Cassazione Penale, Ordinanza n. 41092/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, lamentando con il primo motivo censure di fatto sulla configurabilità del reato; con il secondo motivo sosteneva l'incompatibilità tra tale reato e l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis c.p., chiedendo in memoria la rimessione alle Sezioni Unite per asserito contrasto giurisprudenziale; con il terzo motivo deduceva la tenuità del fatto. La parte civile chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo una mera riproposizione di censure di fatto già disattese dai giudici di merito; il secondo motivo manifestamente infondato, perché l'orientamento attuale esclude l'incompatibilità tra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis c.p., sicché non sussisteva alcun contrasto tale da giustificare la rimessione alle Sezioni Unite; il terzo motivo è stato giudicato generico, confutativo e manifestamente infondato, essendo stata esclusa in modo non illogico la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla è stato riconosciuto alla parte civile per le spese, per difetto di un utile contributo nella memoria depositata.
Norme richiamate
La Corte richiama il reato di resistenza a pubblico ufficiale come già correttamente ravvisato dai giudici di merito; le censure che ne contestavano la configurabilità sono state reputate di merito e non idonee a scalfire la decisione impugnata.
art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p.
È stata ritenuta compatibile con il reato di cui all'art. 337 c.p.; la Corte esclude il preteso contrasto interpretativo invocato dal ricorrente e aderisce all'orientamento più recente.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa dai giudici di merito con motivazione non manifestamente illogica; la doglianza sul punto è stata ritenuta generica e infondata.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o in una riproposizione di doglianze già vagliate e motivate in appello.
- L'incompatibilità tra una fattispecie incriminatrice e una circostanza aggravante va verificata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale attuale; il richiamo a indirizzi isolati o datati non è sufficiente a fondare un contrasto reale tale da giustificare la rimessione alle Sezioni Unite.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto è inammissibile o infondata quando la decisione di merito l'abbia esclusa con motivazione non manifestamente illogica e la censura si limiti a formule generiche o confutative.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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