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Ordinanza

Ordinanza n. 9642/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di Comunicazione di esclusione dalla graduatoria n. r.g. u. 0033842 del 17.02.2026 emesso dal Ministero dell’Istruzione e del merito – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a firma del Direttore generale dell’autorità di gestione Simona Montesarchio, notificato in data 17.02.2026, con cui il M.I.M. ha revocato di fatto la candidatura del Comune di Aieta, dichiarandola non ammissibile e disponendone l’esclusione dal finanziamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), dell’Avviso pubblico n. 48040/2021.

Giustizia amministrativa202605372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di esclusione dalla graduatoria e dal finanziamento di una candidatura comunale nell’ambito di un avviso PNRR per interventi su palestre scolastiche

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha impugnato la comunicazione del 17 febbraio 2026 con cui l’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dichiarato non ammissibile la candidatura e disposto l’esclusione dal finanziamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), dell’Avviso pubblico n. 48040/2021. Nella camera di consiglio fissata per l’istanza cautelare il Ministero ha sollevato eccezioni preliminari, non espressamente contestate dal Comune. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., tre ulteriori possibili ostacoli processuali: la carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria definitiva, ormai divenuta inoppugnabile, con consolidamento della posizione dei soggetti ammessi; l’omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, in violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a.; la possibile tardività del deposito del ricorso, effettuato il 9 maggio 2026, alla luce del rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 2, c.p.a. e del termine speciale richiamato dall’art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, trattandosi di procedura collegata a interventi finanziati con risorse PNRR e comunque soggetta ai requisiti e alle condizionalità dell’avviso PNRR.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito dell’impugnazione. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., le questioni processuali rilevate d’ufficio, assegnando un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie. Il Collegio ha prospettato la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ove confermi i rilievi di rito, e ha rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. Nessuna statuizione definitiva sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lett. f), Avviso pubblico n. 48040/2021

    la candidatura presentata, pertanto, non è ammissibile a finanziamento, ai sensi di quanto previsto dell’articolo 4, comma 1, lettera f), dell’Avviso

    È la disposizione dell’avviso richiamata dall’amministrazione quale base dell’esclusione della candidatura dal finanziamento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, prima di decidere su una questione rilevata d’ufficio, di segnalarla alle parti e consentire il deposito di memorie.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio.

  • art. 49, commi 1 e 2, c.p.a.

    È richiamato in relazione all’eventuale estensione del contraddittorio, ritenuta possibile solo dopo la rituale notifica dell’atto introduttivo ad almeno un controinteressato.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    È richiamato, insieme all’art. 12-bis d.l. n. 68/2022, quale disciplina del termine speciale applicabile al deposito del ricorso relativo alla procedura collegata a finanziamenti PNRR.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    È richiamato per la possibile applicazione del termine processuale speciale alle controversie concernenti procedure amministrative relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente, ove ne ricorrano i presupposti, la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata; il TAR ne prospetta l’eventuale applicazione dopo il contraddittorio sulle questioni di rito.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio questioni di rito potenzialmente decisive, deve sottoporle previamente alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
  • L’impugnazione del solo atto di esclusione da una procedura amministrativa può essere priva di interesse quando il ricorrente non abbia impugnato anche la graduatoria definitiva ormai consolidata, soprattutto se tale graduatoria ha stabilizzato la posizione dei soggetti ammessi al finanziamento.
  • Nei giudizi amministrativi in cui l’annullamento dell’atto impugnato può incidere direttamente sulla posizione dei soggetti ammessi alla procedura o al finanziamento, la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione per omessa rituale instaurazione del contraddittorio; l’eventuale integrazione non può sostituire tale adempimento essenziale.
  • Le controversie relative a procedure amministrative connesse a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR possono essere assoggettate ai termini processuali speciali del rito abbreviato, anche quando il finanziamento sia successivamente convertito o imputato a diversa fonte finanziaria, se la procedura resta subordinata ai requisiti e alle condizionalità dell’avviso originariamente finanziato nell’ambito del PNRR.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrereBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela del terzoPartecipazione procedimentale

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