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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21347/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, poi confermato negativamente in autotutela, l'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, rideterminando il reddito di impresa imputabile ai soci e il valore della produzione netta ai fini IRAP sulla base del test di operatività previsto dall'art. 30 l. 724/1994. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo provata la non inattività della società e valorizzando investimenti destinati a produrre utilità anche a distanza di anni, nonché la qualifica di imprenditori agricoli dei soci. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 30 l. 724/1994, sostenendo che il giudice di appello avesse individuato in modo errato le situazioni oggettive idonee a giustificare il mancato raggiungimento del ricavo minimo e avesse valorizzato circostanze irrilevanti o dipendenti da scelte soggettive dell'imprenditore, senza che fosse stato assolto l'onere probatorio gravante sul contribuente ex art. 2697 c.c. di dimostrare cause oggettive impeditive del conseguimento del reddito presunto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di società non operative, il contribuente può superare la presunzione legale relativa di non operatività solo provando situazioni oggettive, indipendenti dalla propria volontà, che abbiano reso impossibile il raggiungimento del ricavo minimo o del reddito presunto. Nel caso concreto, la CTR si era limitata a richiamare investimenti in vigneti destinati a fruttificare nel tempo e la qualità di imprenditori agricoli dei soci, senza precisare in modo adeguato tempi, entità e concrete ragioni oggettive tali da giustificare il mancato superamento del test di operatività per il 2010. Tali elementi sono stati considerati insufficienti, perché gli investimenti attengono a scelte imprenditoriali soggettive e la qualifica agricola dei soci è circostanza non decisiva ai fini dell'onere probatorio richiesto dalla disciplina antielusiva. La Corte ha inoltre osservato che il provvedimento amministrativo richiamato sulla disapplicazione per talune società agricole non risultava adeguatamente verificato nei suoi presupposti e comunque non era applicabile al periodo d'imposta 2010. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 724/1994

    art. 30, comma 1; art. 30, comma 3; comma 4-ter

    Introduce una presunzione legale relativa di non operatività per le società che non raggiungono il ricavo minimo determinato dal test di operatività; la presunzione può essere superata solo dimostrando oggettive situazioni impeditive, indipendenti dalla volontà del contribuente. Il provvedimento amministrativo di disapplicazione per alcune società agricole non era rilevante per il periodo d'imposta 2010.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare le cause oggettive che impediscono il conseguimento del reddito presunto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge, riferito all'erronea applicazione dell'art. 30 l. 724/1994.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni della sentenza impugnata ritenute in contrasto con le norme applicabili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memorie nel procedimento camerale.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato nel provvedimento amministrativo concernente l'attività agricola esclusiva.

  • art. 2 d.lgs. 29/3/2004, n. 99

    Richiamato nel provvedimento amministrativo per le condizioni delle società agricole che possono disapplicare la disciplina senza interpello.

Massime di principio

  • La disciplina sulle società non operative configura una presunzione legale relativa di non operatività quando i ricavi dichiarati risultano inferiori al ricavo minimo determinato dal test normativo.
  • Per superare la presunzione non è sufficiente allegare scelte imprenditoriali o circostanze soggettive: occorre provare situazioni oggettive, esterne e indipendenti dalla volontà del contribuente, che abbiano reso impossibile il conseguimento del reddito presunto.
  • La prova contraria va letta in termini economici e alla luce delle effettive condizioni di mercato, ma deve comunque risultare concretamente riferibile a fatti oggettivi idonei a spiegare lo scostamento dai parametri legali.
  • In sede di legittimità, il motivo di violazione di legge deve confrontarsi con la motivazione giuridica della sentenza impugnata; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
  • La mera qualità di imprenditore agricolo dei soci non è, di per sé sola, sufficiente a dimostrare la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, se non accompagnata dalla verifica dei presupposti normativi specifici e della loro rilevanza temporale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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