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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08234/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto svolto presso uno studio professionale: la Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, accertando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti dal settembre 2004 al 12 gennaio 2012 e condannando il datore di lavoro al pagamento di differenze retributive quantificate in euro 35.627,36 oltre accessori. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal datore di lavoro con tre motivi: (1) violazione degli artt. 112, 342 e 434 c.p.c. per asserito omesso esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello della lavoratrice, ritenuto meramente riproduttivo delle difese già svolte in primo grado; (2) violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. nonché 115, 116 e 414 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provata la subordinazione senza adeguata prova dell'eterodirezione, della continuità e dell'orario, valorizzando testimonianze ritenute inattendibili; (3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2948 c.c. per non avere esaminato l'eccezione di prescrizione dei crediti di lavoro sollevata in primo e secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo. In particolare ha ritenuto che l'appello della lavoratrice fosse specifico, perché censurava la valutazione del materiale istruttorio in ordine agli indici della subordinazione, sicché non vi era omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità; ha escluso che vi fosse violazione dell'art. 2697 c.c., perché la doglianza attaccava la valutazione delle prove e non una erronea ripartizione dell'onere probatorio, e ha richiamato i limiti del sindacato ex artt. 115 e 116 c.p.c.; ha invece rilevato la mancata statuizione sulla prescrizione dei crediti, eccezione ritualmente proposta, configurandosi un vizio di omessa pronuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà esaminare l'eccezione di prescrizione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3 e 4; n. 3; n. 4

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuali e omesso esame; per l'error in procedendo la Corte afferma di poter accedere direttamente agli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione è evocata con riferimento all'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità e, soprattutto, sull'eccezione di prescrizione.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per contestare l'asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; la Corte ribadisce che il motivo di appello era invece specifico.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. per la specificità dei motivi d'appello nel rito del lavoro.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per contestare l'accertamento della subordinazione.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione di questa norma è censurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per contestare il mero apprezzamento delle prove; rileva solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali.

  • art. 116 c.p.c.

    come l'art. 115 c.p.c., non consente di sindacare in cassazione il cattivo apprezzamento delle prove non legali.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'inadeguatezza della prova e degli atti introduttivi nel giudizio di lavoro.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato con riguardo alla prescrizione dei crediti di lavoro; l'omessa pronuncia su tale eccezione comporta cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio motivazionale che, per rilevare, deve tradursi in anomalia costituzionalmente rilevante.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia è configurabile quando la sentenza non si esprime su un'eccezione ritualmente e tempestivamente proposta e decisiva per la definizione della lite.
  • La specificità dell'atto di appello sussiste quando l'impugnazione individua il punto della decisione contestato e la critica mossa al primo giudice, senza necessità di una riproduzione analitica di tutte le risultanze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice ha invertito l'onere della prova; non è invece configurabile quando si contesta la valutazione, il peso o l'attendibilità delle prove esaminate dal giudice di merito.
  • Le censure fondate sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, ma solo per denunciare l'utilizzo di prove non dedotte, fuori dai limiti di legge, o l'attribuzione di efficacia di piena prova a elementi che non la hanno.
  • L'omesso esame o la mancata decisione su un'eccezione di prescrizione tempestivamente proposta integra un vizio che impone la cassazione con rinvio al giudice di merito per il relativo esame.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di lavoro subordinatoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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