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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26165/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello denunciando: (i) la mancata e manifesta illogicità della motivazione sulla tempestività delle querela relative ai capi E, F e H, deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel fissare il dies a quo e nel valorizzare le dichiarazioni della persona offesa e dei testi; (ii) la violazione nell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.11 c.p., sostenendo l'assenza di un rapporto di fiducia che comporti un obbligo di facere; (iii) la violazione in relazione all'art. 165 c.p. per mancata valutazione delle concrete condizioni economiche dell'imputato ai fini della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi (tempestività delle querela) sono stati ritenuti inammissibili per essere reiterativi e aspecifici rispetto a doglianze già affrontate dal giudice d'appello; inoltre la Corte ha chiarito che ai fini della proposizione della querela rileva il momento in cui la persona offesa ha conosciuto compiutamente la truffa (dies a quo della querela) e non il mero tempus commissi delicti indicato nel capo d'imputazione. Il quarto motivo (art. 61 n.11) è stato giudicato anch'esso reiterativo e aspecifico, perché la Corte territoriale aveva motivatamente rilevato elementi idonei a configurare il rapporto di fiducia e gli obblighi di intermediazione dell'imputato. Il quinto motivo (art.165) è stato dichiarato generico: la Corte di legittimità ha richiamato l'orientamento secondo cui il giudice non è sempre tenuto a compiere un accertamento preventivo delle condizioni economiche dell'imputato, salvo che dagli atti emergano elementi che facciano dubitare della capacità di adempiere o che l'interessato prospetti elementi specifici; in concreto la Corte d'appello aveva riscontrato elementi che non facevano dubitare la capacità di pagamento (uscite di somme dai conti della società e trasferimenti all'estero). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata poi rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile per mancato apporto effettivo alla decisione in questa fase.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Disposizione processuale richiamata per il trattamento cartolare del ricorso; nulla di innovativo sull'esito, ma indicazione della modalità di trattazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi eccessivamente generici/aspecifici e reiterativi, quindi non consentiti.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi sulla violazione di legge (in particolare sull'aggravante) ma il ricorso è stato ritenuto aspecifico e reiterativo rispetto all'argomentazione di merito già esaminata in appello.

  • art. 61, n. 11, cod. pen.

    art. 61, n. 11, cod. pen.

    Circostanza aggravante per aver agito approfittando di un rapporto di fiducia o di un rapporto che agevola la commissione del reato; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti elementi (radicamento sul territorio, attività di intermediazione e obblighi di facere) e la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione.

  • art. 165, comma 1, cod. pen.

    art. 165, comma 1, cod. pen.

    Norma che consente di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio; la Corte di Cassazione ha precisato che il giudice non è sempre tenuto a compiere un'indagine preventiva sulle condizioni economiche dell'imputato, salvo che emergano elementi negli atti o siano allegati elementi specifici tali da rendere necessaria una valutazione motivata.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e altre misure a carico del ricorrente per inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

  • Cost. art. 3 e art. 27

    art. 3 Cost.; art. 27 Cost.

    Richiamati in motivazione come principi guida nel bilanciamento tra esigenza di non subordinare il beneficio a condizioni inesigibili (art.3) e funzione rieducativa della pena (art.27) nell'ambito della valutazione delle condizioni economiche per la sospensione condizionale.

Massime di principio

  • Sulla tempestività della querela: ai fini della proponibilità della querela rileva il momento in cui la persona offesa ha conosciuto compiutamente la truffa (conoscenza effettiva del danno), non il mero tempus commissi delicti indicato nel capo d'imputazione; pertanto per valutare la tempestività occorre valutare quando la vittima ha avuto contezza effettiva della frode.
  • In Cassazione i motivi che riproducono semplicemente contestazioni di fatto già esaminate in sede di appello senza contestare specificamente le concrete illogicità o carenze motivazionali del provvedimento impugnato sono inammissibili per aspecificità e reiterazione.
  • Per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.11 c.p. è necessario che emerga un rapporto di fiducia o un rapporto che agevoli l'illecito; se esistono elementi concreti (es. ruolo di intermediario, obblighi assunti, radicamento commerciale) il giudice può ritenere integrata la circostanza.
  • Sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento (art.165): il giudice non è sempre obbligato a compiere un accertamento preventivo dettagliato delle condizioni economiche del condannato; tuttavia, se dagli atti emergono elementi che pongono dubbi sulla capacità di adempiere, o se l'imputato allega elementi specifici e comprovati, il giudice deve effettuare almeno un sommario, motivato apprezzamento sulla concreta capacità di pagamento.
  • Chi impugna in Cassazione deve fornire argomentazioni specifiche e, quando occorre, prove o indicazioni concrete (es. documentazione economica) per dimostrare l'impossibilità di adempiere condizioni imposte; l'allegazione generica di difficoltà economiche è insufficiente.
  • Conseguenze processuali dell'inammissibilità: la parte che propone ricorso inammissibile può essere condannata alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

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