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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13122 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un atto con cui, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza, erano stati richiesti alla società il tributo speciale per il deposito in discarica e le relative sanzioni per avere depositato e stoccato rifiuti, nell’anno 2007, al di fuori del perimetro dello stabilimento nel quale era autorizzata a operare. La società sosteneva che i materiali non fossero giuridicamente rifiuti, ma materiali recuperabili provvisoriamente depositati, e che il permesso di costruire in sanatoria dimostrasse la compatibilità urbanistica e ambientale dello stoccaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi della Regione, ritenendo che la sentenza d’appello avesse omesso di considerare che lo stoccaggio avveniva fuori dal perimetro dello stabilimento autorizzato. Tale circostanza era sufficiente a qualificare l’attività come discarica abusiva, soggetta a sanzione. La Corte ha inoltre rilevato che il deposito temporaneo può configurarsi solo nel luogo di produzione dei rifiuti, inteso come l’intera area in cui si svolge l’attività che li ha prodotti, e non in un sito esterno non autorizzato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato senza la necessaria specificazione delle norme violate e del fatto controverso e decisivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 153 del 2006, art. 183, comma 1, lett. 66

    Il deposito temporaneo riguarda il "raggruppamento" dei materiali nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

    Il deposito temporaneo è ammesso soltanto nell’area produttiva pertinente e non in un luogo esterno al perimetro dello stabilimento autorizzato. Lo stoccaggio fuori da tale area può integrare una discarica abusiva, indipendentemente dall’intenzione del depositante o dalla prospettata recuperabilità dei materiali.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve essere dedotta mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate e specifiche argomentazioni sul contrasto tra la sentenza e tali norme.

    Il motivo di ricorso per cassazione basato sulla violazione di legge è inammissibile se non indica precisamente le norme violate e non spiega in modo puntuale perché la decisione impugnata sarebbe giuridicamente errata.

  • Art. 2697 c.c.

    Il fatto controverso e decisivo deve essere un fatto principale o secondario, purché controverso e decisivo.

    La denuncia di carenza motivazionale deve riferirsi a un fatto concreto, principale o secondario, controverso e decisivo per la decisione; non è sufficiente contestare genericamente una questione giuridica o un punto della sentenza.

Massime di principio

  • Lo stoccaggio di materiali o rifiuti al di fuori del perimetro dello stabilimento autorizzato può essere qualificato come discarica abusiva, anche se il soggetto sostiene che i materiali siano recuperabili o destinati a un deposito temporaneo.
  • La qualifica di deposito temporaneo dipende soprattutto dal luogo e dalle condizioni oggettive del deposito, non dalla sola intenzione del depositante: il deposito deve avvenire nell’area in cui i rifiuti sono prodotti e nel rispetto della disciplina applicabile.
  • Un’autorizzazione edilizia o un permesso di costruire in sanatoria non dimostrano automaticamente la legittimità ambientale dello stoccaggio né sostituiscono le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti.
  • Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge deve essere esposta indicando puntualmente la norma violata e spiegando il concreto contrasto tra la decisione impugnata e la norma; la censura generica è inammissibile.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la conclusione definitiva della controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati dalla Corte e decidere anche sulle spese.

Testo integrale

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