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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09201/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mira all'annullamento parziale dell'ordinanza impugnata nella parte in cui è stata respinta la richiesta di dissequestro della somma residua di euro 14.523,42. Si censura la motivazione e la presunta erronea applicazione delle norme processuali e penali (tra cui artt. 627, comma 3; 321; 322-ter; 125 c.p.p.; 640-bis; 640-quater c.p.). In particolare si contestano: l'omessa o insufficiente verifica se all'Ippedico fosse effettivamente contestato il reato indicato al capo 29) (fatto che giustificherebbe la misura reale), la mancata valutazione della definitiva sentenza di proscioglimento pronunciata nel procedimento separato (RGNR 12909/2015) e la rilevanza dell'eventuale vincolo solidaristico richiamato nel decreto di sequestro. Si rileva altresì che il Tribunale non ha seguito le precise indicazioni già fornite dalla Corte di cassazione nella precedente sentenza di annullamento con rinvio e ha fornito motivazione apparentemente generica e priva di adeguati riferimenti fattuali (mancata indicazione del capo 29) nell'avviso di conclusione indagini, omissione di verifica dell'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., stralcio e prospetti fattuali necessari per il confronto storico-naturalistico delle condotte).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio, con l'indicazione espressa (in conformità all'art. 627, comma 3, c.p.p.) che il giudice del rinvio verifichi se all'Ippedico sia contestato il reato indicato al capo 29) e, in caso affermativo, accerti la identità o diversità del fatto rispetto al procedimento concluso con proscioglimento definitivo mediante il criterio storico-naturalistico (esame di tutti gli elementi costitutivi e delle circostanze di tempo, luogo e persona). La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale come meramente apparente e priva degli accertamenti indicati nella sentenza rescindente, e ha ordinato nuovo giudizio senza decidere nel merito sul dissequestro residuo, demandando al Tribunale di svolgere le indagini e fornire motivazione adeguata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (vizio di motivazione/erronea applicazione di legge)

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    "il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa"

    La Corte richiama il vincolo del giudice del rinvio alle determinazioni di diritto e alle indicazioni istruttorie espresse nella sentenza di annullamento; il Tribunale non poteva ripetere i medesimi vizi già censurati

  • art. 627, comma 2, c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento della Corte quale limite al potere motivazionale del giudice del rinvio (impegno a non ripetere i vizi della motivazione)

  • art. 321 c.p.p.

    Norme sul rito e sugli atti procedurali richiamate nel quadro delle dedotte violazioni procedurali (contestazione formale dei reati)

  • art. 322-ter c.p.p.

    Norma riferita al procedimento d'appello cautelare (richiamata tra le norme invocate dal ricorrente)

  • art. 322-bis c.p.p.

    Richiamata nel capo iniziale quale norma regolante l'appello ex lege proposto nell'interesse dell'imputato

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamata tra le norme invocate; attiene a misure cautelari e adempimenti procedurali connessi

  • art. 335 c.p.p.

    Rilevante ai fini dell'accertamento se il nome dell'imputato sia stato iscritto nel registro in relazione al capo 29) (elemento che il Tribunale omise di verificare)

  • art. 110 c.p.

    Menziodata nel confronto sulla descrizione delle condotte (mancata contestazione ex art. 110 c.p. per talune condotte rilevata dal Tribunale, ma senza adeguata esplicitazione fattuale)

  • art. 640-bis c.p.

    Norma penale richiamata fra le ipotesi di reato di riferimento contestate o considerate nella vicenda

  • art. 640-quater c.p.

    Ulteriore norma penale inserita tra le censure; rilevante per la tipologia di accertamenti richiesti sulle condotte

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio il giudice del rinvio è vincolato alle indicazioni di diritto e di indagine affidategli e non può limitarsi a riproporre la stessa motivazione già censurata; deve svolgere gli accertamenti omessi e motivarli chiaramente.
  • Il mantenimento di misure reali (sequestro) deve essere ancorato a una contestazione effettiva e specifica: se il soggetto non è imputato del reato che giustifica la misura, o se sussiste un proscioglimento definitivo per fatti identici, il dissequestro è di norma da ritenersi dovuto.
  • Per stabilire identità o diversità di fatti tra procedimenti distinti va applicato il criterio storico-naturalistico: analisi puntuale di tutti gli elementi costitutivi della condotta e delle circostanze di tempo, luogo e persona.
  • La mancanza di indicazione di un reato nell'avviso di conclusione delle indagini o nel decreto di rinvio a giudizio è un elemento rilevante e va valutato espressamente dal giudice ai fini della legittimità della misura cautelare reale.
  • La motivazione deve essere effettiva e collegata ai fatti: motivazioni generiche o apodittiche costituiscono vizio rilevante e legittimano l'annullamento per violazione di legge.
  • La mancata aggiornamento degli atti di accusa da parte del Pubblico Ministero non può automaticamente produrre effetti favorevoli o sfavorevoli senza che il giudice valuti la situazione processuale concreta (iscrizioni nel registro, proscioglimento definitivo, identità dei fatti).

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