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Parere

Parere n. 893/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l’annullamento del decreto n. 01105240 del 22 novembre 2023 di diniego di concessione dell’equo indennizzo per causa di servizio.

Giustizia amministrativa202400433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del 22 novembre 2023 di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della spondilolistesi L5-S1 e della discopatia L4-L5 e della conseguente concessione dell'equo indennizzo

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Comitato di verifica per le cause di servizio ha escluso che le patologie della colonna vertebrale fossero dipendenti da fatti di servizio, negando conseguentemente l'equo indennizzo. Ha dedotto la violazione della disciplina in materia di causa di servizio ed equo indennizzo, della legge n. 241/1990 e delle regole generali sul procedimento amministrativo, nonché difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento e lesione del diritto soggettivo. Il ricorrente ha sostenuto che la Commissione medica ospedaliera aveva escluso precedenti spondilosi e che le patologie dovevano essere ricondotte ai traumi alla colonna vertebrale e al sovraccarico derivante dalle attività addestrative e dal servizio militare. Il Ministero della difesa ha chiesto il rigetto del ricorso. La questione principale riguardava i limiti del sindacato sulla valutazione tecnico-discrezionale del Comitato, l'efficacia del giudizio della Commissione medica ospedaliera, l'onere di provare il nesso eziologico tra servizio e patologia e l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il rigetto. La valutazione del Comitato di verifica costituisce la sintesi e la superiore valutazione dei giudizi degli organi precedentemente intervenuti, compresa la Commissione medica ospedaliera, ed è espressione di discrezionalità tecnica. Essa è sindacabile solo in presenza di macroscopici vizi di irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso concreto. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non è sufficiente la mera possibile idoneità patogenetica dell'attività lavorativa, occorrendo la prova, assistita da certezza o da elevata credibilità logica e razionale, che il servizio abbia costituito fattore eziologicamente assorbente o concausale della patologia. Il riconoscimento dell'infermità da parte della Commissione medica ospedaliera non è decisivo, spettando al Comitato la valutazione del rapporto causale tra patologia e servizio. Il ricorrente non ha provato né che le attività svolte fossero estranee alle mansioni tipiche del proprio profilo né che fossero eccezionalmente gravose o esorbitanti, né che il Comitato avesse omesso l'esame della documentazione di servizio. Il giudizio del Comitato è stato quindi ritenuto logicamente motivato e non arbitrario. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché il procedimento era stato avviato su iniziativa dell'interessato e non sussisteva, pertanto, l'obbligo di comunicazione da parte dell'amministrazione.

Osservazioni

Valutazione tecnico-discrezionale del Comitato di verifica

La valutazione del Comitato rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi degli organi precedentemente intervenuti ed è sindacabile soltanto in presenza di macroscopici vizi di irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti.

Prova del nesso eziologico tra servizio e patologia

La mera possibile valenza patogenetica del servizio non è sufficiente per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; occorre una verifica sorretta da certezza o da elevato grado di credibilità logica e razionale circa il ruolo eziologicamente assorbente o concausale del servizio.

Rapporto tra Comitato di verifica e Commissione medica ospedaliera

Il riconoscimento dell'infermità da parte della Commissione medica ospedaliera non è decisivo ai fini della dipendenza da causa di servizio, la cui valutazione spetta al Comitato di verifica.

Onere probatorio del ricorrente

Il ricorrente non ha dimostrato che le attività di servizio fossero estranee alle mansioni tipiche del proprio profilo o eccezionalmente esorbitanti, né che il Comitato avesse omesso l'esame della documentazione rilevante.

Motivazione del provvedimento

Il parere del Comitato è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché fondato sull'esame dei precedenti di servizio, del rapporto informativo e della documentazione acquisita; non è stato ravvisato alcun difetto di motivazione.

Comunicazione di avvio del procedimento

Non sussisteva l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, essendo il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio stato avviato su iniziativa dell'interessato.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario.

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    È richiamato quale fonte della disciplina del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo.

  • d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

    È richiamato dal ricorrente quale fonte normativa in materia di causa di servizio ed equo indennizzo.

  • d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    È richiamato dal ricorrente quale fonte normativa rilevante per la controversia.

  • legge 23 dicembre 1970, n. 1094

    È richiamata dal ricorrente quale fonte normativa in materia di equo indennizzo.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241

    La mancata comunicazione di avvio non determina illegittimità nel caso concreto, poiché il procedimento è stato avviato su iniziativa dell'interessato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.

Massime di principio

  • La valutazione del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce la sintesi tecnico-amministrativa dei giudizi acquisiti nel procedimento e può essere sindacata solo in presenza di macroscopici vizi di irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti.
  • Il riconoscimento di un'infermità da parte della Commissione medica ospedaliera non implica, di per sé, il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, spettando al Comitato la valutazione del nesso eziologico.
  • La dipendenza da causa di servizio richiede la dimostrazione, con un grado di certezza o di elevata credibilità logica e razionale, che il servizio abbia costituito fattore eziologicamente assorbente o concausale della patologia; la mera possibile idoneità patogenetica dell'attività non è sufficiente.
  • In materia di causa di servizio, incombe sull'interessato l'onere di provare il carattere eccezionalmente gravoso o esorbitante delle attività svolte rispetto alle mansioni tipiche, quando tale circostanza sia invocata quale fattore causale della patologia.
  • Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avviato su istanza dell'interessato non sussiste, per tale ragione, l'obbligo dell'amministrazione di comunicare l'avvio del procedimento.

Diniego dell'equo indennizzo per patologie della colonna vertebrale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un capitano delle Forze armate contro il Ministero della difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, diretto all'annullamento del decreto del 22 novembre 2023 che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della spondilolistesi L5-S1 e della discopatia L4-L5 e, conseguentemente, la concessione dell'equo indennizzo.

Premesse e motivi del ricorso

Il ricorrente ha sostenuto che le patologie fossero riconducibili ai traumi alla colonna vertebrale e al sovraccarico derivante dalle attività addestrative e dal servizio svolto. Ha richiamato il fatto che la Commissione medica ospedaliera aveva escluso precedenti spondilosi e ha dedotto:

  • violazione della disciplina in materia di causa di servizio ed equo indennizzo;
  • violazione della legge n. 241/1990 e della disciplina generale sul procedimento amministrativo;
  • difetto di motivazione;
  • eccesso di potere per sviamento;
  • lesione del diritto soggettivo.

Il Ministero della difesa ha contestato le censure e chiesto il rigetto del ricorso. La relazione istruttoria è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.

Valore della valutazione del Comitato di verifica

Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui il Comitato di verifica per le cause di servizio svolge una funzione di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi dagli organi precedentemente intervenuti, inclusa la Commissione medica ospedaliera. La sua valutazione è più articolata, sia per la composizione dell'organo, comprendente professionalità sanitarie, giuridiche e amministrative, sia per la maggiore completezza dell'istruttoria.

Il giudizio del Comitato costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Non è assolutamente insindacabile, ma può essere contestato solo quando presenti macroscopici vizi di irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti.

Prova del nesso tra servizio e patologia

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non può fondarsi sulla mera possibilità che l'attività lavorativa abbia avuto efficacia patogenetica. È necessaria una verifica sorretta da certezza o da elevata credibilità logica e razionale circa il ruolo del servizio quale fattore eziologicamente assorbente o concausale della patologia.

Nel caso concreto, il ricorrente non ha provato che le attività svolte fossero estranee alle mansioni tipiche del proprio profilo militare o che presentassero carattere eccezionalmente gravoso ed esorbitante. Non ha inoltre dimostrato che il Comitato avesse omesso l'esame della documentazione relativa al servizio o che la documentazione acquisita dall'amministrazione fosse lacunosa.

Motivazione del giudizio sanitario-amministrativo

Il Comitato aveva escluso la dipendenza dal servizio rilevando che la spondilolistesi e la discopatia non risultavano riconducibili a eventi traumatici locali idonei ad agire in senso postero-anteriore e che l'affezione doveva ritenersi contratta per cause estranee al servizio, dopo l'esame degli elementi connessi con lo svolgimento del servizio e dei precedenti risultanti dagli atti.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale valutazione non manifestamente illogica o arbitraria. Il riconoscimento dell'infermità da parte della Commissione medica ospedaliera non è stato considerato decisivo, poiché la valutazione del rapporto causale tra patologia e servizio spetta al Comitato. Non sono stati ravvisati né omissioni istruttorie né difetti di motivazione.

Comunicazione di avvio del procedimento

È stata respinta anche la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio era stato avviato su iniziativa dell'interessato; pertanto, secondo il parere, non sussisteva un obbligo dell'amministrazione di comunicare l'avvio.

Conclusioni

La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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