Cassazione Penale, Sentenza n. 06542/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 270 c.p.p. per presunta utilizzazione di conversazioni intercettate in altro procedimento (decreto n. 131/2013) nel presente processo; 2) vizio di qualificazione della fattispecie, sostenendo che si sarebbe trattato al più di appropriazione di cosa smarrita ai sensi dell'art. 647 c.p., non di furto, mancato dolo specifico e assenza del fine di profitto patrimoniale; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle circostanze aggravanti contestate (tra cui la destinazione del bene a pubblico servizio e l'aver ostacolato la difesa), che secondo il ricorrente non sarebbero configurabili.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale e la Corte d'appello avevano basato il loro convincimento sulle conversazioni intercettate con il decreto n. 278/2013 (emanato nel presente procedimento) e non su quelle del decreto n. 131/2013; inoltre la riconsegna della pen-drive da parte del ricorrente costituiva prova autonoma e decisiva dell'impossessamento. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la perdita della relazione materiale tra cosa e titolare non sempre esclude il diritto di quest'ultimo: se la cosa conserva chiari segni di proprietà e chi se ne impossessa non la restituisce, l'ipotesi è di furto; inoltre il dolo specifico del furto è stato interpretato come comprensivo di qualsiasi vantaggio, anche non patrimoniale, e nella pen-drive vi erano atti riconducibili all'attività dei genitori. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. perché le censure sulle aggravanti non erano state proposte in appello. La sentenza di merito è dunque confermata; il termine di prescrizione non è ancora decorso. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e a rifondere le spese della parte civile, liquidate in euro 3.600.
Norme richiamate
Il giudice ha ritenuto che non vi fosse violazione: nelle motivazioni erano state utilizzate le intercettazioni disposte con il decreto n. 278/2013 (procedimento presente) e non quelle del diverso decreto n. 131/2013; inoltre la prova risultava confermata dalla riconsegna della pen-drive, rendendo non decisiva l'eventuale inutilizzabilità delle conversazioni provenienti da altro procedimento.
artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.; art. 61 nn. 5 e 10 cod. pen.
Norme impiegate per l'imputazione di furto pluriaggravato e per l'applicazione delle aggravanti: la Cassazione ha confermato la qualificazione di furto pluriaggravato alla luce della natura dell'oggetto, del modo di impossessarsi e delle circostanze contestate in sede di merito.
Riferita alla fattispecie di appropriazione di cose smarrite; la Corte ha escluso la riqualificazione perché la pen-drive conservava chiari segni di proprietà altrui e chi se ne impossessò non la restituì, configurando così il reato di furto.
Norma richiamata nel testo per il procedimento relativo al padre (ricettazione) e per la questione della prescrizione: il padre era stato prosciolto per intervenuta prescrizione in procedimento distinto.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare inammissibili le censure sulle aggravanti non proposte in appello: le questioni nuove non sollevate in appello non possono essere esaminate in cassazione.
Giurisprudenza: Sez. U, sent. n. 41570 del 25/05/2023
Richiamata per l'interpretazione del dolo specifico del furto: il fine di profitto va inteso anche come vantaggio non necessariamente patrimoniale, ragion per cui l'elemento soggettivo del furto può sussistere anche in assenza di chiaro profitto economico.
Massime di principio
- L'utilizzabilità delle intercettazioni è criticabile in cassazione solo se emerge che il giudice di merito si è effettivamente basato su conversazioni acquisite illegittimamente; se esistono prove autonome decisive (es. riconsegna dell'oggetto) l'errore è spesso ininfluente.
- La distinzione tra appropriazione di cosa smarrita e furto dipende soprattutto dai segni esteriori di proprietà e dal comportamento del possessore successivo: se la cosa conserva chiari elementi di proprietà altrui e chi se ne impossessa non la restituisce, l'ipotesi è di furto.
- Il dolo specifico nel furto comprende, secondo orientamento consolidato, anche fini di vantaggio non patrimoniale; non è quindi necessario provare un profitto economico diretto.
- Le censure relative a circostanze aggravanti devono essere esperite già in appello: questioni nuove non sollevate in appello sono inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Chi impugna l'utilizzabilità di prove deve offrire una 'prova di resistenza' o dimostrare la decisività dell'elemento probatorio per il convincimento del giudice; altrimenti l'eccezione rischia di essere inefficace.
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