DECRETO 7 febbraio 2003, n. 90
Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento del Ministero della Difesa (2003) che disciplina il fondo previsto dall'art.18, c.1 della L.109/1994 (fino all'1,5% dell'importo a base d'asta per lavori effettivamente appaltati) e ne stabilisce la ripartizione tra responsabili del procedimento, progettisti, coordinatori per la sicurezza, direttori dei lavori e collaudatori (es. 50% ai progettisti, 21% ai direttori, quote varie per responsabili e coordinatori). Definisce modalità di erogazione (quote al momento dell'appalto, stati d'avanzamento, collaudo), condizioni per la spettanza e il recupero dei compensi; varianti suppletive non incrementano il fondo. Non è previsto un limite temporale esplicito, ma l'applicabilità va verificata rispetto alle successive riforme del Codice degli appalti.
Ripartizione del fondo (1,5%) per compensi tecnici nei lavori della Difesa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 4 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto · 7 feb 2003DECRETO 7 febbraio 2003, n. 57
- Decreto · 7 feb 2003DECRETO 7 febbraio 2003, n. 55
- Decreto · 3 feb 2003DECRETO 3 febbraio 2003, n. 35
- Decreto · 13 feb 2003DECRETO 13 febbraio 2003, n. 44
- Decreto · 31 gen 2003DECRETO 31 gennaio 2003, n. 98
- Decreto · 31 gen 2003DECRETO 31 gennaio 2003, n. 47
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →