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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34751/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione, tra l'altro, perdite su crediti, spese di sponsorizzazione di attività sportive, spese incrementative e straordinarie e spese di rappresentanza. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR Toscana aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia, ritenendo fondate le riprese sulle perdite su crediti e sulle spese incrementative e straordinarie, e infondata quella sulle sponsorizzazioni. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 66 e 101 d.P.R. 917/1986, perché la CTR aveva escluso la deducibilità delle perdite su crediti senza valutare gli elementi addotti dalla contribuente, in particolare l'apertura di procedure concorsuali nei confronti di alcuni debitori; 2) nullità della sentenza per motivazione solo apparente quanto alla ripresa sulle spese incrementative e straordinarie, poiché la motivazione della CTR era apodittica e non consentiva di comprendere il percorso logico seguito; 3) violazione degli artt. 31 L. 457/1978 e 108, comma 3, d.P.R. 917/1986, motivo assorbito dall'accoglimento del secondo. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale deducendo, ex art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo al rilievo 6, concernente le spese di rappresentanza, rimasto senza decisione nonostante il parziale accoglimento del ricorso introduttivo su quel punto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo fondato il vizio motivazionale sulla ripresa per perdite su crediti e la nullità per motivazione apparente sulla ripresa relativa alle spese incrementative e straordinarie. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle spese di rappresentanza. Il terzo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR Toscana è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 66 d.P.R. 917/1986

    Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti non collegate all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, il contribuente deve provare elementi certi e precisi; tali elementi sussistono quando il debitore non paghi volontariamente e il credito non sia soddisfabile coattivamente.

  • art. 101 d.P.R. 917/1986

    Norma richiamata come disciplina vigente delle perdite su crediti, in continuità con il previgente art. 66, comma 3, del testo unico.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutti i motivi devoluti; l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per motivazione apparente.

  • art. 31 L. 457/1978

    Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale, poi assorbito.

  • art. 108, comma 3, d.P.R. 917/1986

    Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale in tema di spese imputabili a diverse annualità, poi assorbito.

Massime di principio

  • In materia di deducibilità delle perdite su crediti, il giudice di merito deve esaminare concretamente gli elementi di fatto allegati dal contribuente; la motivazione che si limiti ad affermazioni generiche e non confrontate con le difese è censurabile in cassazione.
  • La deduzione delle perdite su crediti richiede la prova di elementi certi e precisi, che possono risultare anche dall'infruttuosa escussione del credito o dall'oggettiva impossibilità di soddisfazione coattiva, non solo dall'apertura di procedure concorsuali.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando esista solo graficamente ma non consenta di percepire il fondamento logico della decisione, lasciando all'interprete il compito di ricostruirlo per congetture.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello devoluto al giudice integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza.
  • L'accoglimento di un motivo che investe la motivazione o la corretta qualificazione di un capo di decisione rende assorbiti i motivi ulteriori che presuppongono la definizione di quel medesimo capo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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