Ordinanza n. 4021/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia 1. della Determinazione Dirigenziale Regione Lazio – Direzione Regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza n. G05991 del 5 maggio 2026, pubblicata sul B.U.R.L. n. 3 del 7 maggio 2026, recante “Esclusione candidati”, nella parte in cui dispone l’esclusione dell’Ing. Marzia Sassu dalla procedura di mobilità volontaria esterna per n. 4 posti di personale dirigenziale tecnico – architetto; 2. della successiva Determinazione Dirigenziale di scorrimento della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. G17330 del 17 dicembre 2025, nella parte in cui, preso atto dell’esclusione della ricorrente, dispone lo scorrimento della graduatoria e il trasferimento/inquadramento dei candidati collocati in posizione successiva; 3. della nota/comunicazione Regione Lazio prot. n. 0320746 del 25 marzo 2026, recante comunicazione di esclusione dalla procedura di mobilità e preannuncio dell’adozione dell’atto formale di esclusione, quale atto presupposto e/o comunque prodromico rispetto alla Determinazione n. G05991/2026; 4. ove occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale n. G17330 del 17 dicembre 2025, pubblicata sul B.U.R.L. n. 104 del 18 dicembre 2025, esclusivamente nella parte in cui sia stata successivamente interpretata o applicata dall’Amministrazione in senso preclusivo all’inquadramento della ricorrente, nonostante la sua collocazione al terzo posto tra i vincitori; 5. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di mobilità volontaria esterna per quattro posti di personale dirigenziale tecnico con profilo di architetto, conseguente scorrimento della graduatoria e inquadramento dei candidati successivi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione regionale di esclusione dalla procedura di mobilità, la successiva determinazione di scorrimento della graduatoria e trasferimento o inquadramento dei candidati collocati in posizione successiva, la comunicazione di preannuncio dell'esclusione e, ove occorrente, la precedente determinazione di approvazione della graduatoria nella parte in cui fosse stata interpretata in senso preclusivo al suo inquadramento, nonostante la collocazione al terzo posto tra i vincitori. Dalla pronuncia non risultano specificamente riportati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, la questione decisiva ha riguardato il possesso del requisito per l'inquadramento nella posizione di dirigente-architetto: secondo il giudice, la procedura richiedeva innanzitutto un determinato inquadramento di provenienza, distinto dal requisito partecipativo della mera laurea.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo assente, allo stato e con valutazione espressamente impregiudicata rispetto al merito, il fumus boni iuris. La procedura riguardava una posizione di dirigente-architetto e, pertanto, assumeva rilievo innanzitutto l'inquadramento di provenienza dell'interessata, requisito ritenuto carente. Il giudice ha inoltre precisato che la laurea in ingegneria o architettura non determina di per sé l'assunzione della corrispondente qualifica professionale di ingegnere o architetto, la quale presuppone l'iscrizione al relativo albo; tale iscrizione è stata qualificata come elemento costitutivo per l'inquadramento. Non è stata accolta la sospensione degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'assenza, allo stato, del fumus boni iuris.
Richiamato per la compensazione delle spese di lite, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Massime di principio
- Nelle procedure di mobilità per l'inquadramento in una posizione dirigenziale con specifico profilo professionale, il possesso della sola laurea richiesta per la partecipazione non è necessariamente sufficiente: occorre verificare anche il distinto requisito dell'inquadramento di provenienza richiesto per l'inquadramento finale.
- La laurea in ingegneria o architettura non comporta, di per sé, l'assunzione della corrispondente qualifica professionale; quando la procedura richiede il profilo professionale di ingegnere o architetto, l'iscrizione al relativo albo può costituire elemento necessario per l'inquadramento e la sua mancanza esclude il fumus boni iuris della domanda cautelare.
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