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Decreto

DECRETO 7 febbraio 2003, n. 90

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

Normativa italiana003G0111Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento del Ministero della Difesa (2003) che disciplina il fondo previsto dall'art.18, c.1 della L.109/1994 (fino all'1,5% dell'importo a base d'asta per lavori effettivamente appaltati) e ne stabilisce la ripartizione tra responsabili del procedimento, progettisti, coordinatori per la sicurezza, direttori dei lavori e collaudatori (es. 50% ai progettisti, 21% ai direttori, quote varie per responsabili e coordinatori). Definisce modalità di erogazione (quote al momento dell'appalto, stati d'avanzamento, collaudo), condizioni per la spettanza e il recupero dei compensi; varianti suppletive non incrementano il fondo. Non è previsto un limite temporale esplicito, ma l'applicabilità va verificata rispetto alle successive riforme del Codice degli appalti.

Ripartizione del fondo (1,5%) per compensi tecnici nei lavori della Difesa

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