Cassazione Penale, Ordinanza n. 04321/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena al livello concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito non avesse verificato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso si collocava dunque nell'ambito del concordato in appello, ma tendeva a rimettere in discussione un profilo ritenuto non deducibile in cassazione in tale peculiare rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure attinenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, oppure al contenuto della decisione in quanto difforme da quanto concordato. Sono invece inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi sulla pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché il motivo dedotto riguardava proprio la mancata verifica ex art. 129 c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; la sentenza ribadisce che il ricorso per cassazione avverso la decisione resa ex art. 599-bis è circoscritto a censure sulla volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità del decisum rispetto all'accordo.
La Corte afferma che la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
È la norma incriminatrice per il delitto ascritto all'imputato; il testo non specifica ulteriormente la fattispecie concreta, se non il richiamo alla contestazione ex art. 495 c.p.
Il ricorrente, versando in colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, è stato condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Non espressamente citato nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità è stata adottata in base al regime processuale speciale richiamato dalla Corte; non viene tuttavia menzionato dal provvedimento e quindi non è inserito come norma principale.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il controllo di legittimità della Corte di cassazione è fortemente delimitato: sono deducibili solo vizi che incidano sulla validità del consenso al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione finale.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., riproponga questioni rinunciate o censure sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono deducibili solo se si traducono in illegalità della sanzione, cioè quando la pena applicata sia fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in caso di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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