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Sentenza

Sentenza n. 5126/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima-bis, 29 dicembre 2023, n. 19924, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva riconosciuto al dipendente un compenso incentivante per attività connesse alla progettazione, liquidandolo in euro 12.764,68

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il dipendente aveva chiesto l’accertamento del diritto al compenso incentivante previsto dall’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 per l’incarico di responsabile del procedimento nella fase di progettazione, relativo a una procedura di finanza di progetto per la costruzione di alloggi. Il TAR aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo euro 12.764,68, calcolati applicando l’aliquota del 6% all’importo di euro 265.931,14 corrispondente all’impegno di spesa, con riduzione all’80%. L’appellante ha contestato esclusivamente la quantificazione, deducendo che la base di calcolo avrebbe dovuto essere l’importo posto a base di gara, pari a euro 38.500.000, sul quale applicare la percentuale dell’1,5%, ottenendo una base di euro 577.500 e quindi, con l’aliquota del 6%, un incentivo di euro 34.650. Ha inoltre sostenuto che non fosse applicabile la riduzione all’80%, introdotta dalla legge n. 114/2014, perché successiva alle attività svolte nel 2008-2011, e comunque riferita ai progettisti dell’amministrazione e non al responsabile del procedimento. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell’appello, contestando anche in radice la spettanza del compenso, ma tale questione è stata ritenuta coperta dal giudicato, non essendo stata impugnata dal Ministero.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha preliminarmente rilevato che la spettanza del compenso era ormai coperta da giudicato, poiché il dipendente aveva impugnato la sentenza soltanto quanto alla quantificazione dell’importo. Ha ritenuto ammissibile il riconoscimento di una somma superiore a quella quantificata in primo grado, perché la domanda era stata formulata anche per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e riguardava un diritto patrimoniale connesso al rapporto di pubblico impiego. Nel merito, applicando ratione temporis l’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e il d.m. n. 90/2003, ha stabilito che la base di calcolo è l’importo lordo posto a base di gara, non l’impegno di spesa assunto dall’amministrazione. Poiché l’importo a base di gara era di euro 38.500.000 e il regolamento prevedeva la percentuale dell’1,5%, la base di calcolo è risultata pari a euro 577.500; applicando l’aliquota del 6% spettante al responsabile del procedimento per la fase di progettazione e ai collaboratori, l’incentivo è stato quantificato in euro 34.650. Il Consiglio ha escluso l’applicazione della riduzione all’80% introdotta nel 2014, trattandosi di attività svolte anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina e dovendosi applicare il principio di irretroattività. La somma è stata riconosciuta al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Sono stati negati il cumulo di interessi e rivalutazione, riconoscendo soltanto la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 2 maggio 2012 alla pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali sul totale successivamente maturato fino al saldo. Le spese del grado sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 5, d.lgs. 163/2006

    una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro [...] è ripartita [...] tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori

    Per le attività svolte nel periodo considerato, la base di calcolo dell’incentivo è l’importo posto a base di gara, non l’impegno di spesa assunto dall’amministrazione.

  • art. 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006

    La limitazione all’80% introdotta dalla legge n. 114/2014 non si applica retroattivamente alle attività lavorative svolte prima della sua entrata in vigore.

  • art. 2 d.m. 7 febbraio 2003, n. 90

    Il fondo è riferito ai lavori effettivamente appaltati ed è determinato sulla base dell’importo lordo posto a base di gara.

  • d.m. 7 febbraio 2003, n. 90

    Al responsabile del procedimento per la fase di progettazione e ai suoi collaboratori spetta, secondo il regolamento applicabile, una quota pari al 6% del fondo.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo

    La disciplina sopravvenuta che riduce l’incentivo non può incidere su attività lavorative già svolte e sui relativi crediti retributivi.

  • art. 22 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Per il credito retributivo non è consentito il cumulo di interessi e rivalutazione; spetta la maggiore somma tra i due accessori secondo i criteri indicati in sentenza.

Massime di principio

  • Per gli incentivi alla progettazione disciplinati dall’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, la base di calcolo è l’importo lordo posto a base di gara dell’opera o del lavoro effettivamente appaltato, non l’importo dell’impegno di spesa assunto dall’amministrazione.
  • Quando il regolamento dell’amministrazione stabilisce una percentuale del fondo spettante al responsabile del procedimento per la fase di progettazione, tale percentuale deve essere applicata al fondo determinato secondo l’importo posto a base di gara.
  • Una disciplina sopravvenuta che riduce la misura dell’incentivo non può applicarsi alle attività lavorative già eseguite prima della sua entrata in vigore, né ai crediti retributivi maturati in relazione a tali attività, in ossequio al principio generale di irretroattività della legge.
  • In una controversia relativa a diritti patrimoniali connessi al rapporto di pubblico impiego, il giudice può liquidare una somma superiore a quella indicata nel calcolo iniziale del ricorrente quando la domanda sia stata formulata anche per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e non sussista una limitazione quantitativa della domanda.
  • Se la sentenza di primo grado riconosce la spettanza del compenso e viene impugnata dal dipendente soltanto sulla quantificazione, la spettanza del credito non è devoluta al giudice d’appello e si forma il giudicato interno su tale capo.
  • Sui crediti retributivi della pubblica amministrazione non è cumulabile la rivalutazione monetaria con gli interessi; spetta la maggiore somma tra i due accessori, secondo la disciplina applicabile ai crediti derivanti dal rapporto di impiego.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoMobilità, trasferimenti e comandi
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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