Cassazione Civile, Ordinanza n. 12734/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dalla società proprietaria di un capannone per ottenere la rimozione di opere ritenute violate delle distanze legali tra fabbricati, la regolarizzazione di aperture lucifere, l’eliminazione di vedute dirette e balconi illegittimi e il risarcimento dei danni. I convenuti, proprietari del fondo confinante, avevano proposto domanda riconvenzionale per sentir dichiarare l’usucapione della servitù di veduta e di affaccio sulle aperture esistenti verso il fondo attoreo. In primo grado erano state accolte la regolarizzazione delle luci e le domande riconvenzionali di usucapione. In appello la decisione è stata riformata solo in parte: è stata confermata l’usucapione della servitù di veduta relativa a una sola posizione indicata dal CTU, mentre sono state ordinate la rimozione di altre vedute e affacci, l’arretramento di un balcone e il risarcimento del danno per l’illecita creazione delle aperture. Il ricorso principale censura: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato testimonianze e fotografie che, secondo il ricorrente, dimostravano che le opere erano state realizzate tra dicembre 1981 e marzo 1982; 2) violazione degli artt. 905, 1158 e 2697 c.c., per avere negato l’usucapione delle servitù di veduta e affaccio e ordinato la rimozione delle opere; 3) violazione degli artt. 2043, 1226, 1158 e 2697 c.c., per avere riconosciuto il risarcimento del danno alla società per la ridotta fruibilità dell’immobile. La società resistente aveva a sua volta proposto ricorso incidentale, sostenendo che non fosse stata provata in modo idoneo l’usucapione della veduta riconosciuta in appello e denunciando omessa motivazione sui fatti decisivi. Nel corso del procedimento per definizione accelerata, il ricorso incidentale non è stato coltivato con istanza di decisione, mentre il ricorrente principale ha insistito per la decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione parziale del ricorso incidentale della società, ritenendolo rinunciato per mancata presentazione dell’istanza di decisione dopo la proposta di definizione accelerata. Quanto al ricorso principale, lo ha dichiarato inammissibile. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società sulla notificazione del ricorso a una società estinta per fusione e sulla validità della procura speciale, richiamando il principio di ultrattività del mandato e la validità della procura digitale. Nel merito, ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, poiché fondati in realtà sulla richiesta di una diversa ricostruzione del fatto e su una nuova valutazione del materiale istruttorio. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente principale al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge, disponendo la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione dell’esito complessivo.
Norme richiamate
La mancata presentazione dell’istanza di decisione dopo la proposta di definizione accelerata comporta la rinuncia al ricorso incidentale e l’estinzione limitatamente ad esso.
Richiamato insieme all’art. 380 bis per dichiarare l’estinzione del ricorso incidentale non coltivato.
La notificazione del ricorso presso il procuratore domiciliatario della parte estinta è ritenuta efficace quando l’evento estintivo non sia stato dichiarato in giudizio.
Gli eventi che incidono sulla capacità della parte sono disciplinati, quando la parte è costituita a mezzo difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite.
Se l’evento non è dichiarato o notificato nei modi previsti, il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato.
La copia digitalizzata della procura cartacea, autenticata con firma digitale del difensore e allegata al ricorso nativo digitale, integra la procura speciale apposta in calce al ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è inammissibile se la censura mira a una rivalutazione delle prove o riguarda fatti già esaminati dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure prospettate non denunciano un’erronea interpretazione delle norme, ma contestano la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, e per questo sono inammissibili.
Richiamato in tema di distanze legali per vedute e affacci, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta a contestare il giudizio di fatto.
Richiamato in tema di usucapione della servitù di veduta e di affaccio; la Corte non entra nel merito della prova dell’usucapione per la natura fattuale delle doglianze.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata reputata una richiesta di nuova valutazione probatoria.
Richiamato in tema di risarcimento del danno per la ridotta fruibilità dell’immobile; la censura è inammissibile perché dipendente da una diversa ricostruzione del fatto.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno; non viene censurato il criterio astratto, ma la base fattuale della decisione.
Il ricorrente principale, avendo insistito per la decisione nonostante la manifesta infondatezza/inammissibilità, è condannato a una somma ulteriore a titolo sanzionatorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di ricorso respinto o inammissibile.
La fusione per incorporazione determina l’estinzione della società incorporata e il subentro della incorporante nei rapporti giuridici attivi e passivi.
Massime di principio
- Nel processo civile, se la parte costituita a mezzo difensore subisce un evento estintivo o di perdita della capacità non dichiarato in giudizio, opera la regola dell’ultrattività del mandato alla lite: il difensore continua a rappresentarla e l’impugnazione notificata al procuratore domiciliatario resta efficace.
- La notificazione dell’impugnazione a una società ormai estinta per fusione per incorporazione è valida se eseguita presso il difensore costituito e se l’evento estintivo non è stato formalmente dichiarato o notificato nel processo.
- Nel ricorso per cassazione, la procura speciale cartacea digitalizzata e autenticata con firma digitale del difensore, allegata al ricorso nativo digitale, soddisfa il requisito dell’art. 83, comma 3, c.p.c.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali o documentali: è deducibile solo per fatti storici decisivi realmente trascurati dal giudice di merito.
- Le censure di violazione di legge sono inammissibili quando, sotto l’apparenza dell’errore normativo, mirano in realtà a sovvertire l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- In tema di usucapione di servitù di veduta o di affaccio, la prova del ventennio e della concreta esistenza delle aperture in epoca utile è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La mancata coltivazione del ricorso incidentale dopo la proposta di definizione accelerata comporta la sua estinzione limitatamente alla parte che non ha chiesto la decisione, con effetti anche sulla regolazione delle spese e sulle conseguenze economiche del giudizio di legittimità.
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