR che aveva desunto dal solo sgravio la cessazione della materia del contendere è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per verificare i presupposti dello sgravio, riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato come vizio processuale per denunciare violazione di norme sulla decisione impugnata
l'acquiescenza alla sentenza richiede comportamenti inequivoci incompatibili con la volontà di impugnare
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la cessazione della materia del contendere non può essere desunta dal mero sgravio disposto dall'Ufficio dopo la decisione di primo grado
Massime di principio
- Nel processo tributario, lo sgravio del ruolo eseguito dall'Ufficio dopo una sentenza favorevole al contribuente non comporta automaticamente acquiescenza alla sentenza né determina di per sé cessazione della materia del contendere.
- L'acquiescenza tacita alla sentenza impugnata richiede atti univoci e incompatibili con la volontà di proporre impugnazione; non basta un comportamento esecutivo o prudenziale dell'Amministrazione finalizzato a evitare ulteriori costi.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata solo sulla base del venir meno formale della pretesa iscritta a ruolo, se occorre verificare la reale ragione dello sgravio e la persistenza dell'interesse all'impugnazione.
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