Cassazione Penale, Sentenza n. 32141/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) di un orologio provento di furto: il difensore ha proposto nove motivi. I primi otto censuravano la valutazione delle prove e la violazione della regola della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio" (in particolare critica dell'attendibilità delle dichiarazioni del Fiori e della valutazione, ritenuta insufficiente, delle dichiarazioni di Allocca; contestazione degli accertamenti sul punto di vendita in Casablanca e della mancata ricerca degli altri oggetti provento del furto). Il nono motivo contestava l'utilizzabilità di intercettazioni acquisite in altro procedimento (per corruzione e peculato) ritenute impiegate nel processo di ricettazione senza che sussistesse il collegamento richiesto dalle Sezioni Unite (Cavallo) e, quindi, violazione dell'art. 270 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano giuridico ha affermato che i primi otto motivi si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle prove, materia non consentita in sede di legittimità salvo che emerga una illogicità manifesta e decisiva della motivazione: la Corte d'appello aveva invece fornito una valutazione analitica e coerente dell'attendibilità del Fiori e dell'Allocca e dei rilievi difensivi (mancanza di scontrini, contraddizioni temporali, riscontri nelle intercettazioni e nel rinvenimento dell'orologio). Il nono motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: le intercettazioni erano utilizzabili perché il procedimento per ricettazione era connesso ex art. 12 c.p.p. a quello per corruzione e peculato che aveva originariamente autorizzato le captazioni, alla stregua della pronuncia delle Sezioni Unite "Cavallo". Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato di ricettazione, oggetto della condanna confermata; la sentenza non modifica l'interpretazione della fattispecie, ma ne richiama l'applicazione ai fatti accertati.
Disciplina l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi; la Corte richiama l'eccezione e applica la deroga prevista quando i procedimenti sono connessi ex art. 12 c.p.p., in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cavallo).
Comma sulla connessione fra procedimenti: la Corte ha ritenuto che la connessione sostanziale consentisse di ricondurre anche i reati accertati tramite intercettazioni all'autorizzazione originaria, rendendole utilizzabili nel procedimento di ricettazione.
Sez. U, "Cavallo"
Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)
Principio di diritto secondo cui le intercettazioni autorizzate per un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. sono utilizzabili anche per i reati accertati tramite quelle intercettazioni, purché sussista un legame sostanziale fra i fatti; distinto dal collegamento investigativo ex art. 371 c.p.p.
Limiti di ammissibilità delle captazioni: la Corte richiama l'esigenza che l'impiego delle intercettazioni rientri entro i limiti previsti da questa disposizione quando vengono trasferite tra procedimenti connessi.
Istituto del collegamento investigativo: la Corte precisa che il collegamento investigativo non equivale alla connessione sostanziale richiesta per rendere automaticamente utilizzabili intercettazioni autorizzate per altri reati.
Parametro relativo al giudizio di condanna "oltre ogni ragionevole dubbio": la Corte ricorda che in sede di legittimità tale parametro può essere invocato solo se la sua violazione si traduce in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale.
Regole sulla valutazione della prova: la Corte sottolinea che eventuali violazioni di criteri valutativi sono sindacabili in Cassazione solo se provocano illogicità manifesta della motivazione.
artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e ss. c.p.p.
Norme che disciplinano il rito in Cassazione e la possibilità del contraddittorio scritto: la Corte ha proceduto in contraddittorio scritto per mancanza di richiesta di trattazione orale.
Norma che autorizza la condanna alle spese e, se rilevata colpa nell'impugnazione, la comminazione di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000.
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O.
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
Precedente richiamato sul limite della Cassazione a sindacare il merito probatorio: la Corte conferma il principio di autosufficienza delle allegazioni di travisamento delle prove.
Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso
Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108
Giurisprudenza richiamata in merito alla diversa incidenza del criterio "oltre ogni ragionevole dubbio" tra grado di merito e sede di legittimità; utile per delimitare l'intervento della Cassazione.
Corte Cost., sent. n. 366 del 1991
Corte Cost., sent. n. 366/1991
Riferimento interpretativo sui "fatti costituenti reato" contenuti nei provvedimenti autorizzatori, richiamato nella motivazione della Sezioni Unite e adottato dalla Corte per giustificare la ricostruzione della connessione sostanziale.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che richiedono la riconsiderazione della capacità dimostrativa delle prove sono inammissibili, salvo che si dimostri un travisamento documentato o una illogicità manifesta e decisiva nella motivazione.
- Per contestare la valutazione delle testimonianze occorre allegare specifici elementi di travisamento o incoerenza logico-giuridica della motivazione, non semplici rilievi sulla diversa percezione dell'attendibilità.
- Le intercettazioni autorizzate in un procedimento possono essere utilizzate in un procedimento diverso quando sussiste connessione sostanziale ex art. 12 c.p.p. (giurisprudenza "Cavallo"); il mero collegamento investigativo ex art. 371 c.p.p. non è sufficiente.
- La regola della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio" in sede di legittimità ha efficacia limitata: può determinare la cassazione solo se la motivazione della condanna è manifestamente e decisamente illogica.
- Un ricorso per cassazione manifestamente volto a rinnovare la valutazione di merito può comportare condanna alle spese e la sanzione alla Cassa delle ammende se si ravvisano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- Quando si invoca l'inutilizzabilità di intercettazioni trasferite tra procedimenti, è cruciale dimostrare l'assenza di connessione sostanziale tra i fatti e citare elementi normativi e giurisprudenziali puntuali (art. 270, art. 12, Sez. U Cavallo) per superare l'oggettiva tendenza dei giudici a considerarle utilizzabili quando la connessione è fondata.
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