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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28881/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto la domanda di rimborso proposta dal contribuente per asserita doppia imposizione sugli anni 1997, 1999, 2000 e 2001. La controversia ruotava attorno alla residenza fiscale del contribuente: secondo l'Agenzia egli aveva il centro degli interessi in Italia, valorizzando certificati anagrafici, la comproprietà di un immobile e la presentazione del modello Unico; secondo il contribuente, invece, egli viveva e lavorava negli Stati Uniti e aveva già prodotto, anche in sede amministrativa, la certificazione di residenza fiscale estera e le dichiarazioni dei redditi statunitensi. Il ricorso per cassazione conteneva tre motivi: 1) errata interpretazione dell'art. 15 del Protocollo aggiuntivo sub f della Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il certificato estero non fosse sufficiente a provare il diritto al rimborso; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla residenza estera; 3) omesso esame di fatti decisivi concernenti i documenti posti a fondamento della residenza in Italia.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che la certificazione di residenza fiscale rilasciata dall'autorità estera è idonea a soddisfare la condizione convenzionale dell'attestato dello Stato contraente richiesto per il rimborso. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché la CTR aveva esaminato gli elementi addotti dall'Agenzia ma li aveva reputati recessivi rispetto a quelli prodotti dal contribuente, coerentemente con il riparto dell'onere della prova. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite; è stato inoltre escluso l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 15 del Protocollo aggiuntivo sub f della Convenzione italo-statunitense contro la doppia imposizione

    La disposizione è stata letta nel senso che, ai fini del rimborso per evitare la doppia imposizione, è sufficiente un attestato dell'autorità fiscale estera che certifichi le condizioni previste dalla convenzione per il diritto al rimborso.

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice di merito ha correttamente ripartito l'onere della prova sul contribuente, e la Corte ha ritenuto insussistente la censura dell'Agenzia, avendo la CTR valutato e preferito la prova offerta dal contribuente.

  • art. 4 del Modello di Convenzione OCSE

    È richiamato quale criterio interpretativo per definire la nozione di residenza fiscale come soggezione a imposta nello Stato contraente, anche al fine di risolvere i casi di doppia residenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    La disposizione sull'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, soggette al meccanismo della prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per l'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, ma ritenuta inapplicabile all'Agenzia delle Entrate in quanto amministrazione statale.

Massime di principio

  • In materia di convenzioni contro le doppie imposizioni, la certificazione di residenza fiscale rilasciata dall'autorità estera competente può essere sufficiente, se conforme al testo convenzionale, a provare il requisito richiesto per il rimborso o l'esenzione.
  • La nozione convenzionale di residenza fiscale va interpretata in chiave fiscale, cioè con riferimento alla soggezione a imposta nello Stato contraente, anche per risolvere i conflitti di doppia residenza.
  • La censura di omessa motivazione è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato gli elementi probatori delle parti e abbia spiegato, sia pure sinteticamente, perché ritenga prevalente la prova di una parte rispetto a quella dell'altra.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è assorbito quando la doglianza ripropone in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle amministrazioni dello Stato che beneficiano della prenotazione a debito delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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