Sentenza n. 3/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento Cat -OMISSIS-, notificato in data 19.01.2025, di diniego dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia, motivato dal rapporto di parentela con un generico soggetto controindicato
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente licenza di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo violazione di legge, lesione del diritto di difesa, carenza di motivazione ed eccesso di potere. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse indicato il soggetto controindicato, né i fatti concreti dai quali desumere il pericolo di abuso del titolo di polizia, e che non avesse valutato le osservazioni presentate dopo la comunicazione dei motivi ostativi. Il ricorrente ha inoltre evidenziato la propria condotta incensurata e rispettosa delle regole. L'Amministrazione aveva motivato il diniego esclusivamente mediante un generico riferimento a rapporti di parentela con un soggetto controindicato, senza precisare l'identità del soggetto, i suoi precedenti penali o il grado di parentela. Il Ministero si è costituito depositando documentazione oltre il termine processuale, che il Collegio ha stralciato dagli atti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto violato l'art. 3 della l. n. 241/1990 perché né nel procedimento, né in risposta all'istanza di accesso, né nel provvedimento impugnato l'Amministrazione aveva indicato i presupposti di fatto e le risultanze istruttorie posti a fondamento della decisione. Il generico riferimento a un parente controindicato non consentiva di individuare l'identità del soggetto, i suoi precedenti penali e il grado di parentela, impedendo al richiedente di controdedurre in sede procedimentale e di esercitare pienamente il diritto di difesa in giudizio. Il difetto di motivazione è stato qualificato come vizio sostanziale della funzione amministrativa, non assimilabile a un mero vizio formale e non sanabile mediante l'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. La mancata indicazione del soggetto controindicato è rimasta tale anche nel corso del giudizio. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria; un generico riferimento a un soggetto controindicato non è sufficiente.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti
La disposizione non consente di salvare un provvedimento privo della motivazione sostanziale necessaria, poiché il difetto degli elementi giustificativi del potere non è un mero vizio formale.
art. 24 Cost.
La mancata indicazione degli elementi essenziali del soggetto e dei fatti posti a fondamento del diniego impedisce l'adeguato esercizio del diritto di difesa, sia nel procedimento sia nel processo.
La documentazione depositata dall'Amministrazione oltre il termine previsto è stata stralciata e non è stata utilizzata ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi al rilascio di titoli di polizia, il diniego deve indicare in modo concreto e verificabile i presupposti di fatto e le risultanze istruttorie che evidenziano il pericolo di abuso del titolo; il mero riferimento a un parente controindicato non è sufficiente.
- Quando il diniego è fondato sui rapporti con un soggetto ritenuto controindicato, la motivazione deve fornire gli elementi necessari a individuare la relazione rilevante e a consentire all'interessato di comprendere e contestare la ragione ostativa, nei limiti derivanti dalle esigenze di riservatezza e sicurezza non esaminate specificamente nella decisione.
- Il difetto di motivazione che priva l'atto degli elementi giustificativi del potere amministrativo costituisce un vizio sostanziale della funzione e non un mero vizio formale sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
- La motivazione non può essere integrata per la prima volta in giudizio quando l'atto originario e l'istruttoria non espongono le ragioni concrete della decisione; la mancata indicazione del soggetto e dei fatti posti a fondamento del diniego determina l'illegittimità dell'atto per violazione dell'obbligo di motivazione.
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