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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39766/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, esclusivamente agli effetti civili, per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) e vizio di motivazione art. 606, comma 1, lett. e)) e per violazione delle norme penali richiamate (art. 640 c.p.) nonché di norme processuali (art. 192 e art. 530 c.p.p.). Il ricorrente deduce che l'imputato avrebbe alterato materialmente il contratto di compravendita dopo la sottoscrizione, inserendo postuma la clausola peggiorativa "la vettura viene venduta nello stato d'uso in cui si trova, vettura con oltre dieci anni di vita, alto chilometraggio e danni al motore e alla carrozzeria senza garanzia", con lo scopo di sottrarsi all'obbligo di garanzia e quindi con artifizi e raggiri tali da integrare il reato di truffa; chiede l'annullamento della sentenza ai fini civili e il rinvio degli atti al giudice civile competente per materia in grado di appello.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato e quindi respinto. La Corte di Cassazione ha confermato che le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello) hanno accertato l'assenza di artifizi e raggiri al momento della trattativa e della conclusione del contratto. Essendo il contratto ad esecuzione istantanea (consegna e pagamento contestuali) e completamente eseguito da entrambe le parti, la presunta condotta ingannevole posta in essere dopo la stipula non integra il reato di truffa ma costituisce materia di contenzioso civilistico su eventuale inadempimento; pertanto non sussiste il fumus del reato di truffa per gli effetti civili invocati e la decisione di assoluzione è confermata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la valutazione di merito sulla inesistenza di artifizi non è viziata.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata per vizio di motivazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui carenze parziali della motivazione non impediscono la tenuta complessiva del convincimento se gli elementi essenziali restano integri.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa; la Corte ha interpretato che per i contratti ad esecuzione istantanea gli artifizi devono essere posti durante la trattativa/conclusione o indurre la vittima a compiere un'ulteriore attività dispositiva rispetto al negozio già concluso, altrimenti il fatto resta materia civilistica.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente (riguardante la valutazione della prova); la Corte ha ritenuto che la prova raccolta non dimostra la condotta fraudolenta contestata.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assoluzione; la Corte ha confermato l'assoluzione pronunciata in grado di merito per insufficienza di prova di elementi costitutivi del reato di truffa.

Massime di principio

  • Per i contratti ad esecuzione istantanea (vendita con consegna e pagamento contestuali) la truffa richiede artifizi o raggiri già nella fase della trattativa/conclusione del contratto ovvero che inducano la vittima a compiere un'ulteriore attività dispositiva rispetto al negozio già concluso; la mera condotta post-contrattuale finalizzata a sottrarsi a obblighi contrattuali rileva, di norma, come materia civilistica.
  • La presenza di documenti modificati dopo la stipula può integrare profili di responsabilità (es. falsificazione di scrittura privata), ma perché si configuri truffa penale occorre il nesso causale tra l'artificio e la decisione dispositiva della vittima; se il contratto è già eseguito la rilevanza penale è più limitata.
  • In casi simili è cruciale conservare e valorizzare le prove dell'epoca della stipula (originali, copie consegnate, datazioni, timbri, testimoni, corrispondenza) e dimostrare che l'alterazione ha avuto efficacia ingannatoria al momento della conclusione o ha indotto una ulteriore scelta giuridica della vittima.
  • Se si contesta un'inserzione postuma di clausole, considerare parallelamente azioni civili per inadempimento e, se presenti elementi autonomi di reato (es. falsificazione e uso di documento falso), procedere con specifica denuncia penale circostanziata.
  • La valutazione probatoria dei giudici di merito ha grande rilievo in Cassazione: contestazioni isolate della motivazione non bastano se la motivazione complessiva delle decisioni di merito è coerente e sufficiente a fondare la decisione.

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