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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1149/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c) c.p.p.) e dell'art. 416-bis c.p., nonché vizio logico della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi. In sintesi, Castello ha sostenuto che: le sentenze irrevocabili dimostrano la sua partecipazione a Cosa Nostra solo fino al 7/11/1998 e una successiva assoluzione fino al 17/10/2011; il Tribunale avrebbe valutato in modo insufficiente e contraddittorio i nuovi elementi probatori (in particolare un brevissimo periodo temporale, l'assenza di indicazione della famiglia mafiosa di appartenenza e la valorizzazione di un singolo incontro con Giancarlo Buggea nello studio dell'avvocato Porcello), riducendo tutto a un episodio isolato non idoneo a dimostrare una stabile "messa a disposizione" dell'associato per i fini criminosi dell'organizzazione.

La decisione

Il giudice ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione coerente e priva di vizi logici, valorizzando elementi indiziari concreti, soprattutto risultanti da intercettazioni protratte per quasi due anni e tenute anche nello studio dell'avv. Porcello (luogo utilizzato come "zona franca"): incontri e conversazioni tra Castello e Buggea su temi riservati di interesse mafioso (riferimenti a Matteo Messina Denaro, proposta di riciclaggio internazionale collegata alla famiglia Gambino, disponibilità a ospitare Castello, interventi per risolvere controversie interne). È richiamata la definizione giurisprudenziale delle Sezioni Unite circa la nozione di partecipazione mafiosa come stabile inserimento idoneo alla "messa a disposizione" dell'organizzazione. Alla luce di ciò la Corte ha confermato l'apprezzamento del Tribunale circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e ha respinto il ricorso, condannando Castello al pagamento delle spese processuali; l'ordinanza impugnata (con la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari) rimane operativa.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accesso al Tribunale del riesame avverso le misure cautelari; richiamata per inquadrare l'organo che ha deciso sull'ordinanza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione); invoked by the ricorrente to frame the grounds of appeal.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali che sarebbero state violate nella motivazione (rilevanza probatoria degli elementi).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla valutazione delle intercettazioni; citata nella contestazione della corretta valutazione probatoria.

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente tra le norme che disciplinano i mezzi di prova; la Corte però ritiene legittima la valutazione delle intercettazioni nel caso concreto.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che sanziona l'associazione di tipo mafioso; centrale per la qualificazione del fatto contestato e per la valutazione della "messa a disposizione" e della stabile partecipazione dell'indagato.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi».

    La Corte richiama questa interpretazione come criterio guida: il reato di 416-bis richiede non un episodio isolato ma un stabile inserimento idoneo alla messa a disposizione dell'organizzazione; tuttavia tale stabilita' può emergere anche da elementi attuali e specifici (conversazioni, ruoli, disponibilita') valutati nel loro insieme.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma relativa agli adempimenti di cancelleria dopo la decisione; richiamata per gli adempimenti conseguenti alla condanna alle spese.

Massime di principio

  • Per le misure cautelari il giudice deve valutare la sussistenza di "gravi indizi" e non la prova piena: elementi produttivi di un quadro indiziario grave possono risultare dalla valutazione complessiva di intercettazioni, incontri e comportamenti, anche se singolarmente ciascun episodio appare parziale.
  • Precedenti condanne o assoluzioni pregresse non escludono automaticamente la possibilità di una nuova partecipazione: il giudice può circoscrivere temporalmente il fatto e valutare la sussistenza di nuovi elementi indiziari riferibili a un successivo reingresso o a una rinnovata partecipazione.
  • La giurisprudenza di legittimità richiede che la partecipazione mafiosa corrisponda a uno "stabile inserimento" idoneo alla "messa a disposizione" dell'organizzazione; tale stabilità può essere desunta anche dalla natura riservata e dal contenuto delle comunicazioni intercettate, dalla frequenza e dal luogo degli incontri (es. luoghi noti per riunioni dell'organizzazione).
  • Gli incontri in 'zone franche' (come lo studio di un difensore) non godono di assoluta inviolabilità dalle investigazioni quando emergano elementi che giustificano l'intercettazione: il contesto e il contenuto delle conversazioni sono elementi valutabili nella formazione del quadro indiziario.
  • Un singolo episodio non basta di per sé a fondare la partecipazione mafiosa, ma l'accertamento ai fini delle misure cautelari si fonda sulla valutazione complessiva degli elementi; anche disponibilità a intervenire per risolvere controversie interne o rapporti di tutela possono essere indici rilevanti di 'messa a disposizione'.
  • Il giudice di merito deve dare motivazione non contraddittoria e coerente: contestazioni formali (assenza di indicazione della 'famiglia' o brevità del periodo) possono essere superate se il Tribunale delimita il periodo temporale in cui emergono i nuovi elementi e spiega perché questi siano idonei a fondare i gravi indizi.

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