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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35925/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la responsabilità per frode informatica e revocato benefici e la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduce: (1) errore materiale nella motivazione (riferimento a persona e fatti estranei, nome "Pandolfi"); (2) vizio di qualificazione giuridica della condotta (si sarebbe trattato di appropriazione indebita o utilizzo indebito di carta di credito, non di frode informatica, con conseguente possibile improcedibilità per mancanza di querela); (3) violazione del divieto di reformatio in pejus e del principio del favor rei perché il PM non aveva proposto appello e quindi la Corte non poteva revocare benefici già concessi; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti rispetto all'aggravante, in ragione della vetustà dei precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il riferimento errato a persona/fatti diversi è un refuso materiale non idoneo a compromettere la comprensione della motivazione. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla qualificazione del reato perché tale questione non era stata sollevata in appello; la Corte ha inoltre precisato che la condotta concreta si inquadra nell'indebito utilizzo di mezzi di pagamento altrui (art. 493-bis cod. pen. - ex art. 55 co. 9 d.lgs. 231/2007) e non richiede necessariamente il reato di frode informatica, mentre alcuni reati informatici richiedono alterazione o acceso abusivo al sistema. Quanto alla revoca dei benefici e della sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto legittima la revoca: il provvedimento previsto dall'art. 168 co. 3 cod. pen. ha natura dichiarativa e può essere rilevato d'ufficio o dal giudice d'appello anche in assenza di impugnazione del PM; inoltre ricorrevano i presupposti per la revoca (sospensione concessa oltre i limiti dell'art. 164). Sull'equilibrio tra aggravanti e attenuanti la Corte ha osservato che si tratta di valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione se non illogica o contraddittoria; nel caso la valutazione è stata ritenuta corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    La norma sanziona la frode informatica che richiede l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico; la Corte ha ritenuto che nel caso non fosse dimostrata tale alterazione.

  • art. 493-bis cod. pen. (ex art. 55 co. 9 d.lgs. 21/11/2007 n.231)

    La condotta di utilizzo indebito di dati o della carta di pagamento altrui integra questo reato, perseguibile d'ufficio; la Corte ha considerato la fattispecie più aderente ai fatti accertati.

  • art. 168, comma 3 cod. pen.

    Il comma contempla la revoca della sospensione condizionale: la Corte ha interpretato tale provvedimento come di natura dichiarativa e rilevabile anche d'ufficio o dal giudice d'appello senza necessità di impugnazione del PM.

  • art. 164, comma 4 cod. pen.

    Limiti alla concessione ripetuta della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che il beneficio era stato concesso oltre i limiti e quindi poteva essere revocato.

  • art. 175 cod. pen.

    Norma sulla non menzione della condanna nel certificato penale: la Corte ha ritenuto sussistenti le cause ostative per la non menzione a causa di condanne successive.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamata nei motivi di ricorso; il giudice ha esaminato la questione della necessità di impugnazione da parte del PM rispetto alla revoca dei benefici.

  • art. 69 cod. pen.

    Principio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti: è valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta.

Massime di principio

  • Un refuso materiale nella motivazione (riferimento a persona o fatti diversi) non invalida la sentenza se la motivazione complessiva rimane chiara e comprensibile.
  • Questioni di qualificazione giuridica della condotta non sollevate in sede di appello non possono essere formulate per la prima volta in Cassazione; il ricorso su temi non dedotti in precedenza è inammissibile.
  • Per configurare la frode informatica (art. 640-ter) è necessario dimostrare l'alterazione o l'uso fraudolento del funzionamento di un sistema informatico; l'uso diretto di dati di pagamento senza manomissione del sistema può integrare reati specifici sull'uso indebito di mezzi di pagamento (art. 493-bis) perseguibili d'ufficio.
  • La revoca di benefici (es. sospensione condizionale) prevista da norme come l'art. 168 cod. pen. ha natura dichiarativa e può essere efficacemente rilevata anche d'ufficio o dal giudice d'appello, indipendentemente dall'impugnazione del PM; dunque l'assenza di appello del PM non esclude automaticamente la revoca quando ricorrano le condizioni ostative.
  • La valutazione del rapporto tra attenuanti e aggravanti è essenzialmente valutazione di merito e resta riservata ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Se la fattispecie è perseguita d'ufficio (come l'indebito utilizzo di carta), la mancata querela della vittima non impedisce l'azione penale; va verificata la natura querela-labile o d'ufficio del reato prima di invocare improcedibilità.

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