Cassazione Penale, Ordinanza n. 36140/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generico e manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, in quanto non si confrontava con l'incidenza della recidiva reiterata sul termine massimo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 6 ottobre 2025, insistendo per l'annullamento e deducendo la maturata prescrizione del reato. La Corte ha rilevato che il motivo è generico e manifestamente infondato, perché non considera gli effetti della recidiva reiterata, ritenuta dalla Corte territoriale, sul termine massimo di prescrizione.
Norme richiamate
la ritenuta recidiva reiterata
La recidiva reiterata riconosciuta nel giudizio di merito incide sul termine massimo di prescrizione; il ricorrente deve confrontarsi con tale effetto quando deduce l'estinzione del reato.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È generico e manifestamente infondato il motivo che invoca la prescrizione senza confrontarsi con la recidiva reiterata riconosciuta in sentenza e con i suoi effetti sul termine massimo di prescrizione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulta che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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